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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che dal capo di imputazione risulta che la continuazione è cessata alla data del 10 dicembre 2014 e, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era ancora maturato il termine di prescrizione (cfr. art. 158, comma primo, cod. pen.); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è formulato in chiave estremamente generica e tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda sulla base delle sole dichiarazioni rese da un teste, omettendo, tuttavia, ogni confronto critico con la sentenza impugnata che con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha ricostruito, anche da un punto di vista cronologico, le condotte tenute dall'imputato, ponendo, in particolare, l'accento, sull'asportazioni dei beni funzionali all'attività della persona offesa (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere re [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che dal capo di imputazione risulta che la continuazione è cessata alla data del 10 dicembre 2014 e, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era ancora maturato il termine di prescrizione (cfr. art. 158, comma primo, cod. pen.); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è formulato in chiave estremamente generica e tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda sulla base delle sole dichiarazioni rese da un teste, omettendo, tuttavia, ogni confronto critico con la sentenza impugnata che con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha ricostruito, anche da un punto di vista cronologico, le condotte tenute dall'imputato, ponendo, in particolare, l'accento, sull'asportazioni dei beni funzionali all'attività della persona offesa (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere re [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 32239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris