CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2019
Cassazione n. 20538/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 613/2019 de-positata il 25/07/2019.Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 613/2019, pubblicata in data 25 luglio 2019,la Corte d'appello di Messina, nella regolare costituzione dell'appellataAVIOGAS [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame propo-sto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diMessina n. 1063/2016, pubblicata in data 18 aprile 2016, e, per l'ef-fetto, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Quest'ultima aveva agito per ottenere la condanna dello stessoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti a seguito dellarealizzazione di lavori conseguenti alla realizzazione di opere affidatein concessione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla socie-tà terza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'avversa do-manda, deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, il Tri-bunale di Messina, all'esito dell'istruttoria, aveva accolto la domanda,condannando l'Ente pubblico al risarcimento dei danni, nella misura di€ 450.624,64.3. La Corte d'appello ha, in primo luogo, disatteso il motivo digravame con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto l'ecce-zione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.Al riguardo la Corte territoriale ha osservato che la domanda pro-posta dall'odierna ricorrente principale veniva a concernere le conse-guenze dannose della mera attività di esecuzione materiale dei lavoridi cui alle opere pubbliche, senza che l'originaria attrice avesse in al-cun modo sindacato le scelte amministrative concernenti le opereSez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicazione 18/06/2026medesime, e che quindi il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile a comportamenti meramentemateriali non ricollegabili all'esercizio del potere amministrativo.La Corte d'appello ha invece accolto il motivo di appello con ilquale il [OSCURATO:PERSONA] veniva a contestare nel merito la pro-pria responsabilità.La Corte territoriale, infatti, sulla base del tenore della concessio-ne conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. nonché con le va-rie cooperative che si erano rese, nel corso del tempo, assegnatariedei lotti oggetto dell'opera, ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] ri-sultava privo sia di potere di controllo diretto sia di un potere di inter-vento sostitutivo quanto all'esecuzione materiale delle opere, non es-sendo configurabile a suo carico un obbligo di svolgere attività di vigi-lanza sull'operato delle concessionarie.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messi-na ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA]-SINA.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “omessa, insufficiente e con-traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;Sez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicazione 18/06/2026− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa appli-cazione degli artt. 46, Legge n., 2359/1965, 1129, 1322, 1367,2043 c.c.; 101, 112 c.p.c.La ricorrente principale censura la sentenza della Corte messine-se, nella parte in cui quest'ultima ha escluso la sussistenza di una re-sponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha ritenuto che suquest'ultimo non gravassero obblighi di controllo ed intervento sosti-tutivo.Argomenta il motivo che:− la responsabilità del Comune veniva comunque a fondarsi sul di-sposto di cui all'art. 1229 c.c.;− la Corte avrebbe non correttamente interpretato le previsionidella Convenzione conclusa dal Comune medesimo e la terza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in quanto da tali previsioni emerge-rebbe invece l'insieme di obblighi la cui sussistenza è stata nega-ta dalla sentenza impugnata.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. “per non avere compensato completamente le spese di lite, inconseguenza del rigetto parziale delle domande del Comune di Messi-na”, e cioè dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordina-rio.2. Il ricorso incidentale – formulato in via condizionata all'acco-glimento del ricorso principale ‒ è affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 133,D.Lgs. n. 104/2010; 53, d.P.R. n. 327/2011; 34, D.Lgs. n. 80/1998.Sez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicazione 18/06/2026La ricorrente incidentale censura la decisione impugnata nella par-te in cui quest'ultima ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giu-dice ordinario.Argomenta in contrario che la pretesa risarcitoria dell'odierna ri-corrente principale si ricollegava al procedimento amministrativo diespropriazione per pubblica utilità e che, pertanto, veniva ad esseresindacato un comportamento dell'Amministrazione connesso all'eser-cizio della funzione pubblica, con conseguente sussistenza della giuri-sdizione del Giudice amministrativo.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c.Si censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui hadisposto la compensazione per un quarto delle spese di lite in ragionedel mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sol-levata dal Comune, ravvisando in tal modo una ipotesi di parzialesoccombenza reciproca.Il Comune ricorrente contesta la sussistenza di una soccombenzareciproca, deducendo il carattere illogico della motivazione adottatadalla Corte territoriale.3. Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.3.1. Il primo motivo risulta inammissibile, in primo luogo, quantoalla deduzione – riferita al disposto di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c. – di“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deci-sivo della controversia”.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullaSez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", conla conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia mo-tivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzional-mente rilevante, traducendosi detta anomalia nella "mancanza asso-luta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del-la mera contraddittorietà che del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motiva-zione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconcilia-bili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, ledoglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito delladecisione.Inammissibili risultano, altresì, le deduzioni riferite all'ipotesi dicui all'art. 360, n. 3) c.p.c., a cominciare dal richiamo al disposto dicui all'art. 1229 c.c., previsione che viene del tutto impropriamenteinvocata dall'odierna ricorrente, sol che si consideri che essa viene adisciplinare la responsabilità per inadempimento di una obbligazione,laddove lo stesso ricorso non viene in alcun modo ad inquadrare ilrapporto tra la ricorrente e l'odierno ricorrente incidentale in terminidi rapporto obbligatorio, né – occorre aggiungere – il rapporto tra ledue parti del presente giudizio appare in alcun modo inquadrabile inSez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026simili termini, non essendo ravvisabile l'esistenza tra le medesime diun rapporto obbligatorio.Operato tale rilievo preliminare, si osserva che la complessiva fra-gilità dell'intero impianto sul quale il motivo di ricorso viene a fondarsiemerge in modo ancora più radicale ed evidente alla luce delle censu-re che il motivo medesimo viene a muovere nei confronti dell'inter-pretazione data dalla Corte territoriale alla convenzione tra l'odiernoricorrente incidentale e la società terza [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ar.l.Si deve rammentare, infatti, che il ricorrente per cassazione, al fi-ne di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione con-trattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica in-dicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse con-tenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di ar-gomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censu-ra risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricor-rente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del15/11/2017), e ciò perché l'interpretazione accolta nella decisioneimpugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solouna delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito,alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudi-ce di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privi-legiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Sez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Orbene, nel caso in esame, non solo il ricorso risulta del tutto ca-rente sul piano dell'adeguata riproduzione delle previsioni della con-venzione – così violando l'art. 366 c.p.c. ed il canone di specificità datale previsione enunciato – ma anche si limita ad un generico ed in-determinato sindacato del procedimento ermeneutico seguito dalladecisione impugnata, senza in alcun modo riuscire a dimostrare l'as-soluta implausibilità dell'approdo interpretativo cui è pervenuta laCorte d'appello, ed anzi limitandosi ad opporre una propria interpre-tazione a quella fatta propria dalla sentenza gravata.3.2. Altrettanto inammissibile è il secondo motivo, essendo sulpunto sufficiente rammentare il duplice, costante orientamento diquesta Corte per cui, da un lato, in tema di spese processuali, la fa-coltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere di-screzionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragionecon una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazio-ne, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilodella mancanza di motivazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 14989del 15/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. Un.,Sentenza n. 14989 del 15/07/2005) e, dall'altro lato, la valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazionedelle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compen-sarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nelpotere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sin-dacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esattaproporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste aSez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026carico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).Nella specie, la statuizione ha operato una parziale compensazio-ne, peraltro motivando in modo né apparente né perplesso le ragionidella propria decisione, laddove il motivo – comunque in radiceinammissibile – non arriva neppure a sviluppare una minima criticache si venga adeguatamente a confrontare con i principi espressi daquesta Corte e con la motivazione della decisione impugnata.4. Dall'inammissibilità del ricorso principale discende l'assorbi-mento del ricorso incidentale, essendo stato lo stesso proposto in viacondizionata all'accoglimento del ricorso principale.5. Il ricorso principale deve quindi essere dichiarato inammissibile‒ con conseguente condanna della ricorrente principale alla rifusionein favore del controricorrente e ricorrente incidentale delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo – mentre ilricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to" da parte della ricorrente principale, spettando all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la ine-sistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pa-gamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;Sez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 1093/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 20538/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;condanna la ricorrente principale a rifondere al controricorrentenonché ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione, cheliquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor-so, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 1093/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 10