Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29395/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data 6 ottobre 2025 la difesa del detenuto XXXXXXXXXXXX haproposto reclamo – ai sensi degli artt. 35 bis e 69 comma 6 lett. b) ord.pen. - alMagistrato di Sorveglianza di Genova in riferimento al diniego opposto dal DAP aconoscere le ragioni del trasferimento delXXXXXX dal carcere di Torino a quello,appunto, di Genova.

La richiesta evidenzia la particolare condizione del detenuto,portatore di una seria patologìa di tipo psichico (grave disturbo di personalitàborderline e antisociale) e pone il tema della conoscibilità delle ragioni deltrasferimento.2.

A fronte di tale reclamo, il Magistrato di Sorveglianza, previainterlocuzione con il Pubblico Ministero, ha emesso in data 22 gennaio 2026decreto di inammissibilità ai sensi dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen.2.1 La motivazione del provvedimento viene ricavata dal richiamo alleconsiderazioni svolte dal medesimo Magistrato di Sorveglianza in sede ditrasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero.

Si era affermato, già in tale sede,che non vi sarebbe alcuna posizione giuridica tutelabile in termini di dirittosoggettivo e che, in ogni caso, non vi sarebbe il potere del giudice di annullare ilprovvedimento con cui la Amministrazione ha negato l’accesso agli atti.3.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – XXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è affidato a due motivi.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla modalità di trattazione de plano.La difesa evidenzia che il provvedimento di inammissibilità de plano puòessere emesso nelle sole ipotesi in cui vi sia una manifesta assenza deipresupposti di legge e ciò nel caso in esame non può dirsi.Si evidenzia che la domanda di accesso era sostenuta da un richiamo aldiritto di difesa della persona reclusa, tale da superare le limitazioni poste dallaamministrazione alla conoscibilità dell’atto.In tale situazione il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto procedere adun giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi da svolgersi incontraddittorio.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimentoa quanto previsto dall’art. 94 comma 1 quater disp. att. cod.proc.pen. .Il diritto del detenuto alla consultazione della propria cartella personale èprevisto dalla legge.

Ove si rapporti tale previsione al contenuto dell’art. 42comma 1 ord. pen. in tema di trasferimenti – norma che pone dei vincoli allascelta di allocazione fatta dal Ministero – è evidente che la conoscenza dei motividel trasferimento è ingrediente essenziale delle facoltà di tutela.Ciò in particolare vale nel caso delXXXXXXX in ragione dei problemi di saluteche da tempo sono oggetto di analisi in ambito penitenziario.

Una decisione dellaCorte Edu – con accertamento di violazione - ha riguardato proprio la condizionedel Niort in rapporto alla inadeguatezza delle terapie praticate in ambientepenitenziario e da ciò emerge vieppiù l’interesse a conoscere le motivazioni deltrasferimento.

Le patologìe da cui è affetto il Niort richiedono infatti particolaritrattamenti che non sono fruibili in ogni istituto ed è dunque particolarmenteavvertita l’esigenza difensiva di conoscere le ragioni del trasferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, al primo e assorbente motivo.2.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico l’orientamento per cui laprocedura «semplificata» di cui all’art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (disposizionerichiamata dall’art. 35 bis comma 1 ord.pen.) consente di evitare la fissazione diudienza camerale - innanzi al giudice investito della domanda di tutela -esclusivamente nelle ipotesi di «difetto delle condizioni di legge» o «merariproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi».Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorioinnanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di strettainterpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quanto al primoprofilo, la presa d'atto della assenza delle «condizioni di legge» non richieda nèaccertamenti di tipo conoscitivo, nè valutazioni discrezionali, in fatto o in dirittoche siano.Si è pertanto affermato, con orientamento costante, che tale dichiarazione diinammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nellaistanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcunavalutazione discrezionale (tra le molte, v.

Sez.

I n. 277 del 13.1.2000, Rv215368).3.

Ora, nel caso in esame non possono dirsi «assenti» le condizioni di legge,in ragione del fatto che la tutela inibitoria di cui all’art.35 bis ord.pen. puòriguardare qualsiasi comportamento della Amministrazione penitenziaria chepossa – secondo la prospettazione – determinare un pregiudizio attuale e graveall’esercizio di un diritto soggettivo (ai sensi dell’art. 69 comma 6 lett. b ord.pen.).3.1 E’ evidente che l’apprezzamento in concreto della esistenza delpregiudizio, la connotazione della sua attualità e gravità, la qualificazione inmodo specifico della posizione giuridica vantata dal soggetto agente,rappresentano apprezzamenti di merito che il Magistrato di sorveglianza è tenutoa sviluppare in contraddittorio.

Quanto alla «inerenza» della posizione vantataalla tutela di un diritto soggettivo può farsi richiamo, in via generale, a Sez. 1, n.32394 del 11/04/2024, Rv. 286716 – 01 secondo cui in tema di ordinamentopenitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto delreclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 nonviene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziariapoteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi delgenere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti allafruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneitàdegli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone ilcontenuto fondamentale.3.2 Ciò che rileva prima facie è che la prospettazione della parte sia«inerente» ad un diritto soggettivo e abbia caratteri tali da poter essere«iscritta» in un procedimento di tipo giurisdizionale, ai sensi del predetto art.35ter ord. pen. .Nel caso in esame questi caratteri esistono, né può dirsi congrua la sinteticamotivazione espressa dal Magistrato di sorveglianza di Genova.3.3 Il primo aspetto è infatti rappresentato – al di là delle valutazioni dimerito che non spettano a questa Corte di legittimità – dalla inerenza dei temisollevati dalla difesa con un diritto soggettivo, aspetto che – erroneamente - èstato escluso nella decisione impugnata.La difesa del XXXXX con la domanda di accesso ha infatti - sin dall’inizio -correlato l’esigenza di «verifica delle ragioni del trasferimento» alle particolaricondizioni di salute del reclamante (affetto da accertati disturbi di natura psichicache già hanno determinato valutazioni negative in sede Cedu sulla adeguatezzadei trattamenti prestati, sì da pervenire ad accertamento di violazione deicontenuti dell’art. 3 della Conv.

Edu con sentenza del 27 marzo 2025).3.4 Si tratta di un aspetto che rende di certo valutabile la domanda di tutelaanche sul tema del trasferimento, posto che l’esistenza di precarie condizioni disalute psichica dei soggetti detenuti (ove debitamente accertate) determina uncostante «rischio» di violazione del generale divieto di somministrazione ditrattamenti inumani o degradanti (art. 3 Conv.), violazione che è preciso compitodello Stato prevenire con ogni mezzo possibile.

Conviene richiamare sul punto,sia pure brevemente, la decisione Corte Edu emessa nel caso Sy contro Italia,del 24 gennaio 2022, lì dove ai paragrafi 78 - 80 si afferma : [..] la Corte ha giàdichiarato molte volte che la detenzione di una persona malata può porre deiproblemi sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione (Matencio c.

Francia, n.58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Mouisel c.

Francia, n. 67263/01, § 38,CEDU 2002 IX) e che una tale detenzione in condizioni materiali e medicheinappropriate può costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (SławomirMusiał c.

Polonia, n. 28300/06, § 87, 20 gennaio 2009, e Rooman, sopra citata,§ 144).

79. Per determinare se la detenzione di una persona malata sia conformeall’articolo 3 della Convenzione, la Corte prende in considerazione la salutedell’interessato e l’effetto delle modalità di esecuzione della sua detenzione sullasua evoluzione.

Essa ha affermato che le condizioni di detenzione non devono innessun caso sottoporre la persona privata della libertà a sentimenti di paura,angoscia e inferiorità che possano umiliare, svilire e minare eventualmente lasua resistenza fisica e morale.

Essa ha riconosciuto a tale proposito che idetenuti affetti da disturbi mentali sono più vulnerabili dei comuni detenuti, e chealcune esigenze della vita carceraria li espongono maggiormente a un pericoloper la loro salute, aumentano il rischio che si sentano in situazione di inferiorità,e sono indubbiamente fonte di stress e di angoscia.

Una tale situazione comportala necessità di una maggiore attenzione nel controllo del rispetto dellaConvenzione (W.D. c.

Belgio, n. 73548/13, §§ 114 e 115, 6 settembre 2016, eRooman, sopra citata, § 145).

La valutazione della situazione degli individui inquestione deve tenere conto della loro vulnerabilità e, in alcuni casi, della loroincapacità di contestare in maniera coerente, o addirittura di contestare inqualsiasi modo, il trattamento loro riservato e gli effetti che tale trattamentoproduce su di essi (Murray c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], 2016, § 106, Herczegfalvy c.Austria, 24 settembre 1992, § 82, serie A n. 244, e Aerts c.

Belgio, 30 luglio1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998 V).

80. La Corte tiene contoanche del carattere adeguato o meno delle cure e dei trattamenti medicidispensati in carcere.

Tale questione è la più difficile da risolvere. [OSCURATO:PERSONA] che il semplice fatto che un detenuto sia stato visitato da un medico eche gli sia stato prescritto un determinato trattamento non può portare aconcludere automaticamente che le cure dispensate sono appropriate.

Inoltre, leautorità devono assicurarsi che le informazioni relative allo stato di salute deldetenuto e alle cure ricevute in carcere siano riportate in maniera esaustiva, cheil detenuto benefici tempestivamente di una diagnosi precisa e di cure adatte, eche sia oggetto, quando la malattia da cui è affetto lo richiede, di un’assistenzaregolare sistematica e di una strategia terapeutica globale, volta a porre rimedioai suoi problemi di salute o a prevenirne l'aggravamento piuttosto che a curarne isintomi.

Inoltre, spetta alle autorità dimostrare che hanno creato le condizioninecessarie affinché il trattamento prescritto sia effettivamente seguìto (Blokhinc.

Russia [GC], n. 47152/06, § 137, 23 marzo 2016, e Rooman, sopra citata, §147).

La Corte ha concluso che l'assenza di una strategia terapeutica globale perla cura di un detenuto affetto da disturbi mentali può costituire un «abbandonoterapeutico» contrario all'articolo 3 (Strazimiri, sopra citata, §§ 108-112). 81.Qualora non sia possibile curare il detenuto nel luogo di detenzione, è necessarioche quest’ultimo possa essere ricoverato o trasferito in un reparto specializzato(Rooman, sopra citata, § 148) [..] .3.5 Dunque appare evidente che se la allocazione del detenuto in unastruttura detentiva piuttosto che in un’altra incide – anche potenzialmente – suldiritto ad ottenere un adeguato trattamento delle patologie psichiche di cui èportatore (in modo accertato), vi è un concreto risvolto della vicenda che ineriscedirettamente alla possibile violazione dell’art. 3 Conv.

Edu (divieto di trattamentiinumani o degradanti).

E se la violazione dell’art. 3 Conv. è materia di dovutorisarcimento della lesione regolamentata dalla legge di ordinamento penitenziario(art. 35 ter), non si vede come possa negarsi l’inerenza a un diritto soggettivodella domanda di tutela tesa a prevenire (art. 35 bis) la violazione del generaledivieto imposto dall’art. 3 Conv.

Edu.Tutto ciò consente, nel caso in esame, di superare l’orientamento espressoda Sez. 1 n.37298 del 24.06.2021 Mantiglia, Rv. 282010 – 01, ove si è ritenutonon sindacabile in sede giurisdizionale il diniego di una richiesta di trasferimentoin altro Istituto, lì dove sia stato espresso con un provvedimento motivato, inragione della prevalente discrezionalità della Amministrazione.4.

Anche il secondo profilo indicato dal Magistrato di Sorveglianza asostegno della inammissibilità del reclamo – la impossibilità, in tesi, di annullareil diniego di accesso alle motivazioni del trasferimento – è erroneo, posto che lìdove sia riconosciuta la inerenza ad un diritto soggettivo della pretesa azionata,nonché la attualità e gravità del pregiudizio, è preciso compito del giudice diprossimità penitenziaria quello di ordinare alla Amministrazione di «porrerimedio» così come testualmente previsto – con clausola generale molto ampia -dall’art.35 bis comma 3 ord.pen. .Non si tratta di ‘annullare’ l’atto amministrativo, ma – se del caso – diordinare un comportamento che sia satisfattivo della pretesa vantata daldetenuto.4.1 Anzi sul tema vale la pena evidenziare, proprio in ragione del fatto che ilsistema italiano di tutela dei diritti - introdotto nel 2014 – pone come regolaoperativa quella del costante dialogo con la Corte Edu (v. art. 35 ter), cheproprio dalla Corte di Strasburgo è di recente venuto un «monito» teso allavalorizzazione dei rimedi preventivi (in caso di condotte violative dell’art. 3 Conv.Edu) rispetto a quelli risarcitori.

Nella recente decisione Vascautanu contro[OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2025 la Corte Edu dopo aver constatato la «pienaeffettività» nel sistema interno rumeno, dei rimedi preventivi (corrispondenti allostrumento italiano dell’art.35 bis) ha ritenuto irricevibile il ricorso individuale intema ‘risarcitorio’ a causa del mancato esaurimento – da parte del ricorrente –delle vie di ricorso interne (per non aver sottoposto il trattamento non conforme- nel momento in cui si stava verificando- al giudice di prossimità).Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda di tutela proveniente dal Niortmeritava di essere trattata in contraddittorio, con accoglimento del primomotivo, preliminare ad ogni altra statuizione.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato disorveglianza di Genova per la decisione in contraddittorio sull'istanza.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 6 ottobre 2025 la difesa del detenuto XXXXXXXXXXXX haproposto reclamo – ai sensi degli artt. 35 bis e 69 comma 6 lett. b) ord.pen. - alMagistrato di Sorveglianza di Genova in riferimento al diniego opposto dal DAP aconoscere le ragioni del trasferimento delXXXXXX dal carcere di Torino a quello,appunto, di Genova. La richiesta evidenzia la particolare condizione del detenuto,portatore di una seria patologìa di tipo psichico (grave disturbo di personalitàborderline e antisociale) e pone il tema della conoscibilità delle ragioni deltrasferimento.2. A fronte di tale reclamo, il Magistrato di Sorveglianza, previainterlocuzione con il Pubblico Ministero, ha emesso in data 22 gennaio 2026decreto di inammissibilità ai sensi dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen.2.1 La motivazione del provvedimento viene ricavata dal richiamo alleconsiderazioni svolte dal medesimo Magistrato di Sorveglianza in sede ditrasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero. Si era affermato, già in tale sede,che non vi sarebbe alcuna posizione giuridica tutelabile in termini di dirittosoggettivo e che, in ogni caso, non vi sarebbe il potere del giudice di annullare ilprovvedimento con cui la Amministrazione ha negato l’accesso agli atti.3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – XXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a due motivi.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla modalità di trattazione de plano.La difesa evidenzia che il provvedimento di inammissibilità de plano puòessere emesso nelle sole ipotesi in cui vi sia una manifesta assenza deipresupposti di legge e ciò nel caso in esame non può dirsi.Si evidenzia che la domanda di accesso era sostenuta da un richiamo aldiritto di difesa della persona reclusa, tale da superare le limitazioni poste dallaamministrazione alla conoscibilità dell’atto.In tale situazione il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto procedere adun giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi da svolgersi incontraddittorio.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimentoa quanto previsto dall’art. 94 comma 1 quater disp. att. cod.proc.pen. .Il diritto del detenuto alla consultazione della propria cartella personale èprevisto dalla legge. Ove si rapporti tale previsione al contenuto dell’art. 42comma 1 ord. pen. in tema di trasferimenti – norma che pone dei vincoli allascelta di allocazione fatta dal Ministero – è evidente che la conoscenza dei motividel trasferimento è ingrediente essenziale delle facoltà di tutela.Ciò in particolare vale nel caso delXXXXXXX in ragione dei problemi di saluteche da tempo sono oggetto di analisi in ambito penitenziario. Una decisione dellaCorte Edu – con accertamento di violazione - ha riguardato proprio la condizionedel Niort in rapporto alla inadeguatezza delle terapie praticate in ambientepenitenziario e da ciò emerge vieppiù l’interesse a conoscere le motivazioni deltrasferimento. Le patologìe da cui è affetto il Niort richiedono infatti particolaritrattamenti che non sono fruibili in ogni istituto ed è dunque particolarmenteavvertita l’esigenza difensiva di conoscere le ragioni del trasferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, al primo e assorbente motivo.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico l’orientamento per cui laprocedura «semplificata» di cui all’art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (disposizionerichiamata dall’art. 35 bis comma 1 ord.pen.) consente di evitare la fissazione diudienza camerale - innanzi al giudice investito della domanda di tutela -esclusivamente nelle ipotesi di «difetto delle condizioni di legge» o «merariproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi».Dato che l'esercizio di tale potere determina l'assenza di contraddittorioinnanzi al giudice di prima istanza, è da ritenersi che la norma sia di strettainterpretazione, dovendo trattarsi delle sole ipotesi in cui, quanto al primoprofilo, la presa d'atto della assenza delle «condizioni di legge» non richieda nèaccertamenti di tipo conoscitivo, nè valutazioni discrezionali, in fatto o in dirittoche siano.Si è pertanto affermato, con orientamento costante, che tale dichiarazione diinammissibilità risulta possibile, in tal caso, solo quando facciano difetto - nellaistanza - requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcunavalutazione discrezionale (tra le molte, v. Sez. I n. 277 del 13.1.2000, Rv215368).3. Ora, nel caso in esame non possono dirsi «assenti» le condizioni di legge,in ragione del fatto che la tutela inibitoria di cui all’art.35 bis ord.pen. puòriguardare qualsiasi comportamento della Amministrazione penitenziaria chepossa – secondo la prospettazione – determinare un pregiudizio attuale e graveall’esercizio di un diritto soggettivo (ai sensi dell’art. 69 comma 6 lett. b ord.pen.).3.1 E’ evidente che l’apprezzamento in concreto della esistenza delpregiudizio, la connotazione della sua attualità e gravità, la qualificazione inmodo specifico della posizione giuridica vantata dal soggetto agente,rappresentano apprezzamenti di merito che il Magistrato di sorveglianza è tenutoa sviluppare in contraddittorio. Quanto alla «inerenza» della posizione vantataalla tutela di un diritto soggettivo può farsi richiamo, in via generale, a Sez. 1, n.32394 del 11/04/2024, Rv. 286716 – 01 secondo cui in tema di ordinamentopenitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto delreclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 nonviene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziariapoteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi delgenere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti allafruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneitàdegli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone ilcontenuto fondamentale.3.2 Ciò che rileva prima facie è che la prospettazione della parte sia«inerente» ad un diritto soggettivo e abbia caratteri tali da poter essere«iscritta» in un procedimento di tipo giurisdizionale, ai sensi del predetto art.35ter ord. pen. .Nel caso in esame questi caratteri esistono, né può dirsi congrua la sinteticamotivazione espressa dal Magistrato di sorveglianza di Genova.3.3 Il primo aspetto è infatti rappresentato – al di là delle valutazioni dimerito che non spettano a questa Corte di legittimità – dalla inerenza dei temisollevati dalla difesa con un diritto soggettivo, aspetto che – erroneamente - èstato escluso nella decisione impugnata.La difesa del XXXXX con la domanda di accesso ha infatti - sin dall’inizio -correlato l’esigenza di «verifica delle ragioni del trasferimento» alle particolaricondizioni di salute del reclamante (affetto da accertati disturbi di natura psichicache già hanno determinato valutazioni negative in sede Cedu sulla adeguatezzadei trattamenti prestati, sì da pervenire ad accertamento di violazione deicontenuti dell’art. 3 della Conv. Edu con sentenza del 27 marzo 2025).3.4 Si tratta di un aspetto che rende di certo valutabile la domanda di tutelaanche sul tema del trasferimento, posto che l’esistenza di precarie condizioni disalute psichica dei soggetti detenuti (ove debitamente accertate) determina uncostante «rischio» di violazione del generale divieto di somministrazione ditrattamenti inumani o degradanti (art. 3 Conv.), violazione che è preciso compitodello Stato prevenire con ogni mezzo possibile. Conviene richiamare sul punto,sia pure brevemente, la decisione Corte Edu emessa nel caso Sy contro Italia,del 24 gennaio 2022, lì dove ai paragrafi 78 - 80 si afferma : [..] la Corte ha giàdichiarato molte volte che la detenzione di una persona malata può porre deiproblemi sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione (Matencio c. Francia, n.58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 38,CEDU 2002 IX) e che una tale detenzione in condizioni materiali e medicheinappropriate può costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (SławomirMusiał c. Polonia, n. 28300/06, § 87, 20 gennaio 2009, e Rooman, sopra citata,§ 144). 79. Per determinare se la detenzione di una persona malata sia conformeall’articolo 3 della Convenzione, la Corte prende in considerazione la salutedell’interessato e l’effetto delle modalità di esecuzione della sua detenzione sullasua evoluzione. Essa ha affermato che le condizioni di detenzione non devono innessun caso sottoporre la persona privata della libertà a sentimenti di paura,angoscia e inferiorità che possano umiliare, svilire e minare eventualmente lasua resistenza fisica e morale. Essa ha riconosciuto a tale proposito che idetenuti affetti da disturbi mentali sono più vulnerabili dei comuni detenuti, e chealcune esigenze della vita carceraria li espongono maggiormente a un pericoloper la loro salute, aumentano il rischio che si sentano in situazione di inferiorità,e sono indubbiamente fonte di stress e di angoscia. Una tale situazione comportala necessità di una maggiore attenzione nel controllo del rispetto dellaConvenzione (W.D. c. Belgio, n. 73548/13, §§ 114 e 115, 6 settembre 2016, eRooman, sopra citata, § 145). La valutazione della situazione degli individui inquestione deve tenere conto della loro vulnerabilità e, in alcuni casi, della loroincapacità di contestare in maniera coerente, o addirittura di contestare inqualsiasi modo, il trattamento loro riservato e gli effetti che tale trattamentoproduce su di essi (Murray c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], 2016, § 106, Herczegfalvy c.Austria, 24 settembre 1992, § 82, serie A n. 244, e Aerts c. Belgio, 30 luglio1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998 V). 80. La Corte tiene contoanche del carattere adeguato o meno delle cure e dei trattamenti medicidispensati in carcere. Tale questione è la più difficile da risolvere. [OSCURATO:PERSONA] che il semplice fatto che un detenuto sia stato visitato da un medico eche gli sia stato prescritto un determinato trattamento non può portare aconcludere automaticamente che le cure dispensate sono appropriate. Inoltre, leautorità devono assicurarsi che le informazioni relative allo stato di salute deldetenuto e alle cure ricevute in carcere siano riportate in maniera esaustiva, cheil detenuto benefici tempestivamente di una diagnosi precisa e di cure adatte, eche sia oggetto, quando la malattia da cui è affetto lo richiede, di un’assistenzaregolare sistematica e di una strategia terapeutica globale, volta a porre rimedioai suoi problemi di salute o a prevenirne l'aggravamento piuttosto che a curarne isintomi. Inoltre, spetta alle autorità dimostrare che hanno creato le condizioninecessarie affinché il trattamento prescritto sia effettivamente seguìto (Blokhinc. Russia [GC], n. 47152/06, § 137, 23 marzo 2016, e Rooman, sopra citata, §147). La Corte ha concluso che l'assenza di una strategia terapeutica globale perla cura di un detenuto affetto da disturbi mentali può costituire un «abbandonoterapeutico» contrario all'articolo 3 (Strazimiri, sopra citata, §§ 108-112). 81.Qualora non sia possibile curare il detenuto nel luogo di detenzione, è necessarioche quest’ultimo possa essere ricoverato o trasferito in un reparto specializzato(Rooman, sopra citata, § 148) [..] .3.5 Dunque appare evidente che se la allocazione del detenuto in unastruttura detentiva piuttosto che in un’altra incide – anche potenzialmente – suldiritto ad ottenere un adeguato trattamento delle patologie psichiche di cui èportatore (in modo accertato), vi è un concreto risvolto della vicenda che ineriscedirettamente alla possibile violazione dell’art. 3 Conv. Edu (divieto di trattamentiinumani o degradanti). E se la violazione dell’art. 3 Conv. è materia di dovutorisarcimento della lesione regolamentata dalla legge di ordinamento penitenziario(art. 35 ter), non si vede come possa negarsi l’inerenza a un diritto soggettivodella domanda di tutela tesa a prevenire (art. 35 bis) la violazione del generaledivieto imposto dall’art. 3 Conv. Edu.Tutto ciò consente, nel caso in esame, di superare l’orientamento espressoda Sez. 1 n.37298 del 24.06.2021 Mantiglia, Rv. 282010 – 01, ove si è ritenutonon sindacabile in sede giurisdizionale il diniego di una richiesta di trasferimentoin altro Istituto, lì dove sia stato espresso con un provvedimento motivato, inragione della prevalente discrezionalità della Amministrazione.4. Anche il secondo profilo indicato dal Magistrato di Sorveglianza asostegno della inammissibilità del reclamo – la impossibilità, in tesi, di annullareil diniego di accesso alle motivazioni del trasferimento – è erroneo, posto che lìdove sia riconosciuta la inerenza ad un diritto soggettivo della pretesa azionata,nonché la attualità e gravità del pregiudizio, è preciso compito del giudice diprossimità penitenziaria quello di ordinare alla Amministrazione di «porrerimedio» così come testualmente previsto – con clausola generale molto ampia -dall’art.35 bis comma 3 ord.pen. .Non si tratta di ‘annullare’ l’atto amministrativo, ma – se del caso – diordinare un comportamento che sia satisfattivo della pretesa vantata daldetenuto.4.1 Anzi sul tema vale la pena evidenziare, proprio in ragione del fatto che ilsistema italiano di tutela dei diritti - introdotto nel 2014 – pone come regolaoperativa quella del costante dialogo con la Corte Edu (v. art. 35 ter), cheproprio dalla Corte di Strasburgo è di recente venuto un «monito» teso allavalorizzazione dei rimedi preventivi (in caso di condotte violative dell’art. 3 Conv.Edu) rispetto a quelli risarcitori. Nella recente decisione Vascautanu contro[OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2025 la Corte Edu dopo aver constatato la «pienaeffettività» nel sistema interno rumeno, dei rimedi preventivi (corrispondenti allostrumento italiano dell’art.35 bis) ha ritenuto irricevibile il ricorso individuale intema ‘risarcitorio’ a causa del mancato esaurimento – da parte del ricorrente –delle vie di ricorso interne (per non aver sottoposto il trattamento non conforme- nel momento in cui si stava verificando- al giudice di prossimità).Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda di tutela proveniente dal Niortmeritava di essere trattata in contraddittorio, con accoglimento del primomotivo, preliminare ad ogni altra statuizione. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato disorveglianza di Genova per la decisione in contraddittorio sull'istanza.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris