CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 1965
Cassazione n. 09437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1965 avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello dì Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto / raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte dì appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2019 dal Tribunale di Cassino, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato /che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione ai sensi dell'art. 178, 179, 598-bis, 599-ter, 599 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. Invero, benchè l'imputato fosse facilmente rintracciabile in quanto detenuto in casa circondariale, prima di Frosinone e poi di Cassino, dal mese di agosto 2019 fino al 6/6/2022 e successivamente reperibile al domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione, il decreto di citazione in appello è stato notificato - ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. E' pervenuta in data 06/02/2024 dichiarazione del difensore di adesione alla astensione dichiarata dall'organo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi l'irritualità della dichiarazione di astensione del difensore sia per la sua tardività che per la sua non pertinenza all'adottato rito camera le. 1.1. Quanto al primo aspetto è orientamento consolidato quello secondo il quale ai fini del computo del termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, entro cui, ai sensi dell'art. 3, lett. 130„ del Codice di autoregolamentazione delle astensioni, deve essere comunicata dal difensore l'adesione all'astensione mediante atto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero procedente, le unità di tempo, essendo detto termine fissato solo nel momento finale, si computano intere e libere, secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente esclusione dal calcolo del "dies ad quem" e senza che, nell'ipotesi di scadenza in giorno festivo, possa trovare applicazione la proroga al giorno successivo non festivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. (Sez. 1, n. 48433 del 10/10/2019, Celiku, Rv. 277821), così risultando intempestiva la dichiarazione di astensione pervenuta solo in data 6 febbraio 2024. 1.2. Quanto ai secondo aspetto, il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786), ancor di più, nella specie, avendo lo stesso difensore già esercitato i suoi diritti mediante deposito delle conclusioni. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, risulta che la sentenza è stata emessa a seguito di rito cartolare con le conclusioni scritte del difensore che non ha dedotto la questione di nullità in sede di appello. Inoltre: - l'imputato( sia in primo grado che in appello( risulta libero; - il decreto di citazione in appello del 17.6.2022 per l'udienza del 9.9.2022 è stato spedito all'imputato presso il domicilio dichiarato dell'abitazione della madre in via Vado del tufo snc, Frosinone - nel verbale di scarcerazione del 11.9.2018 l'imputato aveva eletto domicilio presso la predetta abitazione della madre - e notificato a mezzo posta con raccomandata c:on avviso di ricevimento dal quale risulta il mancato recapito perché sconosciuto; - alla udienza del 9.9.2022 è stato rilevato, pertanto, il difetto di notifica all'imputato e disposta rinnovazione della sua citazione per la udienza del 22/11/2022, ai sensi dell'art. 161, comma 4 , c.p.p., presso il difensore, disponendo altresì la trasmissione del verbale ai difensori "per prendere nota del rinvio"; - non risulta in atti né lo stato detentivo nel periodo indicato dal difensore - comunque al di fuori della emissione del decreto di citazione e della sua rinnovazione - né la dichiarazione di domicilio (che il ricorrente neanche indica) all'atto della scarcerazione. 4. Pertanto, del tutto correttamente, in sede dì rinnovazione della citazione, è stata disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore che aveva proposto appello in quanto l'imputato è risultato sconosciuto all'indirizzo del domicilio eletto a seguito della precedente notifica dello stesso atto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e