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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 01148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha basato la propria decisione su plurimi elementi con i quali il ricorrente non si è confrontato, quali la lontananza della fine della pena, la gravità dei reati e l'assenza di revisione critica delle condotte devianti commesse, legate a un contesto di criminalità organizzata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha basato la propria decisione su plurimi elementi con i quali il ricorrente non si è confrontato, quali la lontananza della fine della pena, la gravità dei reati e l'assenza di revisione critica delle condotte devianti commesse, legate a un contesto di criminalità organizzata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
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