CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1987
Cassazione n. 26376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1987 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20.04.2021, ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, in data 07.07.2020, aveva riconosciuto la penale responsabilità penale di PADOVANI [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi 1 e 2, cod. pen. 2. Il difensore di PADOVANI [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera a) del capo di imputazione. Secondo la difesa il ricorrente ha posto in essere la condotta ritenuta violenta non per procurarsi l'impunità ma solo per recuperare il proprio zainetto che gli era stato afferrato dalla persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. 4. Il ricorso, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina, avendo il ricorrente posto in essere la condotta violenta al fine di procurarsi l'impunità (vedi in proposito Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01-). Il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha chiarito come l'imputato avesse esercitato la violenza nel tentativo di impedire che si potesse risalire alla sua identità attraverso i documenti custoditi nello zaino trattenuto dalla persona offesa. Affermazione che trova conferma nel comportamento successivo del Padovani che comunicava telefonicamente ai Carabinieri il furto di uno zaino con i suoi documenti (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza nonché ad insistere in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 p,rile 2022 Il 6nsi