Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45081/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UOXRD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen..

I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, di fatto, meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e privi di qualsiasi effettiva contestazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i motivi di gravame non fossero idonei a soddisfare il minimo requisito della specificità intrinseca ed estrinseca richiesto dall'art.581, comma 1 e comma ibis, cod.proc.pen..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UOXRD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen.. I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, di fatto, meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e privi di qualsiasi effettiva contestazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i motivi di gravame non fossero idonei a soddisfare il minimo requisito della specificità intrinseca ed estrinseca richiesto dall'art.581, comma 1 e comma ibis, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 45081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris