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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20896/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi dea decisione Visti gli att: e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile daa Illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish :sias-ititativi indicati in imputazione.

Rilevato che, a motivi c.! ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimentg della fattispecie di cui all'art. 73, 'comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che ia sentenza ii .npugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo setto ii profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che la Corie cli merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale della sostanza stupefacente caduta in sequestro; diversa tipologia, modalità di detenzione) indicativi deh pi-.J,fessionialità dell'attività illecita e della rilevante ca.pacità di diff.siont- cl nzrcaro degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività..

Rilevato, pertanto, che ii oc-orso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.MIl C(:)-:-isighere estensare [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] C‘A,NIT.s,,,F., ! e , . , 5 26 , , , li Furrzion no ..iiniii.i.:Lario i ,___ 'Watt e Santi,$-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi dea decisione Visti gli att: e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile daa Illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish :sias-ititativi indicati in imputazione. Rilevato che, a motivi c.! ricorso, la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimentg della fattispecie di cui all'art. 73, 'comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che ia sentenza ii .npugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo setto ii profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corie cli merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale della sostanza stupefacente caduta in sequestro; diversa tipologia, modalità di detenzione) indicativi deh pi-.J,fessionialità dell'attività illecita e della rilevante ca.pacità di diff.siont- cl nzrcaro degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.. Rilevato, pertanto, che ii oc-orso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MIl C(:)-:-isighere estensare [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] C‘A,NIT.s,,,F., ! e , . , 5 26 , , , li Furrzion no ..iiniii.i.:Lario i ,___ 'Watt e Santi,$-
Sentenza Cassazione n. 20896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris