CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] h [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 maggio 2024, la Corte di appello di Messina confermava il provvedimento n. 145/23 emesso dal Tribunale di Messina il 10 ottobre 2023, con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale per la durata di anni tre ed era stato disposto il versamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di cauzione. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi volti ad ottenere l'annullamento del citato decreto della Corte di appello di Messina. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma i , lett. b), c), e), cod. proc. peri., deduce la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c), cod. proc. pen., per mancanza di notifica a un difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza della Corte di appello dalla quale è scaturito il decreto ora impugnato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma lett. b), c), e), cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., affermando che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è basato sugli stessi elementi già considerati per giustificare l'emissione di un analogo provvedimento precedente. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 27, terzo comma, Cost. e degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione alla durata della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono tutte manifestamente infondate. 1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, teso a lamentare la mancanza di notifica di avviso per l'udienza in Corte di appello a un difensore di fiducia, deverilevarsi, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione né specifica allegazione circa la dedotta esistenza di un difensore di fiducia che non sia stato avvisato dell'udienza in Corte di appello. La valenza della questione, inoltre, è superata dal fatto che all'udienza davanti alla Corte di appello era presente un difensore di fiducia che nulla eccepì al riguardo, così determinando, comunque, la sanatoria di una ipotetica nullità derivante da mancata notifica di avviso a un difensore di fiducia. In materia è applicabile, infatti, il principio pienamente condivisibile stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha spiegato come, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 - 01). 1.2. In relazione agli altri tre motivi del ricorso per cassazione, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, la manifesta infondatezza emerge dall'esame del decreto ora impugnato. Dall'atto risulta che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare le condizioni per l'applicabilità della misura di prevenzione. Il decreto impugnato si rivela pienamente corretto, munito di sufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi dimostrativi di pericolosità sociale e ulteriori rispetto a quelli già posti alla base di un precedente provvedimento analogo, sicché non è configurabile alcuna duplicazione indebita di emissione di misura e di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul principio ne bis in idem; sull'attualità e sulla concretezza di tale pericolosità sociale; sulla «entità e conformazione» della misura. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte 3cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CE1, 1, or ; Rorrw: 1IL FUNZlONN-' iZi,AF-',10 [OSCURATO:PERSONA] T7TARIO 4