CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, il quale si è riportato ai motivi di ricorsi, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/10/2022 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa emessa in data 12/07/2021, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato ascrittole (truffa aggravata) estinto per intervenuta prescrizione; ha confermato le statuizioni civili in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la Novoa, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi, con i quali ha eccepito: a) la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. emergendo dalle risultanze processuali l'insussistenza del fatto, in quanto la tesi accusatoria aveva trovato conferma esclusivamente nelle dichiarazioni della persona offesa e del genitore, con elementi di riscontro irrilevanti; b) violazione dei principi civilistici in materia di risarcimento del danno da responsabilità da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1. Circa il primo motivo, va richiamato il principio in tema di impugnazioni secondo cui l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad un'alternativa e generica lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte della coerente ricostruzione della condotta truffaldina, consistita nell'aver posto in essere artifici e raggiri ai danni della Fiori, facendole credere che, come corrispettivo del versamento della somma di settantamila euro, sarebbe diventata socia della Novoa nella gestione di un accorsato negozio di abbigliamento, con falsa rappresentazione anche degli utili (in tal senso l'analisi del quadro probatorio effettuata dal giudice di primo grado, condivisa dalla corte territoriale). 3.2. Anche il secondo motivo contrasta con le emergenze processuali, essendo provato che la somma di settantamila euro, versata dalla Fiori alla Novoa, costituiva l'ingiusto profitto conseguente alla truffa e, quindi, il danno patrimoniale immediatamente risarcibile, con assegnazione di una provvisionale per uguale importo e rimessione delle parti al giudice civile per la liquidazione definitiva del pregiudizio economico subito, con le regole proprie di quel giudizio, richiamate dalla ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a