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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 07632/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG I [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con decreto dei 3/6/2019, depositato il 6/6/2019, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Matera.

Ha rilevato come la sottoscrizione dell'istanza non risultasse autenticata dal difensore, requisito previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 78, comma 2, d .

P. R. 115/2002.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore.

L'autenticazione, lamenta, ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 225/2002, non è prevista ove il richiedente si trovi in stato di detenzione.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia.

4. Si osserva, con rilievo di ordine assorbente, che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane, ai sensi dell'articolo 97 d.P.R. 115/2002, davanti al presidente dei tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Benchè la norma non lo contempli espressamente, il caso dell'inammissibilità dell'istanza è assimilabile a quello del rigetto.

D'altro canto - e questo conforta l'estensione della previsione di cui all'art. 99 citato ai casi d'inammissibilità - la legge espressamente prevede, quale eccezione alla regola generale dell'opposizione, il ricorso per cassazione soltanto nella ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario (art. 113 d.P.R. 115/2002: "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97").

5. In ragione di quanto precede, qualificato il ricorso per Cassazione quale opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, ordina trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con decreto dei 3/6/2019, depositato il 6/6/2019, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Matera. Ha rilevato come la sottoscrizione dell'istanza non risultasse autenticata dal difensore, requisito previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 78, comma 2, d . P. R. 115/2002. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore. L'autenticazione, lamenta, ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 225/2002, non è prevista ove il richiedente si trovi in stato di detenzione. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia. 4. Si osserva, con rilievo di ordine assorbente, che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane, ai sensi dell'articolo 97 d.P.R. 115/2002, davanti al presidente dei tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Benchè la norma non lo contempli espressamente, il caso dell'inammissibilità dell'istanza è assimilabile a quello del rigetto. D'altro canto - e questo conforta l'estensione della previsione di cui all'art. 99 citato ai casi d'inammissibilità - la legge espressamente prevede, quale eccezione alla regola generale dell'opposizione, il ricorso per cassazione soltanto nella ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario (art. 113 d.P.R. 115/2002: "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97"). 5. In ragione di quanto precede, qualificato il ricorso per Cassazione quale opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, ordina trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore • [OSCURATO:PERSONA]
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