CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 49326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1992 avverso sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] I. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza dea Corte di appello di Ancona con la quale è stata data integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, con le forme del rito abbreviato, dal Tribunale di Fermo ai danni dell'Esposito per il reato di evasione allo stesso ascritto. 2.Con un unico motivo si adduce violazione degli artt. 127 e 599 cod. proc. pen. per avere la Corte del merito trattato il giudizio senza assicurare la presenza dell'imputato malgrado quest'ultimo l'appellante, ristretto in carcere, avesse fatto apposita e tempestiva richiesta in tal senso, formalizzata presso la relativa struttura di detenzione, aspetto del resto messo inutilmente in evidenza al Collegio decidente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Lo scrutinio degli atti, favorito dalla natura del vizio prospettato, rende giustizia della violazione lamentata con il ricorso cui consegue l'annullamento con rinvio della sentenza gravata. 2. Va premesso che nel caso il giudizio di primo grado è stato definito in abbreviato. Coerentemente, per l'appello, hanno trovato applicazione le regole del rito camerale ex art 599 cod. proc. pen in ragione di quanto previsto dall'art. 443, comma 4, dello stesso codice. 3. Ciò premesso, va altresì ricordato che l'art. 599, comma 2, prevede che il legittimo impedimento dell'imputato comporti il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola generale secondo la quale l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire; vige piuttosto la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). La presenza dell'imputato non è pertanto necessaria e va assicurata dal decidente soltanto se questi manifesti espressamente la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente. 4. Il codice di rito, dunque, in considerazione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell'imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicare la propria volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello. Onere che, peraltro, per far sorgere il diritto a partecipare, deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessa in modo tale da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza. Solo in questo caso, cioè quando sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà dell'imputato di essere presente, quindi, il giudice d'appello sarà tenuto a disporre la traduzione (Sez. 6 , n. 29833 del 02/07/2012, Marchetta, Rv. 253255).5. Nel caso è comprovato che il ricorrente ebbe a formalizzare correttamente la propria richiesta di partecipare al processo, in linea con il disposto di cui all'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., manifestando la propria volontà alla struttura carceraria dove risultava ristretto; il tutto in termini certamente compatibili con la puntuale esecuzione dell'incombente relativo alla traduzione. Comunicazione, questa, che la Corte del merito non ha preso in considerazione, a nulla rilevando il possibile mancato inoltro della stessa da parte della struttura competente, trattandosi di evenienza le cui conseguenze non possono riverberarsi in pregiudizio delle essenziali prerogative difensive dell'imputato; e ciò ancor di più se si considera che il difensore, nel caso, ebbe a fare presente alla Corte l'avvenuta formalizzazione di tale richiesta e che ciò malgrado il collegio decidente decise ugualmente di trattare il giudizio senza verificare l'effettiva presenza di una richiesta in tal senso veicolata dall'Esposito. 6. Da qui la decisione rassegnata nel dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor