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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 14356/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16897/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.G., elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 49/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO VENEZIA il 29/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come accaduto nei precedenti analoghi riguardanti le medesime vicende, per l’oggettiva incertezza delle questioni di fatto rilevanti nel caso specifico; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16897/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.G., elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 49/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO VENEZIA il 29/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come accaduto nei precedenti analoghi riguardanti le medesime vicende, per l’oggettiva incertezza delle questioni di fatto rilevanti nel caso specifico; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025
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