CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 4, e 61, comma primo, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione, è generico, in quanto, a fronte della logica e corretta motivazione resa nel provvedimento in verifica, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente