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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43275/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'utilizzo a fini probatori della denuncia querela della persona offesa, è privo di specificità in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 269218 - 01); che nella specie, a pagina 4, la Corte di merito ha puntualizzato come oltre al contenuto della denuncia-querela, risultasse in maniera chiara e univoca la penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla p.o. in dibattimento e dall'attività di indagine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data ai ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'utilizzo a fini probatori della denuncia querela della persona offesa, è privo di specificità in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 269218 - 01); che nella specie, a pagina 4, la Corte di merito ha puntualizzato come oltre al contenuto della denuncia-querela, risultasse in maniera chiara e univoca la penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla p.o. in dibattimento e dall'attività di indagine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ai ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est.
Sentenza Cassazione n. 43275/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris