CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 18654/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5611/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.7905/2015 depositata i l 07/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.T.R. della Campania accolse parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettuato numerose transazioni di vendita su ebay, avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta con la quale era stato respinto il ricorso del contribuente per non aver fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie ragioni ed in particolare della non redditualità delle movimentazioni bancarie poste alla base dell’accertamento. Parimenti venne ritenuta non supportata da alcun elemento oggettivo la doglianza relativa alla percentuale di ricarico calcolata nella misura del 50 per cento. Si affermò in particolare che la commissione “esaminata la documentazione in atti, ritiene certamente condivisibile l’assunto dell’ufficio relativamente alla mancata dichiarazione e conseguente evasione dei redditi da attività di commercio, ma certamente appare parimenti evidente che nei conteggi appaiono inserite voci non riferibili al totale dei ricavi e che la percentuale applicata, del 50% tipica della attività commerciale al pubblico, appare incongrua al commercio on line, effettivamente e notoriamente caratterizzato da prezzi particolarmente ridotti e competitivi..” Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo, il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza, priva delle richieste delle parti, della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, ed inidonea a consentire, secondo la prospettazione dell’ufficio, la materia del contendere, gli elementi su cui si fonda la pretesa erariale, l’oggetto dell’accertamento, il criterio per determinare il maggiore reddito, l’esposizione effettiva delle ragioni. 2.Il motivo è fondato. Il giudice di seconde cure dopo aver ricostruito gli esiti del giudizio di primo grado ha affermato “esaminata la documentazione in atti, ritiene certamente condivisibile l’assunto dell’ufficio relativamente alla mancata dichiarazione e conseguente evasione dei redditi da attività di commercio, ma certamente appare parimenti evidente che nei conteggi appaiono inserite voci non riferibili al totale dei ricavi e che la percentuale applicata, del 50% tipica della attività commerciale al pubblico, appare incongrua al commercio on line, effettivamente e notoriamente caratterizzato da prezzi particolarmente ridotti e competitivi..” Tale statuizione si palesa come generica ed apodittica e, quindi, apparente. Ricorre, invero, il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758 del 2022; Cass.n. 13977 del 2019). La motivazione è peraltro apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, quando èbasata su una affermazione generale e astratta, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto e dunque inidoneità ai fini della comprensione della ratio decidendi (Cass. n. 4166 del 2024). La sentenza impugnata non rispetta, in conclusione, il cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., alla luce delle generiche affermazioni in essa contenute così non rendendosi comprensibile l’iter logico argomentativo del giudice di merito. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, che determinerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composiz