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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1976

Cassazione n. 42410/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1976 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEidato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 dal Tribunale di Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Con provvedimento emesso in data 13 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha qualificato tale atto come "ricorso", e ne ha disposto la trasmissione a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le sentenze che applicano la sola pena dell'ammenda sono inappellabili.

Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen. 3.

L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art .. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1976 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEidato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 dal Tribunale di Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con provvedimento emesso in data 13 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha qualificato tale atto come "ricorso", e ne ha disposto la trasmissione a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le sentenze che applicano la sola pena dell'ammenda sono inappellabili. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen. 3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art .. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 42410/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris