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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 38711/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 29/05/2025, in sede di udienza preliminare in relazione al proc. N.5890/23 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri, il GUP del Tribunale di Modena respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva il rinvio a giudizio del predetto.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, contestando il percorso argomentativo posto dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e l'accertamento della competenza in capo al Tribunale di Milano o, in alternativa, al Tribunale di Ravenna.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti contro provvedimento non ricorribile per cassazione ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen.: le decisioni interlocutorie del GUP, come il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non possono infatti essere oggetto di ricorso autonomo; tali questioni vanno riproposte con l'impugnazione della sentenza finale, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni (artt. 568 e 591 cod. proc. pen.).

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza in data 29/05/2025, in sede di udienza preliminare in relazione al proc. N.5890/23 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri, il GUP del Tribunale di Modena respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e disponeva il rinvio a giudizio del predetto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, contestando il percorso argomentativo posto dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e l'accertamento della competenza in capo al Tribunale di Milano o, in alternativa, al Tribunale di Ravenna. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti contro provvedimento non ricorribile per cassazione ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen.: le decisioni interlocutorie del GUP, come il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non possono infatti essere oggetto di ricorso autonomo; tali questioni vanno riproposte con l'impugnazione della sentenza finale, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni (artt. 568 e 591 cod. proc. pen.). 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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