CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 26555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16351/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l ’A vvocatura Generale dello S tato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 32/2022 depositata il 04/01/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. SANZIONI AMMINISTRATIVERilevato che: 1. il Banco di [OSCURATO:PERSONA] ( poi incorporato da [OSCURATO:PERSONA] ) e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della filiale della banca nella quale sono state accertate le violazioni ) , in qualità di obbligati in solido, hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione del MEF che applicava a ciascuno di essi la sanzione amministrativa di euro 94.775per la violazione dell’ art. 3 della legge n. 197/1991(normativa vigente all’epoca dell’accertamento ispettivo, svoltosi dal 21 aprile al 7 maggio 2010) e dell’art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, per non avere segnalato all’UIF movimentazioni sospette, nel periodo aprile 2006/lu g lio 2007 , sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) e a [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”), aperti presso la filiale di Napoli (via Merliani n. 5814 ) dell’istituto di credito,per un ammontare complessivo di 947.551,70. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9598/2017, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto la sanzione dal 10% al 5% dell’importo delle operazioni sospette. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale dei soggetti sanzionati e, in accoglimento dell’appello incidentale del MEF, ha rideterminato la sanzione nell’originario importo, pari al 10% delle operazioni sospette; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con quattro motivi , per la cassazione della sentenza impugnata.Il MEF ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria per l’udienza. Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 60 comma 2 d.lgs. n. 231 del 2007 perché la sentenza impugnata non ha rilevato che la mancata produzione e allegazione al provvedimento sanzionatorio del parere della commissione consultiva indicata dalla stessa norma comporta l’invalidità della sanzione; 1.1. il motivo èinammissibile; 1.2. il secondo comma dell’art. 60, cit., recita: «All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114[…]». La censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia d’appello che - a prescindere dall’evidente refuso (a pag. 4 della sentenza la CDA di Roma dichiara di concordare con l’affermazione del primo giudice secondo cui il parere ex art. 60 è prescritto ai fini della validità del successivo provvedimento sanzionatorio, lì dove, in realtà, il Tribunale ha detto il contrario ) – condivide la motivazione del Tribunale che ha stabilito (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione che riproduce la motivazione tale motivazione ) che “nessuna norma prescrive l’allegazione del parere all’ingiunzione o il richiamo del suo contenuto, potendo lo stesso essere assolto attraverso la c.d. motivazione per relationemprevista per gli atti amministrativi”. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata ( ex multis , Cass. n. 8247/2024, in motivazione, in connessione con Cass. nn. 19989/2017, 23635/2010). D’altro canto, nel caso in cui i destinatari della sanzione avessero ritenuto importante ai fini difensivi il parere della commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio (istituita dall’art. 32 del testo unico in materia valutaria), avrebbero potuto acquisirlo secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, per poi farlo valere nel giudizio di opposizione. Infine, va data continuità all’indirizzo sezionale (Cass. n. 11111/2024) per il quale il parere della commissione consultiva, che svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l’adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni (art. 1 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, richiamato dall’art. 60, comma 2, d.lgs. 231/2007), non è vincolante in quanto non può interferire con l’applicazione della normativa primaria ( evidentemente di rango superiore rispetto al parere reso da un organo consultivo in un procedimento amministrativo sanzionatorio) in materia di antiriciclaggio; 2. il secondo motivo censura la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 per non avere la CDA accolto l’eccezione di decadenza proposta dagli opponenti. Nello specifico, i ricorrenti evidenziano che , a fronte dell’accertamento concluso il 7 maggio 2010, la notifica della contestazione è intervenuta solamente il 2 e il 5 novembre del 2010, oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14, benché al momento della conclusione dell’accertamento l’UIF avesse acquisito tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, delle presunte violazioni della normativa antiriciclaggio; 2.1.il motivo è infondato; 2.2. la CDA di Roma reputa che , non essendo avvenuta la contestazione immediata, il termine di novanta giorni dall’accertamento per notificazione della violazione agli interessati, previsto a pena di decadenza dall’art. 14 comma 2 legge n. 689/1981, sia stato rispettato in forza dei seguenti argomenti: (i) all’ispezione, conclusasi il 07/05/2010, sono seguite due richieste di chiarimenti (del 7 maggio e del 29 giugno) alle quali la banca ha risposto con nota (del 23luglio) recapitata il 2 agosto successivo; (ii) considerata la complessità delle questioni oggetto dei chiarimenti e la mole della documentazione, spettava all’amministrazione un congruo spatium deliberandipari almeno a una settimana, con la conseguenza che la notificazione delle contestazioni ai trasgressori pervenuta ai destinatari con raccomandat e del 2 e del 5 novembre (per errore materiale la sentenza , a pag. 6 , reca la parola “agosto” anziché “novembre”) è tempestiva; 2.3. il chiaro sviluppo argomentativo della Corte territoriale è in linea con l’orientamento di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 – 01 ; in termini, Cass. n. 11111/2024)secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quodel termine previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 -01).3. il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 41 d.lgs. n. 231/2007 e degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. I ricorrenti deducono che, all’ epoca dei fatti, l’obbligo di segnalazione sussisteva soltanto in caso di sospetto che il denaro, i beni e le utilità che formavano oggetto delle operazioni bancarie potessero provenire da delitti di riciclaggio. Aggiungono che non era possibile né giustificato qualificare come operazioni sospette i movimenti sui conti correnti delle due società (si tratta, principalmente, di versamenti e prelevamenti, per lo più con denaro contante, anche di ingenti somme) che, al contrario, vanno considerate come usuali operazioni commerciali giustificate dall’oggetto sociale delle due imprese, attive, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei servizi alle imprese, [OSCURATO:PERSONA], nel settore d egli studi di promozione pubblicitaria; 3.1. il motivo è infondato; 3.2. la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento è questa: (i) la legge n. 197/1991 (e successive modifiche e integrazione) - applicabile ratione temporis poiché i fatti contestati risalgono al 2006 e ai primi mesi del 2007 – persegue l’obiettivo di contrastare i fenomeni criminali, limitando l’uso del denaro contante (e dei titoli al portatore) nelle transazioni, prevenendo «l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». Il legislatore (d.l.3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, conv. con modif. dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; nonché il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153: Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) intende reprimere alcune condotte di pericolo, fra le quali quelle operazioni che «per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza […] induca(no) a ritenere» la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (art. 3, comma 1, d.l. n. 143 del 1991 vigente ratione temporis, come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 153 del 1997). Alla segnalazione è tenuto il “responsabile della dipendenza”, il quale ne riferisce al “titolare dell'attività”; quest’ultimo «esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all'[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti» (art. 3, comma 2, cit.); (ii) descritta la funzione general - preventiva della normativa antiriciclaggio, va aggiunto che la Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23017 del 30/10/2009, Rv. 610701 - 01) afferma che, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 d.l. n. 143 del 1991, il responsabile della dipendenza deve controllare che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione intesa nella sua globalità, a partire dalle operazioni prodromiche costituite, per esempio (come nella specie), da versamenti in danaro contante. Si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o “ qualsivoglia altra circostanza ” oggettivamente significativa – o ulteriormente specificati dalla Banca d ’ Italia. In relazione agli elementi riferibili al cliente, si è evidenziato che, affinché una pluralità di operazioni debba essere segnalata, è necessario che queste ultime non siano giustificate dall’attività svolta da parte della stessa persona; (iii)il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni. Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali ed evitare forme di “arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge”, e per assicurare la “omogeneità di comportamento del personale degli intermediari”, la Banca d’Italia ha emanato «Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio» (c.d. Decalogo del 12 / 01 / 2001). [OSCURATO:PERSONA] contengono una casistica esemplificativa delle anomalie attinenti alla forma oggettiva delle operazioni bancarie, in esse ricomprendendo anche l’insieme di movimentazioni tra loro funzionalmente ed economicamente collegate, in presenza delle quali operazioni pur di per sé neutre, potendo dissimulare un’attività di riciclaggio, vanno rapportate alla capacità economica od all’attività del cliente, ed impongono all’operatore dell’intermediario l’effettuazione di specifiche indagini per valutare, in base alle altre notizie di cui dispone in virtù della propria attività, la loro effettiva natura sostanziale. Detta valutazione, anche se costituisce il risultato di un apprezzamento soggettivo, deve avere natura impersonale, come evidenziato dalla necessità e sufficienza che essa «induca a ritenere […] che il denaro, i beni o le utilità […] possano provenire» da delitto e, conseguentemente, la nozione di sospetto,nel quale essa si deve concretizzare per imporre l’adempimento all’obbligo di segnalazione dell’operazione, va individuata tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi esercita sul fatto un'ulteriore attività di approfondimento, che può concludersi anche con un’archiviazione in via amministrativa; (iv) la segnalazione delle operazioni non è, quindi, subordinata alla evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alle esclusioni in base a un loro personale convincimento della estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma si fonda su di un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio (Cass.n. 20647 del 2018, cit.; conf. Cass. n. 9089/2007; Cass. n. 8699/2007); 3.3. passando dal piano concettualeal l’esame del motivo, la CDA, attenendosi ai dettami normativi e ai principi di diritto enunciati dalla S.C., con un accertamentodi fatto, del quale ha dato conto mediante una motivazione caratterizzata da intrinseca coerenza logica che, perciò, non è sindacabile in sede di legittimità, ripercorrendo e condividendo gli esiti dell’accertamento amministrativo, ha ritenuto corretti gli addebiti rivolti dal MEF ai ricorrenti, nelle rispettive qualità, per la mancata segnalazione delle movimentazioni dei conti correnti delle due imprese, che la Corte di merito ha considerato anomale in quanto: (a) l’andamento de l conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] evidenzia un sostanziale pareggiamento di addebiti e accrediti per tutti i mesi di riferimento, numerosi versamenti in contant i ( n. 14 operazioni per complessivi euro 50.649,27), prelevamenti in contanti (n. 19 operazioni per complessivi euro 193.250). In alcuni casi, il prelevamento (in contanti o con emissione di assegni circolari) avviene al maturare della provvista per effetto del versamento di assegni bancari, circolari e postali di pari importo e quasi sempre a cifra tonda; (b) analogamente, il conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] evidenzia nove versamenti in denaro contante per complessivi euro 88.050, il versamento di assegni a cifra tonda (n. 8 operazioni per complessivi euro 52.000), il prelevamento con assegni a cifra tonda (n. 15 assegni per complessivi euro 145.000); e, pertanto, ha d eciso che le stesse operazioni non sono in linea con il modo di agire tipico del comparto di riferimento, anche in considerazione dei numerosi e cospicui passaggi di denaro tra i conti bancari delle due aziende; 4. il quarto motivo denuncia la violazione degli “artt. “1, 11 della legge 689/1981, 3 e 5, comma 5° d.l. 3.5.1991 n. 143 come sost. dagli artt. 35, 58, 67 e 73 del d.lgs. 231/2007 mod. dall’art. 5 del d.lgs. n. 90/2017”. I ricorrenti addebitano alla CDA di Roma di avere disatteso la loro richiesta di applicazione della lex mitior, rappresentata da ll’art. 57 comma 4 d.lgs. n. 231/2007, che prevedeva una pena pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo contestato, o, alternativamente, dall’art. 58 d.lgs. n. 231/2007, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, il cui primo comma prevede una sanzione pecuniaria di euro 3.000, e il cui secondo comma, relativo a violazioni gravi, ripetute o sistematiche, prevede una sanzione da euro 30.000 a euro 300.000; 4.1.il motivo è fondato; 4.2. la Corte d’appello ha negato l’applicazione della lex mitior (d.lgs. n. 90/2017) richiesta d agli interessati a causa dell’inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità. La sentenza impugnata si discosta dall’orientamento consolidato di questa Corte ( Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024, Rv. 671125 - 01) , che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui «[i] n tema di disciplina antiriciclaggio, l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d’ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d’impugnazione»; 4.3. la conseguenza è che, cassata in parte qua la sentenza impugnata, con riferimento alle sanzioni previste dal d.l. n. 143 del 1991 (come convertito dalla legge n. 197/1991) e dal d. lgs. n. 231/2007 (nel testo anteriore alle modifiche recate dal d. lgs. n. 90/2017), spetta al giudice di rinvio procedere a un giudizio comparativo volto a stabilire, in rapporto alle contestazioni oggetto del giudizio, quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione) e quello previsto all’esito delle modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017, per poi passare alla determinazione della pena pecuniaria amministrativa; 5. in conclusione, accolto il quarto motivo, respinti il secondo e il terzo motivo e dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza è cassata, in relazione al quarto motivo , con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie ilquarto motivo di ricorso, disattesi i restanti; cassa la sentenza imp