Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 08453/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 15 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con il decreto sopra indicato ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione per equivalente dell'autovettura confiscata con decreto 61/2015 del medesimo Tribunale in quanto la Corte di Appello aveva disposto la sola revoca della confisca della ditta [OSCURATO:PERSONA] e non anche dei beni intestati alla stessa. 2.Avverso tale decreto ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di seguito indicati. 2.1.Con il primo deduce l'abnormità del decreto emesso ex artt. 666 e 676 cod. proc. pen. non ricorrendo nessuno dei tassativi motivi di inammissibilità che ne legittimavano l'emissione de plano. 2.2.Con il secondo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge o vizio di motivazione in quanto non era stata eseguita la restituzione dell'autovettura targata Audi Q3 EPO7OGS derivante dalla restituzione della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di bene appartenente alla ditta stessa.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

2. Va premesso che il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con decreto del 15 ottobre 2014 aveva ordinato la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un saldo attivo di conto corrente, di un immobile e, per quello che interessa in questa sede, della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e di due autovetture, ivi compresa l'Audi Q3 EPO7OGS, oggetto di ricorso, entrambe intestate ad [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Napoli, con decreto del 25 marzo 2021, disponeva la revoca della confisca della sola ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e con conseguente restituzione, con conferma nel resto del decreto applicativo della confisca.

3. Indipendentemente da ogni questione di merito in ordine all'intervenuta restituzione o meno dell'autovettura, e ritenendo fondate le conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso va qualificato come opposizione al provvedimento del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, con decreto del 15 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione avanzata dal Nunziata.

Infatti, per giurisprudenza costante, avverso un provvedimento di inammissibilità emesso dal giudice dell'esecuzione non è consentito il ricorso diretto per cassazione, ma è esperibile il rimedio dell'opposizione innanzi allo stesso giudice che lo ha emesso (Sez. 1, n. 35350 del 07/04/2022, Bossetti, non mass.).

4. Riqualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione affinché proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

Così deciso il 10 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 15 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con il decreto sopra indicato ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione per equivalente dell'autovettura confiscata con decreto 61/2015 del medesimo Tribunale in quanto la Corte di Appello aveva disposto la sola revoca della confisca della ditta [OSCURATO:PERSONA] e non anche dei beni intestati alla stessa. 2.Avverso tale decreto ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di seguito indicati. 2.1.Con il primo deduce l'abnormità del decreto emesso ex artt. 666 e 676 cod. proc. pen. non ricorrendo nessuno dei tassativi motivi di inammissibilità che ne legittimavano l'emissione de plano. 2.2.Con il secondo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge o vizio di motivazione in quanto non era stata eseguita la restituzione dell'autovettura targata Audi Q3 EPO7OGS derivante dalla restituzione della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di bene appartenente alla ditta stessa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. 2. Va premesso che il Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con decreto del 15 ottobre 2014 aveva ordinato la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un saldo attivo di conto corrente, di un immobile e, per quello che interessa in questa sede, della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e di due autovetture, ivi compresa l'Audi Q3 EPO7OGS, oggetto di ricorso, entrambe intestate ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 25 marzo 2021, disponeva la revoca della confisca della sola ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e con conseguente restituzione, con conferma nel resto del decreto applicativo della confisca. 3. Indipendentemente da ogni questione di merito in ordine all'intervenuta restituzione o meno dell'autovettura, e ritenendo fondate le conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso va qualificato come opposizione al provvedimento del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, con decreto del 15 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione avanzata dal Nunziata. Infatti, per giurisprudenza costante, avverso un provvedimento di inammissibilità emesso dal giudice dell'esecuzione non è consentito il ricorso diretto per cassazione, ma è esperibile il rimedio dell'opposizione innanzi allo stesso giudice che lo ha emesso (Sez. 1, n. 35350 del 07/04/2022, Bossetti, non mass.). 4. Riqualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione affinché proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione. Così deciso il 10 gennaio 2023
Decreto Cassazione n. 08453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris