Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:427
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑507/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Misure di trasposizione»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Trasposizione senza intervento legislativo — Limiti
(Direttiva del Consiglio 79/409)
2.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Ambito di applicazione
(Direttiva del Consiglio 79/409, artt. 1 e 11)
3.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri
[Direttiva del Consiglio 79/409, art. 9, nn. 1, lett. a), e 2]
4.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Obbligo di vietare la caccia durante taluni periodi
di particolare vulnerabilità degli uccelli
(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 7, n. 4)
5.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Date di apertura e di chiusura della caccia
[Direttiva del Consiglio 79/409, art. 9, n. 1, lett. c)]
6.
Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri
(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 8 e allegato IV)
1.
La trasposizione nel diritto nazionale delle norme comunitarie non implica necessariamente la riproduzione formale e letterale
delle disposizioni di queste ultime in una norma espressa e specifica e può essere sufficiente il contesto giuridico generale,
sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso.
Tuttavia, per quanto attiene alla direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, l’accuratezza della
trasposizione riveste importanza particolare, in quanto la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio,
ai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 89, 92)
2.
L’art. 11 della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che si limita ad istituire un obbligo
specifico per effetto del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a vigilare affinché l’introduzione di specie di uccelli non naturalmente
viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri non pregiudichi la flora e la fauna locali, non può
essere considerato quale fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi di protezione incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri
ai sensi dell’art. 1 della direttiva e riguardanti tutte le specie di uccelli naturalmente viventi allo stato selvatico sul
territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire, per quanto attiene ai singoli [OSCURATO:PERSONA], sia le specie ivi indigene sia quelle
unicamente presenti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, l’importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici
nell’ambito dell’intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile
con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla fauna
nazionale.
(v. punti 101-103)
3.
Se è vero che la prevenzione di danni alle coltivazioni viticole è, in linea di principio, idonea a consentire l’adozione
di misure derogatorie, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 79/409, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, quest’ultima disposizione non può tuttavia costituire il fondamento normativo che consenta di sottrarre
una specie completamente, ancorché per un periodo limitato di tempo, al regime di protezione istituito dalla direttiva. Infatti,
sottrarre completamente una specie di uccelli al detto regime di protezione, ancorché per un periodo di tempo limitato, rischia
di mettere in pericolo l’esistenza stessa di tale specie. [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi autorizzati a prevedere deroghe al
regime di protezione degli uccelli selvatici solamente nel rispetto dei requisiti indicati all’art. 9, n. 2, della direttiva.
(v. punti 113‑115)
4.
Il regime di protezione contro le attività di caccia istituito dall’art. 7, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, è definito in termini ampi, con riferimento alle specificità biologiche delle specie interessate,
atteso che fa riferimento, oltre che al periodo di nidificazione, alle singole fasi di riproduzione e di dipendenza. Solamente
una siffatta impostazione risponde all’obiettivo del detto art. 7, n. 4, che consiste nel garantire un regime completo di
protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Infatti, qualsiasi
intervento nel corso dei periodi inerenti alla riproduzione degli uccelli può incidere negativamente sulla medesima, anche
quando sia interessata solo parte della loro popolazione. Ciò vale parimenti per la fase di parata nuziale, durante la quale
le specie interessate sono particolarmente esposte e vulnerabili. Tale ultima fase fa quindi parte del periodo durante il
quale, in linea di principio, qualsiasi attività venatoria è vietata.
(v. punti 192‑195)
5.
L’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, permette ad uno Stato
membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia derivanti dalla presa in considerazione degli obiettivi
elencati all’art. 7, n. 4, della stessa direttiva. Al riguardo, la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini ricreativi
durante i periodi indicati dal detto art. 7, n. 4, può costituire, sempre che ricorrano i requisiti indicati all’art. 9, n. 2,
della direttiva, un «impiego misurato» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c). Tuttavia, l’onere della prova quanto al rispetto
di tali requisiti per ogni singola deroga spetta all’autorità nazionale che ne prende la decisione.
D’altro canto gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’adottare le misure di trasposizione di quest’ultima disposizione, devono garantire che,
in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, gli abbattimenti autorizzati non
superino un tetto – da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi – conforme alla limitazione dei detti abbattimenti
a piccoli quantitativi. In particolare, una trasposizione della direttiva conforme al diritto comunitario implica che le autorità
competenti ad autorizzare abbattimenti in deroga di uccelli di una determinata specie devono potersi fondare su indici sufficientemente
precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare. Ne consegue che spetta alle competenti autorità dello Stato membro interessato
garantire, con sufficiente precisione giuridica e sulla base di dati scientifici autorevoli, che il tetto massimo quantitativo
non venga in alcun caso superato e che si provveda, pertanto, a una protezione completa delle specie di cui trattasi.
(v. punti 196‑199, 201, 225)
6.
L’inesistenza, in uno Stato membro, del ricorso a taluni mezzi di caccia o a talune pratiche di distruzione vietati dalla
direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non può esonerare lo Stato membro interessato dall’obbligo
di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari al fine di assicurare l’adeguata trasposizione delle disposizioni della
direttiva stessa. Infatti, il principio della certezza del diritto esige che i divieti sanciti da quest’ultima siano riprodotti
in norme giuridiche cogenti.
(v. punti 280‑281)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 luglio 2007 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Misure di trasposizione»
Nella causa C‑507/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto in data 8 dicembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Lang, Rechtsanwalt, con domicilio
eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai
sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di voler dichiarare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 1, nn. 1 e 2, dell’art. 5, dell’art. 6, n. 1, dell’art. 7,
nn. 1 e 4, dell’art. 8, dell’art. 9, nn. 1 e 2, nonché dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
La direttiva riguarda, ai termini dell’art. 1, n. 1, della medesima, la conservazione di tutte le specie viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri cui si applica il Trattato CEE. Essa si prefigge la protezione,
la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Il n. 2 del medesimo articolo precisa che la
direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi ed ai relativi habitat.
3
L’art. 5 della direttiva così dispone:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime
generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi modo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze
significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».
4
L’art. 6, n. 1, della direttiva proibisce il commercio delle specie di uccelli protette nei termini seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo
1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e
degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facilmente riconoscibili».
5
L’allegato III, parti 1 e 2, contiene un elenco delle specie che, ai termini dell’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva stessa,
esulano, in presenza di talune condizioni, dal divieto di vendita.
6
L’art. 7 della direttiva disciplina la caccia delle specie di uccelli protette. Il primo periodo del n. 1 di tale articolo
così recita:
«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità
le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale».
7
L’art. 7, n. 4, della direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione
delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime,
in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che
le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante
le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare
a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante
il ritorno al luogo di nidificazione. [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili sull’applicazione
pratica della loro legislazione sulla caccia».
8
Ai termini del successivo art. 8:
«1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri vietano
il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente
all’estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato IV, lettera a).
2. [OSCURATO:PERSONA] membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell’allegato
IV, lettera b)».
9
Ai termini dell’art. 9, n. 1, della direttiva:
«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le
seguenti ragioni:
a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse della sicurezza aerea,
– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
– per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali
operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati
di determinati uccelli in piccole quantità».
10
Ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, le deroghe devono indicare:
«– le specie che formano oggetto delle medesime,
– i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
– l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi
possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
– i controlli che saranno effettuati».
11
L’art. 11 della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli che
non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo dei detti [OSCURATO:PERSONA] non pregiudichi la flora e la fauna locali.
Le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Länder austriaci di cui si contesta la conformità con le disposizioni
della direttiva
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
12
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 17, comma 5, l’art. 18, nonché gli artt. 20, comma 4, e 21 della legge della
[OSCURATO:PERSONA] sulla protezione della natura [[OSCURATO:PERSONA] 2000, LGBl. (Niederösterreich) 87/00;
in prosieguo: il «Nö NSchG»], l’art. 95 della legge della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla caccia [[OSCURATO:PERSONA]
1974, LGBl. (Niederösterreich) 76/74; in prosieguo: il «Nö JagdG»] e l’art. 22 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] sulla
caccia [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. (Niederösterreich) 28/77; in prosieguo: la «Nö JagdVO»].
13
L’art. 17 del Nö NSchG così recita:
«(...)
5. L’impianto e lo sviluppo di vegetali non autoctoni ed inadatti ai luoghi di cui trattasi nonché l’introduzione e lo sviluppo,
nell’ambiente naturale, di animali non autoctoni sono assoggettati ad autorizzazione da parte del governo. L’autorizzazione
è negata quando le popolazioni autoctone adattate, le caratteristiche naturali (genetiche) delle specie animali e vegetali
autoctoni o la bellezza e le caratteristiche del paesaggio risultino durevolmente pregiudicate».
14
L’art. 18 del Nö NSchG così dispone:
«1. Le norme in materia di protezione delle specie sono dirette alla protezione ed al mantenimento delle specie della fauna e
della flora selvatiche nella loro diversità naturale e storica. La protezione delle specie comprende:
1) la protezione degli animali, delle piante e delle loro biocenosi contro i pericoli dovuti all’uomo, in particolare ai suoi
interventi,
2) la protezione, il mantenimento, lo sviluppo ed il ripristino degli habitat delle specie della fauna e della flora selvatiche
nonché la salvaguardia delle rispettive condizioni di vita e
3) l’introduzione, in biotopi adeguati all’interno delle rispettive aree di diffusione naturale, di animali e di piante di specie
selvagge allontanate.
2. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dichiara, mediante regolamento, specie protette, interamente o – laddove sia sufficiente ai fini della
conservazione della specie – parzialmente o temporaneamente, le piante selvatiche o gli animali selvatici che non possono
essere cacciati, di cui risulti necessario proteggere o mantenere la popolazione
1) in considerazione del loro carattere raro o della minaccia gravante sulla rispettiva popolazione,
2) per ragioni scientifiche o attinenti alla civilizzazione del paese,
3) in considerazione della loro utilità o della loro importanza per l’ecosistema, o
4) al fine di conservare la diversità o la specificità della natura e dei paesaggi. Il regolamento può indicare le specie animali
o vegetali la cui popolazione sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] sia minacciata di estinzione.
3. Le specie non naturalmente presenti sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] possono essere assimilate, mediante regolamento, a specie particolarmente
protette naturalmente presenti sul territorio medesimo laddove ciò risulti necessario al fine di proteggerne la popolazione,
al fine di limitare o escludere, sul territorio di applicazione della presente legge, le cause all’origine del regresso della
popolazione di tali specie che minaccino l’esistenza delle medesime e laddove tali specie:
1) siano soggette a particolare protezione in un altro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] o nel loro paese d’origine,
2) siano indicate e individuate come tali in una convenzione internazionale cui la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] abbia aderito, ovvero
3) risultino minacciate di estinzione, in base ad informazioni comprovate, senza godere di protezione nel loro paese di origine.
4. Per quanto riguarda le specie particolarmente protette ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è fatto divieto:
(...)
2) di dare la caccia, molestare intenzionalmente, catturare, mantenere in cattività, ferire o uccidere animali, acquistarli,
detenerli, cederli, trasportarli o offrirli in vendita, sia vivi sia morti;
3) di danneggiare, distruggere o rimuovere uova, larve, crisalidi o nidi di tali animali o i loro luoghi di nidificazione, di
riproduzione, di ricovero o di rifugio, nonché
4) di perturbare i biotopi, i siti di riproduzione e di habitat delle specie minacciate di estinzione ed indicate nel regolamento,
in particolare effettuando fotografie o filmati.
5. In assenza di altra soluzione soddisfacente, è consentito, nel periodo intercorrente dal mese di ottobre sino alla fine del
mese di febbraio, rimuovere, danneggiare o distruggere siti di riproduzione o di nidificazione di animali specialmente protetti
laddove non contengano piccoli e si trovino all’interno di edifici.
6. Il regolamento potrà eventualmente definire le misure di protezione dell’habitat nonché di conservazione e di accrescimento
della popolazione delle specie particolarmente protette nonché vietare o limitare le azioni idonee a causare un ulteriore
regresso delle rispettive popolazioni.
(…)».
15
L’art. 20 del Nö NSchG così recita:
«(…)
4) Il governo del [OSCURATO:PERSONA] può decidere la concessione di deroghe all’art. 18, in particolare per scopi scientifici o pedagogici,
quando non vi sia ragione di temere che ne derivi un pericolo per la flora e la fauna selvatiche protette (…). L’autorizzazione
deve quanto meno indicare:
1. le specie che formano oggetto della deroga;
2. i mezzi, i sistemi e i metodi di cattura o di uccisione, e
3. i controlli da effettuare».
16
L’art. 21 del Nö NSchG così dispone:
«1. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative
adottate ai fini della sua applicazione, le misure collegate all’uso commerciale di terreni non sono, in linea di principio,
colpite (…). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano
intenzionalmente compromessi, o quando piante e animali minacciati di estinzione (…) siano colpiti da talune misure.
2. Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative
adottate in sua applicazione, le misure collegate all’uso agricolo o forestale moderno e durevole dei terreni, nell’ambito
di un’azienda agricola o forestale, non sono, in linea di principio, colpite (…). Tale disposizione derogatoria non trova
applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente danneggiati, o piante e animali
minacciati di estinzione (…) siano colpiti da talune misure.
3. L’utilizzo agricolo o forestale è considerato moderno e durevole quando, in un’azienda agricola o forestale, le attività
servano a produrre o a ottenere prodotti vegetali o animali e siano organizzate secondo procedimenti in uso in una determinata
regione e ad un dato momento o in virtù di esperienze trasmesse, e quando il detto utilizzo, adattato alle condizioni naturali,
garantisca in modo duraturo risultati in un sistema in buono stato di funzionamento, senza esaurire i fattori della produzione
e gravare indebitamente sulla natura e sui paesaggi».
17
L’art. 95 del Nö JagdG prevede quanto segue:
«1. Sono vietati tutti i metodi di caccia non selettivi; in particolare è vietato:
(...)
3) cacciare di notte (…); costituisce deroga a tale divieto la caccia (…) al tetraone e al fagiano di monte, alle oche selvatiche,
alle anatre selvatiche e alle beccacce;
4) utilizzare, per catturare o per uccidere la selvaggina, dispositivi per illuminare gli obiettivi,
(...)
8) utilizzare, come esche vive, uccelli accecati o mutilati nonché esche anestetizzanti; utilizzare registratori a nastro, dispositivi
elettrici o elettronici in grado di uccidere o stordire; utilizzare specchi o altri mezzi atti all’abbagliamento, esplosivi
o reti non selettive; avvelenare con gas o affumicare;
9) cacciare la selvaggina di piuma mediante paniuzze, lacci, ami, reti o trappole;
10) cacciare da aeromobili, autoveicoli in movimento o battelli a motore di velocità superiore a 5 chilometri l’ora.
(...)».
18
L’art. 22 della Nö JagdVO così recita:
«1) Le seguenti specie di selvaggina possono essere, in linea di principio, cacciate, catturate o uccise solamente nei periodi
qui di seguito indicati:
(...)
15. tetraone, dal 1° al 31 maggio degli anni pari;
16. fagiano di monte, dal 1° al 31 maggio degli anni dispari;
(...)
18. tetraone mezzano, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
(...)
22. beccaccia, dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo al 15 aprile;
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
19
Si tratta delle disposizioni seguenti: gli artt. 16, 16 a e 16 b della legge del [OSCURATO:PERSONA] relativa alla protezione della
natura ed alla conservazione del paesaggio [[OSCURATO:PERSONA]- und Landschaftspflegegesetz, LGBl. ([OSCURATO:PERSONA])
27/1991; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG»], gli artt. 88 a, commi 1 e 2, e 88 b della legge del [OSCURATO:PERSONA] in materia di
caccia [[OSCURATO:PERSONA] 1988, LGBl. ([OSCURATO:PERSONA]) 11/1989; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] JagdG»], l’art. 76, comma 1,
del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla caccia [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. ([OSCURATO:PERSONA]) 24/1989; in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA] JagdVO»], nonché gli artt. 2 e 6 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] in materia di protezione delle specie [[OSCURATO:PERSONA] 2001, LGBl. ([OSCURATO:PERSONA]) 36/2001; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] VO»].
20
L’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG così recita:
«1. Sempre che non siano considerati selvaggina o assoggettati al diritto della pesca, sono protetti
a) gli animali selvatici (...) nonché quelli indicati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE, negli allegati II, IV e V della
direttiva 92/43/CEE, negli allegati II e III della convenzione di Berna nonché le specie elencate negli allegati I e II della
convenzione di Bonn;
b) fatto salvo quanto disposto al punto a), tutte le altre specie di uccelli selvatici sono protette, eccezion fatta per lo storno
(Sturnus vulgaris)
, conformemente all’art. 88 a [del [OSCURATO:PERSONA] JagdG], (...)
2. Per quanto attiene alle specie della fauna protette o minacciate, il governo del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce mediante regolamento:
a) deroghe (...);
b) strumenti e metodi di cattura vietati al fine di proteggere la popolazione delle specie;
c) provvedimenti da adottare al fine di favorire la riproduzione delle specie protette; (...)
d) le specie con riguardo alle quali, a fini di protezione, sono vietati la rimozione, il deterioramento o la distruzione di
nidi e di siti di nidificazione, di siti di parata nuziale, di riproduzione, di riposo e di svernamento (alberi che ospitino
nidi, alberi cavi, rocce e pareti rocciose di nidificazione, canneti, tane e siti analoghi);
(...)
4. È vietato cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in cattività, ferire, uccidere, detenere, rimuovere o arrecare
lesione ad animali protetti, in qualsiasi fase del loro sviluppo. È vietato offrire in vendita, acquistare o trasferire tali
animali o parti dei medesimi, indipendentemente dal loro stato, dalla loro età o dalla fase del loro sviluppo. È parimenti
vietato annunciare pubblicamente di essere disposti a vendere o ad acquistare tali animali.
5. Chiunque possieda o sia proprietario di animali appartenenti a specie protette (ivi comprese parti di tali animali ed indipendentemente
dalla fase di sviluppo degli animali medesimi) deve fornire, su domanda dell’amministrazione, la prova della loro provenienza.
Animali protetti scoperti morti ovvero in uno stato che richieda l’effettuazione di cure sono di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e devono
essere consegnati senza indugio all’amministrazione o ad un istituto scientifico dalla medesima indicato.
(...)».
21
L’art. 16 a del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG così dispone:
«1. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] garantisce ovvero ristabilisce una diversità ed una superficie sufficienti degli habitat delle specie
indicate dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (...). Ciò implica, in primo luogo, l’attuazione dei seguenti provvedimenti:
a) la creazione di zone protette (...) o la conclusione di convenzioni nonché la concessione di aiuti (...);
b) il mantenimento e la sistemazione finalizzata alla protezione degli habitat all’interno e all’esterno di zone di protezione
speciale;
c) il ripristino degli habitat distrutti;
d) la creazione di habitat;
e) il mantenimento, il ripristino e il miglioramento dei processi ecologici che condizionano lo sviluppo naturale degli habitat.
2. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sorveglia e documenta lo stato di conservazione delle specie indicate dalle direttive (...)
3. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] pone in essere, mediante regolamento, misure di ricerca, di controllo o di conservazione affinché le catture
o le uccisioni involontarie non incidano negativamente sulle specie protette.
(...)».
22
L’art. 16 b del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG prevede quanto segue:
«In considerazione delle rispettive esigenze di protezione, il governo del [OSCURATO:PERSONA] adotta misure speciali di protezione nei confronti
delle specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornino regolarmente, con riguardo alle rispettive aree di riproduzione,
di muta e di svernamento, alle zone di riposo nelle rispettive aree di migrazione nonché al rispettivo ambiente diretto. A
tal fine, particolare importanza viene attribuita alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone di importanza
internazionale».
23
Ai termini dell’art. 88 a del [OSCURATO:PERSONA] JagdG:
«1) Ai fini della protezione delle vigne (comma 2), è autorizzata la lotta contro lo storno nel corso del periodo intercorrente
dal 15 luglio al 30 novembre.
2) La necessità di tale misura dev’essere accertata mediante regolamento del governo del [OSCURATO:PERSONA] qualora sia prevedibile la comparsa
massiccia di storni nei vigneti (...)».
24
Ai termini dell’art. 88 b del [OSCURATO:PERSONA] JagdG:
«(...)
2) La beccaccia può essere cacciata nel periodo intercorrente dal 1° marzo al 15 aprile (caccia al crepuscolo, durante il passaggio
di primavera)».
25
Ai sensi dell’art. 76 della [OSCURATO:PERSONA] JagdVO:
«1. Gli animali di cui è consentita la caccia, qui di seguito elencati, non possono essere cacciati, catturati o uccisi nei periodi
di riposo biologico di seguito indicati:
(...)
2. selvaggina di piuma:
(...)
e) piccioni selvatici:
colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 16 aprile al 30 giugno,
tortora comune, dal 1° novembre al 30 giugno;
f) beccacce:
beccaccia, dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30 settembre,
(…)
(...)».
26
L’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] ArtenschutzVO così dispone:
«1. È vietato arrecare danno ai siti di nidificazione, di riproduzione, di riposo e di svernamento delle seguenti specie:
gruccione (merops apiaster)
ghiandaia marina (
coracias garrulus
)
taccola (corvus monedula)
martin pescatore europeo
(alcedo atthis)
(...)
sterna comune (sterna hirundo)
topino (riparia riparia)
picchio rosso dal dorso bianco (
dendrocopos leucotos
)
cicogna bianca (
ciconia ciconia
)
upupa (upupa epops)
(...)
2. In particolare, è fatto divieto
1) di rimuovere rocce, pareti rocciose o piante lignee che servano da siti alle specie indicate all’art. 2, comma 1, o di scalarle
durante i periodi di riproduzione;
(...)».
27
L’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] ArtenschutzVO così dispone:
«L’utilizzazione a fini agricoli o silvicoli è consentita, ai sensi dell’art. 19 [del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG]. Le disposizioni del
presente regolamento fanno salvo il regolare esercizio della caccia e della pesca».
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
28
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 3, l’art. 51, commi 1-5, l’art. 59, comma 1, e l’art. 68, comma 1, della legge
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di caccia [[OSCURATO:PERSONA] 2000, LGBl. (Kärnten) 21/2000; in prosieguo: il «KrntJagdG»], nonché
l’art. 9, comma 1, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla caccia [[OSCURATO:PERSONA] 2000 – [OSCURATO:PERSONA],
LGBl. (Kärnten) 132/1991; in prosieguo: la «KrntJagdVO»].
29
L’art. 3 del KrntJagdG così recita:
«1. La caccia dev’essere esercitata in modo idoneo e conformemente agli usi, in considerazione dei principi di corretta amministrazione
della caccia. È vietato mettere in pericolo la popolazione di una specie di selvaggina per effetto di esercizio non idoneo
della caccia. La caccia dev’essere inoltre effettuata in modo tale da non ridurre gli effetti positivi di interesse generale
della foresta e, in particolare, da impedire che la selvaggina possa causare danni che minaccino la foresta (...)
2. La caccia è considerata correttamente amministrata quando il suo esercizio, ivi compresa la gestione cinegetica, produca l’effetto
di ottenere e conservare una popolazione di selvaggina sana, di specie diversificate ed adeguate alle dimensioni nonché alle
caratteristiche della zona di caccia. A tal riguardo devono essere presi in considerazione un ecosistema equilibrato, le esigenze
dell’agricoltura e della silvicoltura nonché una gestione del territorio conforme ai principi dell’ecologia della selvaggina.
La corretta amministrazione della caccia include parimenti la protezione della selvaggina conformemente alla normativa vigente.
(...)».
30
L’art. 51 del KrntJagdG così dispone:
«1. La caccia è interdetta tutto l’anno per quanto attiene (...)
2. Per quanto attiene alle specie di selvaggina non indicate al comma 1, il governo del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce mediante regolamento,
in considerazione dei principi di corretta amministrazione della caccia (art. 3), della conservazione delle specie di selvaggina
minacciate nonché, tenendo conto dell’età, del sesso e delle specificità biologiche della selvaggina, quali specie di selvaggina
non possono essere cacciate durante l’intero anno o durante determinati periodi (periodi di interdizione della caccia) (...).
3. In caso di minaccia grave per le popolazioni di selvaggina risultante da perdite di selvaggina causate da condizioni meteorologiche
straordinarie, da catastrofi naturali, da epidemie ecc., il governo del [OSCURATO:PERSONA] può disporre, nell’interesse di una corretta
amministrazione della caccia, la proroga dei periodi di interdizione su tutto il territorio del [OSCURATO:PERSONA], in taluni distretti
amministrativi o in talune zone di caccia, ovvero decretare, per determinate specie di selvaggina, l’interdizione della caccia
per tutto l’anno. Tale disciplina verrà abrogata non appena sarà venuto meno il motivo all’origine della sua adozione.
4. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] può disporre, per specie di selvaggina determinate, la proroga dei periodi di interdizione fissati ai
sensi dei commi 1 e 2, per tutte le zone di caccia o per talune di esse o, ancora – laddove non si tratti di specie di selvaggina
di cui al comma 4 a – la loro abrogazione o riduzione, qualora ciò risulti giustificato nell’interesse di una corretta amministrazione
della caccia, tenuto conto delle condizioni locali o climatiche. Discipline di tal genere possono essere adottate per una
durata massima di due anni.
4 a. Al fine di consentire, in modo selettivo ed in ridotta misura, l’uccisione, la cattura o la detenzione delle specie di selvaggina
di piuma protette tutto l’anno (…), il governo del [OSCURATO:PERSONA] può – sempreché non sussista altra soluzione soddisfacente – eliminare
o ridurre il periodo di interdizione della caccia (periodo di riposo biologico) fissato ai sensi del comma 1 per la selvaggina
medesima, nell’interesse della salute pubblica, della sicurezza pubblica o della sicurezza della navigazione aerea, per prevenire
danni considerevoli alle coltivazioni, al bestiame, alle foreste, alle zone di pesca e alle acque, per la protezione della
fauna e della flora selvatica o a fini di ricerca, di ripopolazione, di reintroduzione nonché per l’allevamento necessario
a tal fine. Inoltre, una siffatta disciplina può essere adottata solamente a condizione che le popolazioni delle specie indicate
nel regolamento permangano in uno stato di conservazione favorevole malgrado l’eliminazione o la riduzione del periodo di
interdizione. Sempreché non si tratti di una specie di selvaggina di piuma protetta tutto l’anno, una siffatta disciplina
può essere inoltre adottata, in presenza degli altri requisiti, a fini di protezione della proprietà in generale o della conservazione
dell’habitat naturale. Una siffatta disciplina può essere istituita per una durata massima di due anni.
5. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] può peraltro sospendere, per un periodo adeguato, l’applicazione, in tutte le zone di caccia di un determinato
distretto amministrativo o in talune di esse, il periodo di interdizione di cui goda una data specie di selvaggina – ad esclusione
delle specie di selvaggina indicate al comma 4 a – qualora ciò risulti nell’interesse di una corretta amministrazione della
caccia o dell’agricoltura o della silvicoltura. L’applicazione del periodo di interdizione per le specie di selvaggina indicate
al comma 4 a può essere tuttavia sospesa laddove ciò risulti necessario al fine di tutelare uno degli interessi indicati al
comma 4 a, in assenza di altra soluzione soddisfacente e a condizione che sussistano tutti i requisiti indicati nel comma
4 a, secondo periodo.
(...)».
31
L’art. 59 del KrntJagdG così recita:
«1. Il titolare di un permesso di caccia è tenuto ad inserire in un elenco della selvaggina abbattuta gli animali abbattuti, catturati
o deceduti in altra maniera nella propria zona di caccia nel corso dell’anno venatorio, laddove dev’essere tenuto un elenco
separato per ogni zona di caccia; qualora sia stato fissato un unico piano di caccia per zone di caccia limitrofe, la selvaggina
abbattuta dovrà essere riportata su un unico elenco. (...)
2. Per redigere l’elenco della selvaggina abbattuta dovrà essere utilizzato il formulario stabilito con regolamento dall’ufficio
dell’Associazione dei cacciatori della [OSCURATO:PERSONA]. Nell’adozione di tale regolamento, dovrà tenersi conto del contenuto e della
finalità dell’elenco della selvaggina abbattuta.
(...)».
32
Ai sensi dell’art. 68 del KrntJagdG:
«1) È vietato:
(...)
19. distruggere nidi e covate della selvaggina di piuma o prelevare le uova senza autorizzazione (...) nonché arrecare molestia
ai siti di riproduzione della selvaggina di piuma nel periodo di riproduzione e di allevamento dei piccoli;
(...)».
33
L’art. 9 della KrntJagdVO così dispone:
«(...)
2) La selvaggina indicata in prosieguo può essere cacciata unicamente nei periodi indicati (periodi de caccia) e dev’essere preservata
al di fuori dei periodi medesimi:
(…)
– tetraone, dal 10 al 31 maggio;
– fagiano di monte, dal 10 al 31 maggio;
(...)
– folaga, dal 16 agosto al 31 gennaio;
– beccaccia, dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
– colombaccio e tortora dal collare orientale, dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile;
– cornacchia, dal 1° luglio al 15 marzo;
– ghiandaia, dal 1° luglio al 15 marzo;
– gazza, dal 1° luglio al 15 marzo».
[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]
34
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 27, commi 1 e 2, della legge dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla salvaguardia della natura
e sulla tutela del paesaggio [[OSCURATO:PERSONA]- und Landschaftschutzgesetz 2001, LGBl. (Oberösterreich) 129/2001;
in prosieguo: l’ «Oö NSchG»], l’art. 48, commi 1-4, nonché l’art. 60, comma 3, della legge dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia di
caccia [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. (Oberösterreich) 32/1964; in prosieguo: l’«Oö JagdG»], l’art. 5, comma 2, e
l’art. 11 del regolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] relativo alla protezione delle specie [[OSCURATO:PERSONA],
LGBl. (Oberösterreich) 73/2003; in prosieguo: l’«Oö ArtenschutzVO»], nonché l’art. 1 del regolamento dell’[OSCURATO:PERSONA] relativo
ai periodi di protezione degli animali che possono essere cacciati [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. (Oberösterreich)
30/1990; in prosieguo: l’«Oö SchonzeitenVO»].
35
L’art. 27 dell’Oö NSchG così dispone:
«1. Le piante e i funghi selvatici nonché gli animali selvatici per i quali è esclusa la caccia possono costituire oggetto di
protezione speciale mediante regolamento del governo del [OSCURATO:PERSONA], qualora la specie interessata sia rara nel paesaggio locale,
la sua esistenza sia minacciata o il suo mantenimento presenti interesse pubblico per ragioni di equilibrio ecologico, sempreché
altri interessi pubblici non prevalgano su tali interessi di protezione. Tale disposizione non pregiudica alcuna disposizione
di legge contraria.
2. In tutti i regolamenti indicati al comma 1 dovranno essere precisati, in considerazione degli artt. 5-7 e dell’art. 9 della
direttiva “uccelli” nonché degli artt. 12 e 13 della direttiva “habitat”:
1) le specie totalmente o parzialmente protette;
2) la zona ed il periodo di protezione;
3) le misure dirette a proteggere la progenie selvatica o di allevamento, piante, funghi o animali protetti;
4) le misure dirette a proteggere gli habitat ristretti di piante, funghi o animali protetti».
36
L’art. 48 dell’Oö JagdG così recita:
«1) Ai fini della gestione cinegetica (...), la caccia dev’essere interdetta ove ciò risulti necessario, in considerazione delle
esigenze connesse al genio rurale. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] può fissare, mediante regolamento e sentita la commissione consultiva
del [OSCURATO:PERSONA] in materia di caccia, periodi di interdizione per le singole specie di selvaggina, distinguendo eventualmente a seconda
dell’età e del sesso, ovvero può sospendere interamente la caccia per talune specie di selvaggina.
2) Nel corso del periodo di interdizione, gli animali delle specie interessate non possono essere né cacciati, né catturati,
né uccisi.
3) È vietato rimuovere, danneggiare o distruggere le covate e i nidi della selvaggina di piuma; il titolare del permesso di caccia
è tuttavia autorizzato a raccogliere uova di selvaggina di piuma a fini di allevamento artificiale, per poterle far covare.
4) Nel corso del periodo di interdizione, il governo del [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare la cattura di selvaggina a fini di allevamento
nonché l’uccisione di selvaggina per fini scientifici o di esame.
(...)».
37
L’art. 60 dell’Oö JagdG così dispone:
«(...)
3. Negli immobili destinati ad abitazione e negli edifici commerciali nonché nei giardini familiari privati, il possessore può
catturare o uccidere ed appropriarsi (...) degli astori, delle poiane e degli sparvieri laddove risulti necessario per impedire
gravi danni, in particolare alle coltivazioni, agli allevamenti e ad altre forme di proprietà».
38
L’art. 5 dell’Oö ArtenschutzVO così recita:
«Sono protette (...):
2) le specie di uccelli selvatici per i quali è esclusa la caccia che sono indigene nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri
dell’Unione europea (art. 1 della direttiva 79/409/CEE (...) ad eccezione della gazza
(Pica pica),
della ghiandaia
(Garrulus glandarius),
della cornacchia nera
(Corvus corone corone)
e della cornacchia grigia
(Corvus corone cornix
)».
39
Ai sensi dell’art. 11 dell’Oö ArtenschutzVO:
«La cattura selettiva [di esemplari] di specie (...) ai fini delle tradizionali esposizioni di uccelli canterini può essere
autorizzata unicamente nel distretto amministrativo di (...), al di fuori delle zone di protezione degli uccelli (art. 4,
comma 1, quarto trattino, della direttiva “uccelli”), e la loro detenzione può essere autorizzata unicamente nei distretti
di (...), unicamente in presenza dei seguenti requisiti:
(...)».
40
L’art. 1 dell’Oö SchonzeitenVO così dispone:
«1. Gli animali di cui è consentita la caccia, menzionati di seguito, non possono essere cacciati, catturati o uccisi durante
il periodo di riposo biologico di seguito indicato:
(...)
Tetraone, tetraone mezzano e fagiano di monte:
– maschi, dal 1° giugno al 30 aprile;
– femmine, tutto l’anno.
(...)
Beccaccia, dal 1° maggio al 30 settembre.
(...)
2. Il primo e l’ultimo giorno di ogni periodo di riposo biologico sono inclusi nel medesimo».
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
41
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 3, art. 54, n. 1, l’art. 59, l’art. 60, commi 3 a e 4 a, l’art. 72, comma 3,
nonché gli artt. 103 e 104 della legge di [OSCURATO:PERSONA] sulla caccia [[OSCURATO:PERSONA] 1993, LGBl. (Salzburg) 100/1993;
in prosieguo: l’«Sbg JagdG»], l’art. 34 della legge di [OSCURATO:PERSONA] sulla protezione della natura [[OSCURATO:PERSONA]
1999, LGBl. ([OSCURATO:PERSONA]) 73/1999; in prosieguo: l’«Sbg NSchG»] nonché l’art. 1 del regolamento di [OSCURATO:PERSONA] relativo ai periodi
di riposo biologico [[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], LGBl. (Salzburg) 53/1996; in prosieguo: la «Sbg SchonzeitenVO»].
42
L’art. 3 dell’Sbg JagdG così recita:
«Il diritto di caccia dev’essere esercitato nel rispetto dei principi di una caccia responsabile (...), in modo tale:
a) da consentire la conservazione di una popolazione sana di selvaggina di specie diverse, adeguata all’habitat disponibile;
b) da consentire la conservazione delle basi naturali di vita della selvaggina;
c) da non pregiudicare gli effetti positivi di interesse generale della foresta e, in particolare, da impedire che la selvaggina
possa causare danni che minaccino la foresta;
d) da non incidere sull’interesse generale alla protezione della natura e del paesaggio;
e) da preservare la fauna selvatica nella sua diversità quale componente essenziale della natura indigena e quale elemento dell’ecosistema
naturale;
f) da incidere nella misura minore possibile sulla regolare utilizzazione dei terreni a fini agricoli o silvicoli».
43
Ai termini dell’art. 54 dell’Sbg JagdG:
«1) Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, devono essere fissati, mediante regolamento del governo del [OSCURATO:PERSONA], periodi
di riposo biologico: (...) tetraone, tetraone mezzano, fagiano di monte, fagiano, colombaccio, tortora dal collare orientale,
germano reale, moriglione, moretta, oca granaiola, oca selvatica, beccaccia, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo
imperiale, gazza, ghiandaia, gabbiano comune, airone selvatico, cormorano. Durante i periodi di riposo biologico (ivi compresi
il primo e l’ultimo giorno), tali specie di selvaggina non possono essere cacciate, catturate o uccise (...). Nello stabilire
i periodi di riposo biologico occorrerà tener conto delle peculiarità biologiche delle dette specie nella prospettiva di una
conservazione durevole nonché delle esigenze dell’agricoltura e della silvicoltura. I periodi di riposo biologico possono
essere fissati separatamente in funzione dell’età e del sesso. Per le specie di uccelli che, a termini dell’allegato II della
direttiva “uccelli” (...), non sono considerate quali specie di cui è consentita la caccia in [OSCURATO:PERSONA], i periodi di caccia
possono essere fissati solamente in presenza dei requisiti indicati all’art. 104, comma 4. Per tutte le specie di uccelli
occorre vigilare affinché il periodo di riposo biologico ricomprenda i periodi di nidificazione, le singole fasi di riproduzione
e di dipendenza nonché, nel caso degli uccelli migratori, il tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione.
(...)».
44
L’art. 59 dell’Sbg JagdG così dispone:
«1. (…) Inoltre, [gli esemplari delle] specie di uccelli selvatici non indicati nell’allegato II della direttiva “uccelli” quali
specie di cui è consentita la caccia in [OSCURATO:PERSONA] possono essere abbattuti unicamente nell’ambito di un piano di caccia. Il
governo del [OSCURATO:PERSONA] è autorizzato a decretare, per mezzo di regolamento, che talune altre specie di selvaggina possono essere
parimenti cacciate solamente nell’ambito di un piano di caccia laddove ciò risulti necessario ai fini dell’ottenimento e della
conservazione di una popolazione di selvaggina conforme ai principi indicati all’art. 3 (...).
2. La pianificazione degli abbattimenti deve sempre tener conto del numero di animali abbattuti nel corso degli anni precedenti,
del numero accertato di animali morti per cause naturali o fortuite, dell’estensione e dello sviluppo dei danni causati alla
foresta dalla selvaggina nonché dello stato di salute e della struttura della popolazione di selvaggina.
3. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie alla determinazione e all’adozione del piano di abbattimenti
(...)».
45
L’art. 60 dell’Sbg JagdG così dispone:
«(...)
3 a. Per quanto attiene alle specie di uccelli di cui all’art. 59, comma 1, secondo periodo, non può essere fissato un numero minimo
di abbattimenti. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] provvederà a determinare, mediante regolamento ed in applicazione, mutatis mutandis,
dell’art. 104, comma 4, il numero massimo di abbattimenti autorizzati e la loro ripartizione tra le singole zone di caccia.
Anteriormente all’adozione di tale regolamento dovrà essere sentita la federazione della caccia di [OSCURATO:PERSONA], la federazione
della pesca del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la camera dell’agricoltura e della silvicoltura del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonché il mediatore
per l’ambiente del [OSCURATO:PERSONA]. Il numero massimo di abbattimenti autorizzati sarà fissato in modo tale da ottenere o conservare
sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] una popolazione di specie di uccelli di cui trattasi conforme ai principi indicati all’art. 3, senza
che ciò dia luogo a danni inaccettabili.
(...)
4 a. Il piano annuale di abbattimenti indicherà, per ogni singola specie di selvaggina, con eventuale ripartizione in funzione
del sesso e dello scaglione d’età, il numero massimo di abbattimenti autorizzati o il numero minimo di abbattimenti [imposti],
ovvero entrambi, nonché la ripartizione degli abbattimenti stessi tra le singole zone di caccia (...)».
46
L’art. 72 dell’Sbg JagdG così recita:
«(...)
3. È vietata, in linea di principio, l’utilizzazione di trappole destinate all’uccisione della selvaggina. Il governo del [OSCURATO:PERSONA]
potrà tuttavia decidere di consentire ai titolari di permessi di caccia o alle comunità di conservazione di utilizzare le
trappole qualora:
a) la vita o la salute umana risulti minacciata da animali selvatici e tale minaccia non possa essere evitata diversamente, ovvero
b) interessi pubblici di importanza analoga non possano essere diversamente protetti
(...)».
47
Ai termini dell’art. 103 dell’Sbg JagdG:
«1. Le specie di selvaggina indicate in prosieguo sono assoggettate a protezione speciale, in tutte le fasi della loro vita:
(...)
b) tutte le specie di selvaggina di piuma.
2. Le disposizioni di protezione indicate in prosieguo si applicano per quanto attiene alle specie di selvaggina di cui al comma
1;
a) è vietata qualsiasi forma di cattura o di uccisione intenzionale di animali prelevati nell’ambiente naturale;
b) sono vietate le molestie intenzionali alle dette specie, in particolare durante i periodi di riproduzione, di dipendenza,
di letargo e di migrazione;
c) sono vietati la distruzione, il deterioramento o la rimozione intenzionale dei siti di riproduzione, dei nidi o delle aree
di riposo;
d) sono vietati la raccolta di uova nell’ambiente naturale ed il possesso di uova, ancorché vuote;
e) sono vietati il possesso, il trasporto, il commercio o lo scambio nonché l’offerta in vendita di esemplari, vivi o morti,
delle specie (…) prelevate nell’ambiente naturale. Tale divieto si estende parimenti a tutti i prodotti ricavati dall’animale
nonché a qualsivoglia altra merce laddove dalla documentazione giustificativa, dall’imballaggio, da un’etichetta o da qualsiasi
altra circostanza emerga che si tratti di parti o di prodotti dell’animale di cui trattasi;
f) è vietata la vendita di esemplari, vivi o morti, delle specie (...) prelevati nell’ambiente naturale, così come il trasporto,
la detenzione ai fini della vendita e l’offerta in vendita di tali esemplari; tale divieto si applica parimenti alle parti
riconoscibili di tali animali e ai prodotti ricavati dai medesimi.
3. Qualora interventi a fini agricoli o silvicoli minaccino le covate, i titolari dei permessi di caccia possono spostarle o
rimuoverle ai fini della loro cova artificiale laddove non sussista altra possibilità di salvataggio».
48
L’art. 104 dell’Sbg JagdG così recita:
«(...)
4. L’autorità può autorizzare altre deroghe ai divieti di cui all’art. 103, comma 2, laddove ciò non metta in pericolo la popolazione
della specie selvatica interessata e non sussista nessun’altra soluzione soddisfacente per raggiungere l’obiettivo voluto.
Tali deroghe devono essere rilasciate unicamente ai fini seguenti:
a) la protezione di altri animali o piante selvatiche e la conservazione dei rispettivi habitat naturali;
b) la prevenzione di gravi danni alle coltivazioni, al bestiame, alle foreste, alle acque ittiche, nonché, nel caso di selvaggina
di pelo, ad altre forme di proprietà;
c) la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, ovvero, nel caso di selvaggina di pelo, anche altre ragioni imperative
di rilevante interesse pubblico, in particolare di ordine sociale o economico, o connesse a conseguenze positive per l’ambiente;
d) la ricerca e l’insegnamento;
e) l’incremento della popolazione di tali specie o della rilocalizzazione, nonché l’allevamento a tal fine necessario;
f) la commercializzazione di un ridotto numero di animali (o di parti di animali o di prodotti elaborati ricavati da tali animali)
di specie di selvaggina di piuma di cui sia autorizzata la cattura o l’uccisione ai sensi del comma 1».
49
L’art. 34 dell’Sbg NSchG così dispone:
«1. Le autorità competenti in materia di protezione della natura possono concedere, su domanda, deroghe ai divieti disposti (…).
Tali deroghe possono essere in tal caso (…) concesse unicamente per una delle seguenti finalità:
(...)
2) La produzione di bevande;
(...)
3. Le deroghe ai sensi del comma 1 possono essere concesse unicamente quando la finalità dell’intervento non possa essere realizzata
in modo soddisfacente mediante altri strumenti e le popolazioni animali o vegetali presenti nella zona non risentano di tale
intervento».
50
L’art. 1 della Sbg SchonzeitenVO così recita:
«Per le specie di selvaggina indicate in prosieguo, i periodi di riposo biologico, ivi incluso il primo e l’ultimo giorno,
sono così fissati:
Specie di selvaggina Periodo di riposo biologico
(...)
Tetraone 1.6 – 30.4
Tetraone mezzano 16.6 – 30.4
Fagiano di monte 16.6 – 30.4
(...)
Beccaccia 1.1 – 28.2
16.4 - 30.9
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
51
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 1, n. 1, del regolamento d’attuazione della legge del [OSCURATO:PERSONA] sulla caccia [[OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] 1983, LGBl. (Tirol) 16/1995; in prosieguo: la «DurchfVO [OSCURATO:PERSONA] JagdG»] e l’art. 4,
comma 3, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla protezione della natura [[OSCURATO:PERSONA] 1997, LGBl. (Tirol) 95/1997;
in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] NSchVO»].
52
L’art. 1 della DurchfVO [OSCURATO:PERSONA] JagdG così dispone:
«1. Salvo disposizione contraria (...), le specie di selvaggina elencate in prosieguo possono essere cacciate unicamente durante
i periodi indicati (periodi di caccia):
(...)
9) tetraone, unicamente negli anni dispari, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 maggio;
10) fagiano di monte, dal 10 maggio al 31 maggio;
(...)».
53
L’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] NschVO così recita:
«(...)
2) È vietato:
a) molestare, perseguitare, catturare, detenere, detenere vivi o morti, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare
o uccidere volontariamente gli uccelli di specie protette;
(...)
3) Il divieto di cui al comma 2, lett. a), non concerne l’allontanamento delle cornacchie, degli storni e dei merli dalle coltivazioni
agricole e silvicole nonché dai giardini privati».
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
54
Si tratta dell’art. 27, comma 1, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla caccia [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. ([OSCURATO:PERSONA])
24/1995; in prosieguo: la «Vlbg JagdVO»], che così dispone:
«1) Nei periodi elencati in prosieguo, ivi inclusi il primo e l’ultimo giorno, possono essere cacciati:
(...)
c) il fagiano di monte 11.05 – 31.05
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
55
Si tratta delle disposizioni seguenti: l’art. 69, comma 1, della legge del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla caccia [[OSCURATO:PERSONA],
LGBl. (Wien) 6/1948; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] JagdG»] e l’art. 1, comma 1, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sui periodi
di riposo biologico [[OSCURATO:PERSONA], LGBl. (Wien) 26/1975; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] SchonzeitenVO»].
56
L’art. 69 del [OSCURATO:PERSONA] JagdG così dispone:
«1. I periodi di riposo biologico per le singole specie animali di cui è consentita la caccia (...), saranno fissati mediante
regolamento secondo i principi di corretta gestione della caccia, tenuto conto delle esigenze derivanti dalle tradizioni agricole,
distinguendo eventualmente in base all’età e del sesso degli animali. Durante il periodo di riposo biologico, la selvaggina
non può essere né cacciata, né catturata, né uccisa. Nei periodi di riposo biologico sono parimenti inclusi il primo e l’ultimo
giorno.
(...)».
57
Ai termini dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] SchonzeitenVO:
«1) Gli animali di cui è consentita la caccia, elencati in prosieguo, non possono essere cacciati, catturati, o uccisi nei periodi
di riposo biologico di seguito indicati:
(...)
12. beccaccia, dal 16 aprile al 15 ottobre;
(...)».
Fase precontenziosa del procedimento
58
Il 13 aprile 2000, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida concernente talune disposizioni
legislative e regolamentari dei Länder del detto Stato membro che, a parere dell’Istituzione, non rispondevano alle esigenze
di una corretta e completa trasposizione della direttiva.
59
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera 26 luglio 2000, in cui annunciava la modificazione di talune disposizioni,
pur contestando, tuttavia, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva.
60
Il 17 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] emanava un parere motivato, invitando la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ad adottare le misure necessarie
per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi. Da tale parere emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha reiterato
taluni addebiti inizialmente formulati.
61
Con lettera 23 dicembre 2003, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva al detto parere facendo presente che erano previste altre
modifiche legislative e regolamentari nel senso indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], insistendo tuttavia su taluni argomenti a sostegno
della posizione difesa nella comunicazione di risposta alla lettera di diffida.
62
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte
63
Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato trentanove motivi di inadempimento nei confronti della convenuta.
64
Nel controricorso, quest’ultima ha riconosciuto la fondatezza di tredici di essi, ammettendo inoltre che altri due motivi
erano parzialmente fondati.
65
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito totalmente o parzialmente da vari motivi di inadempimento,
ritenendo che talune disposizioni della direttiva fossero state, medio tempore, correttamente trasposte in taluni Länder.
66
L’oggetto del ricorso, come si presenta nella fase attuale del procedimento, riguarda tuttavia la trasposizione delle stesse
disposizioni già indicate nel ricorso introduttivo del procedimento.
Sul ricorso
Sui motivi di inadempimento non contestati
Oggetto degli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA]
– Violazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in Stiria
67
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’allegato 1 relativo all’art. 1 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] sulla protezione delle specie animali
([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «KTaSchVO») emerge che la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la
ghiandaia, la taccola, la gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non costituiscono specie protette, pur trattandosi
di uccelli selvatici. Orbene, la protezione imposta dalla direttiva si dovrebbe estendere, in linea di principio, a tutte
le specie ornitologiche naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
68
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai termini dell’art. 3, comma 5, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] in materia di protezione della
flora e della fauna selvatiche ([OSCURATO:PERSONA] über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender
Tiere; in prosieguo: la «Nö NSchVO»), sono interamente protette solamente le specie di uccelli «indigene». Peraltro, cinque
specie appartenenti a tale categoria, vale a dire la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola, il passero domestico
ed il piccione domestico, risulterebbero escluse dal regime di protezione istituito dalla direttiva.
69
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, ai termini dell’art. 4 del regolamento della Stiria sulla salvaguardia della natura ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «StmkNSchVO»), lo storno, il passero domestico, il piccione domestico e il corvo imperiale,
pur trattandosi di specie indigene, risultano esclusi dalla protezione istituita dalla direttiva nel periodo compreso tra
il 1° luglio ed il 31 gennaio.
– Violazione dell’art. 5 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in Stiria
70
[OSCURATO:PERSONA] osserva che dall’allegato 1 della KTaSchVO emerge che la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la ghiandaia,
la taccola, la gazza, il passero domestico ed il piccione domestico non risultano protetti nei termini imposti dalla direttiva.
71
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai termini dell’art. 3, comma 5, della Nö NSchVO, sono protette solo le specie di uccelli «indigene».
Inoltre cinque delle dette specie, vale a dire la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la taccola, il passero domestico
ed il piccione domestico, risulterebbero escluse dal regime di protezione istituito dalla direttiva. Il regime generale di
protezione previsto dall’art. 18, commi 4 e 5, della Nö NSchVO non si applicherebbe peraltro a tali specie.
72
[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’art. 13 della legge della Stiria sulla salvaguardia della natura ([OSCURATO:PERSONA])
prevede l’adozione di regolamenti ai fini della protezione degli uccelli ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva.
Orbene, non sarebbe stato emanato alcun regolamento fondato su tale disposizione. Inoltre, lo storno, il passero domestico,
il piccione domestico ed il corvo reale, pur trattandosi di specie indigene, risulterebbero protetti solamente nel periodo
compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno.
– Violazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA]
73
[OSCURATO:PERSONA] rileva che dall’art. 3, comma 5, nonché dall’art. 4, nn. 1 e 2, della Nö NSchVO emerge che la cornacchia nera,
la cornacchia grigia, la taccola ed il passero domestico sono totalmente esclusi dalla protezione istituita dalla direttiva;
ciò varrebbe parzialmente anche per la ghiandaia e per la gazza. Orbene, tale disciplina risulterebbe in contrasto con l’art. 7,
n. 1, della direttiva, ai termini del quale la caccia è consentita solamente per le specie indicate nell’allegato II della
direttiva medesima.
– Violazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva in Stiria
74
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che dal combinato disposto dell’art. 49, comma 1, della legge della Stiria sulla caccia ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Stmk JagdG») e dell’art. 1, comma 1, del regolamento della Stiria relativo ai periodi di caccia
([OSCURATO:PERSONA]) emerge che vi sono periodi di caccia incompatibili con le disposizioni della direttiva
con riguardo a talune specie, vale a dire il tetraone (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1° ottobre al 28 febbraio), il
fagiano di monte (dal 1° al 31 maggio, invece che dal 21 settembre al 31 marzo) e la beccaccia (dal 16 marzo al 15 aprile
e dal 1° settembre al 31 dicembre, invece che dall’11 settembre al 19 febbraio).
– Violazione dell’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva in Stiria
75
A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’art. 62, comma 2, dell’Stmk JagdG e l’art. 5, comma 1, della Stmk NSchVO non tengono conto delle
disposizioni dell’art. 9 della direttiva, poiché prevedono una deroga generale al regime di protezione istituito dalla direttiva
medesima per quanto attiene alla rimozione dei nidi ed all’allontanamento delle aree di riproduzione delle specie protette
che si trovino in giardini ed edifici privati.
76
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa presente che sono attualmente in corso di elaborazione le modifiche necessarie al fine di rendere
tutti i summenzionati strumenti giuridici nazionali conformi alle disposizioni della direttiva.
Giudizio della Corte
77
Per quanto attiene all’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla conformità all’art. 5 della direttiva del regime
di protezione del piccione domestico in [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, ai termini del punto 44 del ricorso, tale specie sarebbe
ricompresa nelle disposizioni della direttiva, laddove la specie medesima, ai sensi del punto 47 del ricorso stesso, non farebbe
parte degli uccelli selvatici.
78
Ne consegue quindi che il ricorso risulta contraddittorio al riguardo e che esso non risponde pertanto ai requisiti postulati
dall’art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Il ricorso è quindi irricevibile nella parte in cui verte sul
regime di protezione del piccione domestico in [OSCURATO:PERSONA].
79
Occorre inoltre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla
luce della situazione dello Stato membro esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, e la Corte non può
tenere conto dei mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenze 30 maggio
2002, causa C‑323/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4711, punto 8, nonché 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9535, punto 9).
80
In considerazione della notificazione del parere motivato, avvenuta il 17 ottobre 2003, e del termine fissato nel parere stesso,
le disposizioni nazionali interessate dovevano essere rese conformi alle prescrizioni della direttiva entro e non oltre il
17 dicembre 2003.
81
Orbene, dalle osservazioni della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sui detti motivi di inadempimento emerge che lo Stato membro medesimo
riconosce che le misure necessarie ad una corretta trasposizione della direttiva sotto i vari menzionati profili non sono
state adottate entro il termine fissato.
82
Il ricorso dev’essere quindi considerato fondato per quanto attiene ai detti motivi di inadempimento, eccezion fatta per l’addebito
relativo al regime di protezione del piccione domestico in [OSCURATO:PERSONA], che è irricevibile.
Sui motivi di inadempimento contestati
Violazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
83
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai termini dell’art. 16, comma 1, lett. b), del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG, tutte le specie di uccelli selvatici
risultano protette, ad eccezione dello storno, secondo le modalità indicate all’art. 88 a del [OSCURATO:PERSONA] JagdG. Orbene, lo storno
costituirebbe una specie da proteggere conformemente all’art. 1 della direttiva.
84
[OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che l’art. 88 a, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] JagdG non subordini la misura regolamentare al rispetto
dei requisiti di deroga indicati all’art. 9 della direttiva.
85
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa presente che lo storno non costituisce, in linea di principio, una specie di cui è consentita la
caccia nel [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tenuto conto dei considerevoli danni causati da tale specie alle coltivazioni viticole, il
legislatore del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto necessario adottare disposizioni derogatorie ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), della
direttiva. In tal senso, la caccia allo storno sarebbe autorizzata solamente nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre.
86
A parere del detto Stato membro, la protezione delle coltivazioni viticole, menzionata nell’art. 88 a, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] JagdG,
risponde all’obiettivo della detta disposizione della direttiva. Inoltre, il requisito secondo cui non deve sussistere nessun’altra
soluzione soddisfacente sarebbe soddisfatto nella specie, considerato che colonie comprendenti sino a 50 000 storni invaderebbero
ogni anno i vigneti della regione e che gli strumenti di allontanamento convenzionali si sarebbero rivelati insufficienti.
Giudizio della Corte
87
In limine si deve ricordare, da un lato, che la direttiva, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri e si prefigge la protezione,
la gestione e la regolazione di tali specie, e, dall’altro, che l’efficace protezione degli uccelli costituisce un problema
ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenza
8 luglio 1987, causa 247/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3029, punto 6).
88
Conseguentemente, l’art. 1 della direttiva costituisce una disposizione che non afferma un orientamento programmatico, bensì
detta una norma giuridica vincolante che dev’essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
89
A tal riguardo, la Corte ha precisato che la trasposizione nel diritto nazionale delle norme comunitarie non implica necessariamente
la riproduzione formale e letterale delle disposizioni in una norma espressa e specifica e che può essere sufficiente il contesto
giuridico generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente
chiaro e preciso (v., in particolare, sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2243, punto 5).
90
Per quanto attiene all’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] sottrae totalmente
lo storno, specie ricompresa nella sfera dell’art. 1 della direttiva, dalla protezione degli uccelli selvatici per il periodo
intercorrente dal 15 luglio al 30 novembre.
91
Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 10 delle conclusioni, a prescindere dalla questione se le disposizioni
nazionali controverse possano essere validamente adottate sulla base dell’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva,
l’esclusione totale di una determinata specie dal regime di protezione istituito dall’art. 1 della direttiva stessa, ancorché
per un periodo limitato, quantunque considerevole, è incompatibile con quest’ultima disposizione.
92
A tal riguardo si deve aggiungere che, per quanto attiene alla direttiva, l’accuratezza della trasposizione riveste importanza
particolare, in quanto la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, ai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri
(v. sentenze 8 luglio 1987, causa 262/85, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3073, punto 9, e 7 dicembre 2000, causa C‑38/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10941, punto 53).
93
Ne consegue che le disposizioni legislative del [OSCURATO:PERSONA] oggetto della presente censura della [OSCURATO:PERSONA] sono incompatibili
con l’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva.
94
La censura della [OSCURATO:PERSONA] è quindi fondata.
– [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
95
[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’art. 27, comma 1, dell’Oö NSchG subordina la protezione degli animali selvatici, da un lato, all’adozione
di un regolamento d’attuazione e, dall’altro, alla sussistenza di taluni requisiti. Orbene, l’art. 1 della direttiva detterebbe
un obbligo di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici. Inoltre, ai termini dell’art. 5, comma 2, dell’Oö ArtenschutzVO,
la gazza, la ghiandaia, la cornacchia nera e la cornacchia grigia risulterebbero completamente escluse dal regime di protezione
previsto dalla detta disposizione.
96
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 27, comma 2, dell’Oö NSchG prevede un regime di protezione regolamentare della
flora e della fauna che terrebbe conto dei requisiti fissati dalla direttiva.
97
Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una distinzione tra le specie indigene e le specie straniere, ricollegandovi
conseguenze giuridiche. In effetti, l’art. 11 della direttiva imporrebbe il controllo dell’introduzione di specie straniere
al fine di proteggere la fauna e la flora locali.
Giudizio della Corte
98
Si deve anzitutto rammentare che, al punto 22 della sentenza 8 luglio 1987, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, la Corte ha
rilevato che gli effetti di protezione della direttiva devono essere garantiti con riguardo a tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo di uno Stato membro.
99
Conseguentemente, le misure di protezione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare ai sensi dell’art. 1 della direttiva
devono riguardare parimenti gli uccelli selvatici il cui habitat naturale si trovi non sul territorio del detto Stato, bensì
su quello di uno o di più [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1987, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] cit. supra, punto 22,
e 8 febbraio 1996, C‑149/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑299, punti 17 e 18).
100
Per quanto attiene all’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che il regime di protezione istituito dall’art. 27,
commi 1 e 2, dell’Oö NSchG, segnatamente la delega di attuazione concessa all’autorità titolare del potere regolamentare,
è caratterizzato da vari requisiti relativi alle caratteristiche biologiche delle specie interessate. Inoltre, l’art. 5, comma
2, dell’Oö ArtenSchutzVO esclude completamente talune specie dalla propria sfera di applicazione.
101
Quanto all’argomento della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] relativo all’art. 11 della direttiva, si deve osservare che tale disposizione
si limita ad istituire un obbligo specifico per effetto del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a vigilare affinché l’introduzione
di specie di uccelli non naturalmente viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri non pregiudichi
la flora e la fauna locali.
102
Il detto articolo non può essere conseguentemente considerato quale fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi
di protezione incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 1 della direttiva e riguardanti tutte le specie di uccelli naturalmente
viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire, per quanto attiene ai singoli [OSCURATO:PERSONA],
sia le specie ivi indigene sia quelle unicamente presenti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
103
Infatti, come emerge dal punto 15 della sentenza 27 aprile 1988, causa 252/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata sopra, l’importanza
di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell’ambito dell’intera Comunità, indipendentemente dal loro
luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini
la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla fauna nazionale.
104
Ne consegue che l’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva non è stato correttamente trasposto nell’[OSCURATO:PERSONA].
105
L’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo dev’essere quindi ritenuto fondato.
Violazione dell’art. 5 della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
106
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime relativo allo storno, di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG ed all’art. 88 a
del [OSCURATO:PERSONA] JagdG non garantisce per tale specie una protezione conforme all’art. 5 della direttiva, in ogni caso non durante
tutto l’anno.
107
[OSCURATO:PERSONA] deduce parimenti che, ai termini dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] ArtenschutzVO, le disposizioni di tale regolamento
non rimettono in discussione le attività di pesca e di caccia. Tale disposizione consentirebbe quindi danneggiamenti intenzionali
di nidi nonché delle aree di riproduzione, di riposo e di svernamento delle specie protette.
108
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa presente che il legislatore del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato disposizioni derogatorie in considerazione dei
rilevanti danni causati dalla specie di cui trattasi alle coltivazioni viticole.
109
Lo Stato membro medesimo deduce che la protezione di tale specie è garantita in tutte le fasi dello sviluppo, ivi compresa
quella dell’uovo. Quanto all’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] ArtenschutzVO, l’ultimo periodo di tale disposizione non potrebbe essere interpretato
come istitutivo di una deroga generale a favore delle attività di caccia e pesca.
Giudizio della Corte
110
Si deve rilevare, in limine, che il regime di protezione istituito dall’art. 5 della direttiva si estende, ai termini del
primo periodo di tale disposizione, a tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 della direttiva stessa. Tale regime prevede,
inter alia, il divieto di uccidere, di catturare o di molestare intenzionalmente le specie di uccelli protette.
111
Come già rilevato supra ai punti 90 e 91, il fatto che lo storno sia stato completamente escluso, nel periodo compreso tra
il 15 luglio ed il 30 novembre, dal regime di protezione previsto dalla direttiva è incompatibile con l’art. 1 della medesima.
112
Conseguentemente, gli interventi autorizzati dalle disposizioni di cui al punto 106 della presente sentenza sono parimenti
incompatibili con i divieti dettati dall’art. 5 della direttiva.
113
Per quanto attiene alla deroga fatta valere dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], è vero che la prevenzione di danni alle coltivazioni
viticole è, in linea di principio, idonea a consentire l’adozione di misure derogatorie, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a),
terzo trattino, della direttiva.
114
Tuttavia, quest’ultima disposizione non può costituire il fondamento normativo che consenta di sottrarre una specie completamente,
ancorché per un periodo limitato di tempo, al regime di protezione istituito dalla direttiva.
115
Infatti, sottrarre completamente una specie di uccelli al regime di protezione istituito dalla direttiva, ancorché per un
periodo di tempo limitato, rischia di mettere in pericolo l’esistenza stessa di tale specie. [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi
autorizzati a prevedere deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici solamente nel rispetto dei requisiti indicati
all’art. 9, n. 2, della direttiva.
116
Quanto alla protezione dei nidi nonché delle aree di riproduzione, di riposo e di svernamento, si deve rammentare che gli
oggetti e gli spazi interessati ricadono nella sfera di applicazione del regime di protezione istituito dall’art. 5 della
direttiva, in particolare alle lett. b)-d) del medesimo.
117
Per quanto attiene alla normativa controversa, si deve rilevare che, ai termini dell’art. 16, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] NSchLPflG,
è vietato cacciare, molestare, catturare, trasportare, mantenere in cattività, ferire, uccidere, detenere o prelevare animali
protetti.
118
Va tuttavia osservato che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. d), della legge medesima, viene delegata ad un regolamento
di attuazione l’indicazione delle specie per le quali è vietato rimuovere, danneggiare o distruggere i nidi nonché i siti
di parata nuziale, di riproduzione, di riposo e di svernamento.
119
Orbene, si deve necessariamente rilevare che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni,
per effetto del combinato disposto deicommi 2 e 4 dell’art. 16 del [OSCURATO:PERSONA] NSchPflG si viene a creare una lacuna nella protezione
di talune specie, ragione per cui tali disposizioni devono essere ritenute incompatibili con l’art. 5 della direttiva.
120
Va aggiunto che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] ArtenschutzVO non pongono rimedio a tale difetto di trasposizione. Infatti, i divieti
dettati all’art. 2 del detto regolamento riguardano unicamente i siti di nidificazione, di riproduzione, di riposo e di svernamento
di un ridotto numero di specie, e non quelli di tutte le specie protette.
121
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del detto regolamento, le misure di protezione dal medesimo istituite non si applicano alle
attività di caccia e di pesca.
122
Orbene, tali attività sono idonee a pregiudicare gli spazi e gli oggetti protetti indicati all’art. 5, lett. b)-d), della
direttiva.
123
Considerato che Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun argomento idoneo a giustificare il regime normativo di cui trattasi,
l’inadempimento dev’essere considerato dimostrato.
124
L’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva è conseguentemente fondato con riguardo a tutte le disposizioni
controverse del [OSCURATO:PERSONA].
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
125
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 68, comma 1, del KrntJagdG non traspone i divieti dettati dall’art. 5, lett. a) ed e),
della direttiva. Infatti, il detto art. 68, comma 1, si limiterebbe a prevedere divieti relativi ai nidi ed alle aree di riproduzione.
Peraltro, nemmeno l’art. 51, comma 4 a, del KrntJagdG garantirebbe la trasposizione delle menzionate disposizioni della direttiva.
126
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] afferma che il complesso delle disposizioni legislative applicabili in [OSCURATO:PERSONA] garantisce il divieto
di molestare i siti di riproduzione della selvaggina di piuma. Sarebbe parimenti vietato distruggere i nidi e le covate di
tali specie ovvero raccogliere uova senza autorizzazione.
Giudizio della Corte
127
Si deve rilevare che l’art. 68, comma 1, del KrntJagdG, ancorché preveda misure di protezione relative ai nidi, alle covate,
alle uova e ai siti di riproduzione della selvaggina di piuma, non contiene tuttavia alcuna disposizione in merito all’obbligo
di vigilanza affinché gli uccelli indicati dall’art. l della direttiva non vengano né uccisi, né catturati, né detenuti come
imposto dall’art. 5, lett. a) ed e), della direttiva.
128
Si deve parimenti osservare che l’art. 51, comma 4 a, del KrntJagdG non garantisce neppure la trasposizione di tali disposizioni
della direttiva, limitandosi a prevedere una serie di eccezioni alla protezione generale risultante dal divieto di esercizio
della caccia enunciato al comma 1 del medesimo articolo.
129
Si deve necessariamente rilevare che i divieti dettati dall’art. 5, lett. a) ed e), della direttiva, vale a dire i divieti
di uccidere, catturare o detenere uccelli protetti, non trovano riscontro nelle disposizioni nazionali indicate supra al punto
125.
130
L’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo dev’essere quindi ritenuto fondato.
– [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
131
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 27, comma 1, dell’Oö NSchG contenga misure di natura programmatica, limitate alle specie
indigene. Infatti, la delega regolamentare ivi prevista indicherebbe, segnatamente, quale requisito di protezione che la specie
interessata sia rara nel paesaggio locale, che la sua popolazione sia minacciata o che la sua conservazione rivesta interesse
pubblico.
132
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, ai termini dell’art. 5, punto 2, dell’Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia
nera e la cornacchia grigia risultano totalmente escluse dal regime di protezione ivi previsto.
133
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 27, comma 2, dell’Oö NSchG prevede la protezione di piante e di animali mediante
regolamento, in considerazione, segnatamente, degli artt. 5-7 e 9 della direttiva. Tale obiettivo del legislatore non verrebbe
minimamente relativizzato per effetto del rinvio all’art. 27, comma 1, dell’Oö NSchG.
134
Il detto Stato membro aggiunge che la direttiva opera una distinzione tra specie indigene e specie straniere, ricollegandovi
conseguenze giuridiche. Infatti, l’art. 11 della direttiva imporrebbe il controllo dell’introduzione di specie straniere al
fine di proteggere la fauna e la flora locali.
Giudizio della Corte
135
Si deve anzitutto rilevare che, come risulta dal punto 110 della presente sentenza, la sfera di applicazione dell’art. 5 della
direttiva comprende tutte le specie indicate all’art. 1 della medesima. Conseguentemente, l’esclusione della gazza, della
ghiandaia, della cornacchia nera e della cornacchia grigia dal regime di protezione delle specie vigente in [OSCURATO:PERSONA] non
è conforme alla direttiva.
136
Peraltro, il fatto di limitare il numero delle specie protette in relazione a taluni requisiti attinenti alle caratteristiche
biologiche e a considerazioni di interesse pubblico è parimenti incompatibile con la direttiva.
137
L’argomento della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’autorità titolare del potere regolamentare deve agire in modo conforme
alla direttiva non è idoneo ad incidere su tale conclusione. Infatti, è sufficiente rilevare che l’esecuzione conforme, da
parte della detta autorità, delle disposizioni di una direttiva non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione
richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 1996, causa C‑236/95,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4459, punti 12 e 13, e 10 maggio 2001, causa C‑144/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3541,
punto 21).
138
Parimenti, l’argomento addotto dallo Stato membro medesimo, concernente l’art. 11 della direttiva, non può trovare accoglimento.
Infatti, come emerge dai punti 101 e 102 della presente sentenza, tale articolo non può essere considerato come istitutivo
di un fondamento normativo che consenta di derogare agli obblighi di protezione incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in virtù dell’art. 1
della direttiva.
139
Conseguentemente, l’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] dev’essere ritenuto fondato.
Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
140
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, ai termini dell’art. 5, comma 2, dell’Oö ArtenschutzVO, la gazza, la cornacchia nera e la cornacchia
grigia sono escluse dal regime di protezione istituito dall’art. 6, n. 1, della direttiva.
141
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa presente che le dette specie sono state omesse dall’elenco degli uccelli di cui è consentita la
caccia in [OSCURATO:PERSONA] in base all’allegato II della direttiva, benché gli esperti concordino sulla pertinenza dell’inclusione
per l’[OSCURATO:PERSONA] di tali specie nel detto allegato.
– Giudizio della Corte
142
Si deve rammentare che l’art. 6, n. 1, della direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri vietino, per tutte le specie di uccelli
indicate all’art. 1 della direttiva stessa, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta
in vendita di uccelli vivi e di uccelli morti.
143
Quanto all’addebito formulato al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che il fatto di escludere le specie menzionate
dalla sfera di applicazione dell’art. 5, comma 2, dell’Oö ArtenschutzVO consente talune attività di commercializzazione di
uccelli vietate dall’art. 6, n. 1, della direttiva.
144
Ciò premesso, l’argomento della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] circa la pertinenza dell’allegato II della direttiva in ordine all’addebito
formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] è inoperante.
145
Infatti, il detto elenco si riferisce alle disposizioni dell’art. 7 della direttiva, riguardanti la situazione delle specie
che possono costituire oggetto di attività venatoria, e non al regime di protezione istituito dall’art. 6, n. 1, della direttiva.
146
Conseguentemente, a prescindere dal regime venatorio applicabile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire la trasposizione
dei divieti di commercializzazione dettati da quest’ultima disposizione.
147
Orbene, dalle suesposte considerazioni emerge che tali divieti non sono stati attuati nell’[OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle
tre specie di uccelli sopra menzionate.
148
Per quanto attiene a tale addebito, il ricorso dev’essere conseguentemente accolto.
Violazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
149
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai termini dell’art. 9, comma 2, della KrntJagdVO, la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza
possono essere cacciate nel periodo intercorrente dal 1° luglio al 15 marzo. Orbene, tale regime sarebbe incompatibile con
le prescrizioni dettate dalla direttiva in materia di caccia.
150
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nell’allegato II, parte 2, della direttiva, il legislatore comunitario ha omesso di
includere i corvìdi nell’elenco delle specie di cui è consentita la caccia sul territorio della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio della Corte
151
Si deve rammentare che, ai termini dell’art. 7, nn. 1 e 3, della direttiva, le specie elencate nell’allegato II, parte 2,
della stessa possono essere oggetto di atti di caccia negli [OSCURATO:PERSONA] membri per i quali esse sono menzionate nel quadro delle
rispettive legislazioni nazionali.
152
Orbene, è pacifico che le specie contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] non fanno parte delle specie di uccelli di cui è consentita
la caccia in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della parte 2 del detto allegato.
153
Conseguentemente, l’istituzione di una stagione di caccia per le dette specie è incompatibile con l’art. 7, n. 1, della direttiva.
154
Si deve aggiungere che l’argomento, dedotto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], relativo alla pretesa omissione del legislatore comunitario
quanto al contenuto dell’allegato II, parte 2, della direttiva e il fatto che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] cerchi di ottenere che
le specie de quibus vengano inserite nell’elenco delle specie di cui è consentita la caccia sul proprio territorio sono irrilevanti
ai fini della valutazione della fondatezza dell’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].
155
Ne consegue che l’art. 7, n. 1, della direttiva non è stato correttamente trasposto in [OSCURATO:PERSONA].
156
Quanto a tale addebito, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi accolto.
– [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
157
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai termini dell’art. 5, punto 2, dell’Oö ArtenschutzVO, la gazza, la ghiandaia, la cornacchia
nera e la cornacchia grigia non figurano tra le specie che devono essere protette. Orbene, tale regime costituirebbe una deroga
all’art. 7, n. 1, della direttiva, ai termini del quale unicamente le specie elencate nell’allegato II, parte 2, della medesima
possono costituire oggetto di attività venatoria in [OSCURATO:PERSONA].
158
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rinvia all’argomento dedotto con riguardo all’addebito formulato in ordine alla trasposizione della
stessa disposizione della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 150 della presente sentenza).
159
Il detto Stato membro fa parimenti valere che, in ogni caso, la detta normativa viene applicata in modo conforme alla direttiva.
Giudizio della Corte
160
Per quanto attiene alla fondatezza dell’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] si deve rinviare al punto 154 della presente
sentenza, concernente la pertinenza dell’allegato II, parte 2, della direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1,
della direttiva medesima in [OSCURATO:PERSONA].
161
Ne deriva che l’art. 5, punto 2, dell’Oö ArtenschutzVO dev’essere considerato incompatibile con la menzionata disposizione
della direttiva.
162
Per quanto attiene all’argomento dedotto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], relativo all’attuazione della normativa in senso conforme
alla direttiva, è sufficiente rammentare che non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per natura modificabili
a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono
agli [OSCURATO:PERSONA] membri nel contesto della trasposizione di una direttiva (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1489, punto 14; 9 marzo 2000, causa C‑358/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1255, punto 30,
nonché 10 marzo 2005, causa C‑33/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1865, punto 25).
163
L’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo dev’essere conseguentemente considerato fondato.
Violazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] di
[OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
164
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, ai termini dell’art. 88 b, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] JagdG, la beccaccia può essere cacciata nel periodo
compreso tra il 1° marzo ed il 15 aprile, secondo il metodo della cacciala crepuscolo, al passaggio di primavera. Inoltre,
i periodi di protezione fissati all’art. 76 della [OSCURATO:PERSONA] JagdVO derogherebbero alle esigenze dettate dall’art. 7, n. 4, della
direttiva per quanto attiene al colombaccio (protetto dal 16 aprile al 30 giugno, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la protezione
dovrebbe estendersi dal 1° febbraio al 31 agosto), alla tortora dal collare orientale (protetta dal 16 aprile al 30 giugno,
invece che dal 1° marzo al 20 ottobre), alla tortora (protetta dal 1° novembre al 30 giugno, invece che dall’11 aprile al
31 agosto) e alla beccaccia (protetta dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 aprile al 30 settembre, invece che dal 20 febbraio
al 10 settembre).
165
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] osserva che i periodi di protezione fissati dall’art. 76 della [OSCURATO:PERSONA] JagdVO tengono conto delle condizioni
climatiche di tale regione. Peraltro, per effetto della caccia selettiva praticata nel [OSCURATO:PERSONA], le femmine, in particolare
della specie beccaccia, non risulterebbero molestate in nessuna fase del periodo di riproduzione. Inoltre, i periodi di protezione
previsti terrebbero conto dei requisiti di deroga indicati all’art. 9 della direttiva. Infine, considerato che unicamente
i maschi di tale specie potrebbero essere cacciati, si tratterebbe di una misura di intervento conforme al detto art. 9.
Giudizio della Corte
166
Si deve rilevare che nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato calendari di caccia riguardanti la beccaccia, il colombaccio,
la tortora dal collare orientale e la tortora che differiscono in misura considerevole dai calendari di caccia stabiliti dalle
disposizioni nazionali indicate al punto 164 della presente sentenza.
167
Infatti, tali calendari divergono non solo per quanto riguarda la durata totale dei periodi di protezione, bensì anche con
riguardo al dies a quo e al dies ad quem dei periodi medesimi.
168
Al fine di poter valutare la fondatezza dell’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che i periodi di protezione
da rispettare in virtù dell’art. 7, n. 4, della direttiva devono essere fissati tenendo conto degli elementi scientifici che
fanno testo nel settore dell’avifauna (v., segnatamente, sentenza 17 gennaio 1991, causa C‑157/89, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑57,
punti 15, 19 e 24).
169
Orbene, il ricorso non contiene alcun elemento di tal genere idoneo ad avvalorare la pertinenza dei periodi indicati dalla
[OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai parametri di riferimento enunciati all’art. 7, n. 4, della direttiva, quali i principi di una
saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate.
170
Si deve aggiungere che la deduzione di elementi scientifici di tal genere era tanto più necessaria in quanto la Repubblica
d’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che i periodi di caccia sono stati fissati nel [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle particolari
condizioni climatiche di tale regione.
171
Ciò premesso, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] fornire indicazioni scientifiche adeguate al fine di dimostrare l’incompatibilità
dei regimi di caccia contestati con l’art. 7, n. 4, della direttiva.
172
In assenza di tali indicazioni, il ricorso dev’essere respinto al riguardo.
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
173
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che l’art. 9, comma 2, della KrntJagdVO fissa, per talune specie, periodi di caccia
che si collocano nelle varie fasi di riproduzione e di dipendenza, senza che sussistano sufficienti riferimenti alle condizioni
di deroga previste dall’art. 9 della direttiva. Le specie interessate sarebbero il tetraone (la cui caccia è autorizzata dal
10 al 31 maggio, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere autorizzata dal 1° ottobre al 28 febbraio), il fagiano di
monte (la cui caccia è autorizzata dal 10 al 31 maggio, invede che dal 21 settembre al 31 marzo), la beccaccia (di cui è autorizzata
la caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dall’11 settembre al 19 febbraio), la folaga
(di cui è autorizzata la caccia dal 16 agosto al 31 gennaio, invece che dal 21 settembre al 10 marzo), il colombaccio (di
cui la caccia è autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile, invece che dal 1° settembre al 31 gennaio)
e la tortora dal collare orientale (di cui la caccia è autorizzata dal 1° agosto al 31 dicembre e dal 16 marzo al 10 aprile,
invece che dal 21 ottobre al 20 febbraio).
174
Per quanto attiene, in particolare, alla caccia in primavera, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in secondo luogo, che i periodi di caccia
summenzionati comprendono la fase di parata nuziale del tetraone, del fagiano di monte e della beccaccia.
175
[OSCURATO:PERSONA] deduce al riguardo che non è possibile distinguere tra la detta fase, da un lato, e il periodo di nidificazione,
di riproduzione e di dipendenza, dall’altro. Conseguentemente, la disposizione nazionale di cui al punto 173 della presente
sentenza sarebbe contraria all’art. 7, n. 4, della direttiva.
176
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la fase di parata nuziale rappresenta parte del periodo di nidificazione, di riproduzione e
di dipendenza. La circostanza che tale fase sia anteriore alla riproduzione propriamente detta non può produrre l’effetto
di escludere tale fase, per le specie interessate, dalla sfera di applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva.
177
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in terzo luogo, che l’art. 3 del KrntJagdG, che disciplina i criteri di autorizzazione relativi ai
piani di caccia, non opera alcun riferimento ai requisiti e ai criteri di deroga indicati all’art. 9 della direttiva.
178
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] riconosce, anzitutto, che i periodi di caccia stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] non sono conformi alla direttiva
per quanto concerne la folaga, il colombaccio e la tortora dal collare orientale.
179
Il detto Stato membro ritiene, per contro, che la caccia dei maschi delle specie tetraone, fagiano di monte e beccaccia sui
siti di parata nuziale sia estranea al periodo di nidificazione, di riproduzione, di cova e di dipendenza. Infatti, la riproduzione
di tali specie si effettuerebbe in un luogo diverso rispetto ai siti di parata nuziale. Inoltre, una serie di disposizioni
restrittive garantirebbe che venga abbattuto solamente un ridotto numero di maschi e che venga assicurata la protezione delle
femmine durante il periodo di cova.
180
Il detto Stato membro sottolinea che il regime venatorio introdotto dall’art. 51, comma 2, del KrntJagdG risponde alle esigenze
di protezione postulate dall’art. 7, n. 4, della direttiva. I periodi di caccia sarebbero infatti fissati in modo tale da
consentire una caccia selettiva della selvaggina di piuma, in quantitativi ridotti e sotto stretta sorveglianza, laddove non
sussistano altre soluzioni soddisfacenti e tale caccia non nuoccia al mantenimento delle popolazioni interessate.
181
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] precisa che il tetraone, il fagiano di monte e la beccaccia ricadono in una pianificazione degli abbattimenti
conforme alla direttiva. Infatti, la caccia di tali specie sarebbe autorizzata sulla base di un censimento preciso della popolazione
per ogni singola zona di caccia e l’abbattimento di esemplari sarebbe autorizzato individualmente. Inoltre, tali autorizzazioni
verrebbero accordate mediante decisione amministrativa ai titolari di un permesso di caccia.
182
Il detto Stato membro fa parimenti presente che, per effetto di disposizioni restrittive relative alla sorveglianza delle
popolazioni, al numero di abbattimenti individuali ed ai periodi di caccia, verrebbe abbattuto solamente un ridotto numero
di maschi delle specie di cui trattasi.
183
Lo Stato membro medesimo sottolinea, infine, che un divieto generale di caccia per le dette specie durante la fase di parata
nuziale produrrebbe la conseguenza che i cacciatori perderebbero interesse per tali specie di selvaggina di piuma ed abbandonerebbero
gli sforzi di preservazione dell’habitat di tali specie. Ciò si ripercuoterebbe immediatamente sulla popolazione delle dette
specie, che necessitano di un habitat specifico, vale a dire pascoli forestali, che si sono considerevolmente rarefatti.
Giudizio della Corte
184
Atteso che la convenuta ha riconosciuto l’incompatibilità dei periodi di caccia fissati in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene alla
folaga, al colombaccio ed alla tortora dal collare orientale, la censura dev’essere ritenuta fondata con riguardo a tali specie.
185
Quanto alla beccaccia, si deve osservare che la caccia è autorizzata non solo dalla fine dell’estate sino all’inizio dell’inverno,
vale a dire dal 1° settembre al 31 dicembre, bensì parimenti dalla fine dell’inverno sino all’inizio della primavera, vale
a dire dal 16 marzo al 10 aprile. La caccia per tale specie resta dunque aperta per un periodo di quasi cinque mesi.
186
Orbene, non può in nessun caso ritenersi che un regime di caccia così esteso nel tempo possa ricadere nella sfera di applicazione
dell’art. 9 della direttiva.
187
Infatti, un siffatto regime di caccia è incompatibile, in considerazione della sua natura e della sua portata, con le finalità
di protezione perseguite dalla direttiva.
188
Atteso che la convenuta non ha dedotto alcun motivo di deroga ai sensi del menzionato art. 9 che sia idoneo a giustificare
il regime venatorio di cui trattasi, l’inadempimento dev’essere considerato parimenti dimostrato al riguardo.
189
Per contro, per il tetraone ed il fagiano di monte, la normativa di cui trattasi prevede unicamente un periodo di caccia in
primavera.
190
Tale periodo corrisponde tuttavia parzialmente alla fase di parata nuziale delle specie interessate.
191
Occorre quindi accertare se tale fase sia ricompresa nei divieti sanciti dall’art. 7, n. 4, della direttiva.
192
A tal riguardo si deve osservare che il regime di protezione istituito da tale disposizione è definito in termini ampi, con
riferimento alle specificità biologiche delle specie interessate, atteso che fa riferimento, oltre che al periodo di nidificazione,
alle singole fasi di riproduzione e di dipendenza.
193
Infatti, solamente una siffatta impostazione risponde all’obiettivo dell’art. 7, n. 4, della direttiva, che, come la Corte
ha già avuto modo di affermare, consiste nel garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza
degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata (v. sentenze 17 gennaio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit. supra, punto 14,
e 19 gennaio 1994, causa C‑435/92, Association pour la protection des animaux sauvages e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑67, punto 9). Tale
giurisprudenza riflette infatti il rilievo che qualsiasi intervento nel corso dei periodi inerenti alla riproduzione degli
uccelli può incidere negativamente sulla medesima, anche quando sia interessata solo parte della loro popolazione.
194
Ciò vale parimenti per la fase di parata nuziale, durante la quale le specie interessate sono particolarmente esposte e vulnerabili.
195
Si deve quindi necessariamente concludere che tale fase fa parte del periodo durante il quale l’art. 7, n. 4, della direttiva
vieta, in linea di principio, qualsiasi attività venatoria.
196
Quanto alla questione se le deroghe indicate all’art. 9 della direttiva possano applicarsi a situazioni caratterizzate dalle
particolari esigenze di protezione sancite dall’art. 7, n. 4 della direttiva medesima, si deve rammentare che la Corte ha
già avuto modo di affermare, nella sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑182/02, Ligue pour la protection des oiseaux sauvages
e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12105, punto 9), che l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di autorizzare, nel
rispetto degli altri requisiti indicati dal medesimo art. 9, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli durante i periodi indicati all’art. 7, n. 4, della direttiva medesima, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli
selvatici è particolarmente minacciata.
197
Conseguentemente, la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini ricreativi durante i periodi indicati dall’art. 7, n. 4,
della direttiva può costituire, sempre che ricorrano i requisiti indicati all’art. 9, n. 2, della direttiva medesima, un «impiego
misurato» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva (v., in tal senso, la sentenza Ligue pour la protection des
oiseaux e a., cit. supra, punto 11).
198
Tuttavia, l’onere della prova quanto al rispetto di tali requisiti per ogni singola deroga spetta all’autorità nazionale che
ne prende la decisione (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 2005, causa C‑344/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11033,
punti 39 e 60, nonché 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5083, punto 34).
199
Per quanto attiene all’accertamento se il regime venatorio di cui all’art. 51, comma 2, del KrntJagdG sia conforme all’art. 9,
n. 1, lett. c) della direttiva, con particolare riferimento all’esigenza che gli abbattimenti derogatori siano limitati a
«piccole quantità», si deve ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’adottare le misure di trasposizione di quest’ultima disposizione,
devono garantire che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, gli abbattimenti
autorizzati non superino un tetto – da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi – conforme alla limitazione dei detti
abbattimenti a piccoli quantitativi (v. sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punto 29).
200
A tal riguardo, se è pur vero che, come afferma la convenuta, la caccia al tetraone e al fagiano di monte è soggetta ad una
pianificazione generale degli abbattimenti, la disposizione nazionale di cui trattasi non precisa tuttavia in cosa consista,
in tale contesto, la nozione di «piccole quantità» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
201
Orbene, una trasposizione della direttiva conforme al diritto comunitario implica che le autorità competenti ad autorizzare
abbattimenti in deroga di uccelli di una determinata specie devono potersi fondare su indici sufficientemente precisi quanto
ai quantitativi massimi da rispettare (v., in tal senso, la sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punto 36).
202
Conseguentemente, il regime venatorio di cui all’art. 51, comma 1, del KrntJagdG non è conforme all’art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva.
203
Si deve aggiungere che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che le specie di cui trattasi sono parimenti presenti sul territorio
interessato in autunno ed in inverno, precisando tuttavia che la caccia durante tale periodo dell’anno si svolge in condizioni
meno favorevoli. Orbene, tale circostanza è priva di pertinenza con riguardo al contesto normativo di protezione istituito
dalla direttiva.
204
Ciò premesso, l’art. 51, comma 1, del KrntJagdG non è neppure conforme alla parte introduttiva dell’art. 9, n. 1, della direttiva,
che assoggetta la concessione di deroghe alle disposizioni di protezione degli uccelli all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti
(v., in tal senso, sentenza 9 giugno 2005, causa C‑135/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5261, punto 19).
205
Infine, quanto all’argomento dedotto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla necessità di autorizzare la caccia al tetraone
e al fagiano di monte affinché i cacciatori ne preservino e ne mantengano l’habitat, si deve osservare che, se è pur vero
che la protezione della flora figura tra i motivi di deroga indicati all’art. 9, n. 1, lett. a), quarto trattino, della direttiva,
va tuttavia rilevato che la protezione di tale habitat può essere garantita indipendentemente dalla caccia (v., in tal senso,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 35 e 40).
206
D’altronde, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuare
tale protezione per effetto dell’art. 4 della direttiva, e ciò sia all’interno sia all’esterno delle zone di protezione speciale
degli uccelli.
207
L’argomento della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinto in toto.
208
Si deve quindi necessariamente rilevare che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in materia di caccia non risulta conforme
alla direttiva per quanto attiene a tutte le specie cui fa riferimento la presente censura.
209
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi considerato fondato al riguardo.
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
210
[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’art. 22 del Nö JagdVO fissa periodi di caccia per talune specie che ricomprendono il periodo di
nidificazione o le fasi di riproduzione e di dipendenza delle specie de quibus. Si tratterebbe del tetraone (di cui è consentita
la caccia dal 1° al 31 maggio degli anni pari, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la caccia dovrebbe essere consentita dal 1°
ottobre al 28 febbraio), del fagiano di monte (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, gli anni dispari, invece
che dal 21 settembre al 31 marzo), del tetraone mezzano (di cui è consentita la caccia dal 1° gennaio al 31 dicembre, invece
che dal 1° ottobre al 28 marzo), della beccaccia (di cui è consentita la caccia dal 1° settembre al 31 dicembre e dal 1° marzo
al 15 aprile, invece che dall’11 settembre al 19 febbraio) e del colombaccio (di cui è consentita la caccia dal 1° agosto
al 31 gennaio, invece che dal 1° settembre al 31 gennaio).
211
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] riconosce che l’avvio della caccia autunnale al colombaccio dovrebbe essere fissato al 1° settembre,
come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
212
Per quanto attiene al regime della caccia al tetraone, al fagiano di monte e alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rinvia
a tutti gli argomenti dedotti in ordine alla trasposizione dell’art. 7, n. 4, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 179-183
della presente sentenza).
213
Il detto Stato membro ricorda che, per quanto concerne tali specie, il periodo di caccia in primavera si colloca nella fase
di parata nuziale, che precede i periodi di nidificazione, di cova e di dipendenza. Conseguentemente, il regime di protezione
particolare istituito dall’art. 7, n. 4, della direttiva non potrebbe trovare applicazione.
214
A parere della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], i periodi di caccia relativi al tetraone mezzano non potrebbero costituire oggetto del
presente ricorso, atteso che tale specie non sarebbe stata indicata nell’ambito della fase precontenziosa del procedimento.
215
Il detto Stato membro sostiene peraltro che i maschi adulti di tale specie presenterebbero dimensioni maggiori rispetto al
maschio adulto della specie del fagiano di monte e, conseguentemente, disturberebbero questi ultimi in occasione della parata
nuziale.
Giudizio della Corte
216
Alla luce della risposta fornita dalla convenuta in ordine al periodo di caccia al colombaccio, l’inadempimento dev’essere
ritenuto accertato al riguardo.
217
Per quanto attiene al tetraone mezzano, si deve rilevare che quest’ultimo costituisce l’incrocio di due specie e che, a prescindere
dalla questione se possa essere considerato quale specie a sé stante in senso biologico, si distingue in ogni caso dal tetraone
e dal fagiano di monte.
218
Conseguentemente, il regime di caccia al tetraone mezzano nel [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere menzionato nella
lettera di diffida, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale comunicazione delimita l’oggetto della controversia
(v., in tal senso, sentenze 27 aprile 2006, causa C‑441/02, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, causa C‑150/04, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3449, punti 59
e 60, nonché 30 gennaio 2007, causa C‑150/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1163, punti 66 e 67).
219
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi ritenuto irricevibile al riguardo.
220
Per quanto attiene all’addebito relativo all’insufficiente protezione della beccaccia, si deve rilevare che, per tale specie,
la caccia è autorizzata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile e in quello intercorrente tra la fine dell’estate
e l’inizio dell’inverno.
221
Consentendo la caccia a tale specie per più di cinque mesi, il regime introdotto dall’art. 22 della NöJagdVO consente una
pressione eccessiva sulla popolazione interessata.
222
Orbene, come emerge dai punti 186 e 187 della presente sentenza, un siffatto regime non può in alcun caso rientrare nella
sfera di applicazione dell’art. 9 della direttiva.
223
Per quanto attiene al tetraone e al fagiano di monte, si deve rammentare che, come emerge dai punti 194 e 195 della presente
sentenza, la caccia in primavera corrisponde alla fase di parata nuziale di tali specie, la quale costituisce un periodo in
ordine al quale l’art. 7, n. 4, della direttiva esige misure di protezione particolari.
224
Se è pur vero che, per le dette due specie, non è prevista alcuna caccia in autunno e che la caccia in primavera è consentita
solo ad anni alterni, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia fornito indicazioni concrete in ordine alle modalità con cui
viene garantito il rispetto dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, in particolare per quanto riguarda la limitazione
degli abbattimenti a «piccole quantità».
225
Orbene, come emerge dai punti 199 e 201 della presente sentenza, spetta alle competenti autorità dello Stato membro interessato
garantire, con sufficiente precisione giuridica e sulla base di dati scientifici autorevoli, che il tetto massimo quantitativo
non venga in alcun caso superato e che si provveda, pertanto, a una protezione completa delle specie di cui trattasi (v.,
in tal senso, sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑79/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11619, punto 41).
226
Precisazioni di tal genere non figurano tuttavia nella normativa contestata.
227
L’addebito della [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi è quindi fondato per quanto attiene a tutte le specie indicate, fatta eccezione
per il tetraone mezzano, in ordine al quale l’addebito è irricevibile.
– [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
228
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai termini dell’art. 1, comma 1, dell’Oö SchonzeitenVO, la caccia è autorizzata durante il periodo
di nidificazione o durante le fasi di riproduzione e di dipendenza per quanto attiene, da un lato, ai maschi adulti delle
specie tetraone (di cui è autorizzata la caccia dal 1° al 31 maggio, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la caccia dovrebbe essere
consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio), fagiano di monte (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, invece che
dal 21 settembre al 31 marzo) e tetraone mezzano (di cui è consentita la caccia dal 1° al 31 maggio, invece che dal 1° ottobre
al 28 marzo) nonché, dall’altro, alla beccaccia (di cui è consentita la caccia dal 1° ottobre al 30 aprile, invece che dall’11 settembre
al 19 febbraio).
229
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la caccia in primavera al tetraone, al fagiano di monte e al tetraone mezzano si colloca
nella fase di parata nuziale e non ricade quindi nella sfera di applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva.
230
Il detto Stato membro rinvia a tal riguardo agli argomenti già riassunti ai punti 179-183 della presente sentenza per quanto
riguarda il regime venatorio vigente in [OSCURATO:PERSONA].
231
Quanto alla beccaccia, lo Stato membro medesimo rileva che i periodi di caccia previsti derogano alla direttiva unicamente
per quanto riguarda i maschi, che vengono in realtà cacciati unicamente durante la fase di parata nuziale. Conseguentemente,
le femmine non verrebbero molestate in alcuna fase del periodo di riproduzione. Le particolarità biologiche di tale specie
fornirebbero, inoltre, la garanzia della compatibilità di tale regime venatorio con i principi di un impiego misurato e di
una regolamentazione equilibrata delle popolazioni interessate.
Giudizio della Corte
232
Per quanto attiene all’addebito relativo alla protezione del tetraone e del fagiano di monte, si deve rammentare che, come
emerge dai precedenti punti 194 e 195, il periodo di caccia previsto in [OSCURATO:PERSONA] per tali due specie corrisponde ad un
periodo che deve costituire oggetto di protezione speciale ai sensi dell’art. 7, n. 4, della direttiva.
233
Orbene, se è pur vero che per tali specie è autorizzata unicamente la caccia in primavera, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non ha
fornito elementi idonei a provare che tale regime risponda alle esigenze dettate dall’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva,
come precisate dalla giurisprudenza (v. punti 199 e 201 della presente sentenza). In particolare, la normativa contestata
non precisa in qual misura il detto regime garantirebbe che gli abbattimenti si limitino a «piccole quantità».
234
Per quanto riguarda l’addebito relativo al regime della caccia al tetraone mezzano, che costituisce un uccello frutto dell’incrocio
tra il tetraone ed il fagiano di monte, si deve rammentare che la direttiva, ai termini dell’art. 1 della medesima, si prefigge
la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA]
membri cui si applica il Trattato.
235
A tal riguardo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, una specie biologica è definita
quale insieme di tutti gli individui costituenti una comunità riproduttiva.
236
Orbene, nel controricorso la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato che il frutto di un accoppiamento con un tetraone mezzano,
maschio o femmina, possa maturare in libertà, senza essere contraddetta al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].
237
Per quanto attiene al tetraone mezzano, la [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi dimostrato l’esistenza di una comunità riproduttiva che
consenta di considerarlo interamente quale specie, rientrando in tal modo nella sfera di applicazione della direttiva.
238
La censura inerente al regime di caccia del tetraone mezzano in [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinta perché infondata.
239
Quanto all’addebito relativo al regime venatorio della beccaccia, si deve rilevare che tale specie può essere cacciata non
solo in primavera, bensì parimenti in autunno e in inverno.
240
Tale regime, in considerazione dell’ampiezza dei periodi di caccia previsti, è incompatibile, come emerge dai punti 186 e
187 della presente sentenza, con le esigenze di protezione della direttiva e non può essere quindi giustificato sulla base
dell’art. 9 della medesima.
241
Infine, quanto alla distinzione operata dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] tra i maschi e le femmine della specie interessata, è sufficiente
rilevare che tale distinzione non trova alcun fondamento normativo nelle disposizioni della direttiva in ordine alla portata
della protezione di cui devono beneficiare gli uccelli selvatici.
242
L’addebito della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi considerato fondato con riguardo al regime venatorio vigente in [OSCURATO:PERSONA]
per tutte le specie, ad esclusione del tetraone mezzano.
– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti
243
[OSCURATO:PERSONA] rileva che dal combinato disposto dell’art. 54, comma 1, del Sbg JagdG e dell’art. 1 della Sbg SchonzeitenVO
emerge che, per talune specie, la caccia è autorizzata durante il periodo di nidificazione, di riproduzione o di dipendenza,
vale a dire in periodi durante i quali la caccia è, in linea di principio, vietata, senza che sussistano i requisiti e i criteri
di deroga previsti all’art. 9 della direttiva. Si tratterebbe del tetraone (di cui è autorizzata la caccia nel periodo tra
il 1° ed il 31 maggio, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il periodo dovrebbe essere quello intercorrente tra il 1° ottobre
e il 28 febbraio), del fagiano di monte (di cui è autorizzata la caccia dal 1° maggio al 15 giugno, invece che dal 21 settembre
al 31 marzo), del tetraone mezzano (di cui la caccia è autorizzata dal 1° maggio al 15 giugno, invece che dal 1° ottobre al
28 marzo) e della beccaccia (di cui è autorizzata la caccia dal 1° marzo al 15 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre, invece
che dall’11 settembre al 19 febbraio).
244
[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’art. 60, comma 3 a, dell’Sbg JagdG si limita a fissare un numero minimo e, all’occorrenza, un
numero massimo di abbattimenti. Non esisterebbe quindi alcuna possibilità, nell’ambito dell’adozione dei piani di caccia,
di valutare i motivi di deroga alla luce dell’art. 9 della direttiva.
245
Per quanto attiene alla caccia al tetraone, al fagiano di monte e al tetraone mezzano durante la fase di parata nuziale, la
Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rinvia essenzialmente all’argomento svolto con riguardo al regime di protezione di tali specie in [OSCURATO:PERSONA]
(v. supra, punti 179-183).
246
Il detto Stato membro fa presente che, all’atto dell’adozione del regolamento relativo ai piani di caccia, le autorità competenti
tengono conto dei requisiti e dei criteri in presenza dei quali è consentito derogare ai divieti previsti dalla direttiva,
ai sensi dell’art. 9, nn. 1 e 2, della medesima.
247
Lo Stato membro medesimo precisa che, ai termini dell’art. 60, comma 3, dell’Sbg JagdG, il numero massimo di abbattimenti
autorizzati dev’essere fissato in modo da ottenere o preservare una popolazione che soddisfi i principi fissati dall’art. 3
dell’Sgbg JagdG. Il regolamento relativo ai piani di caccia verrebbe peraltro fissato sulla base di relazioni dettagliate
dei danni registrati nonché di relazioni e di stime relative alla popolazione delle specie interessate. Le cifre indicate
nel detto regolamento sarebbero da intendersi quali abbattimenti massimi.
248
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che gli interventi autorizzati riguardano unicamente le specie di uccelli di cui all’art. 59,
comma 1, dell’Sbg JagdG, vale a dire quelli non elencati nell’allegato II della direttiva quali specie cacciabili in [OSCURATO:PERSONA].
Orbene, nessun piano di caccia sarebbe stato fissato al riguardo, malgrado tali specie di uccelli ricadano nel divieto generale
di caccia. La loro caccia potrebbe essere autorizzata, in taluni casi, unicamente sulla base dell’art. 104, comma 4, dell’Sbg
JagdG, ciò tuttavia unicamente al di fuori dei periodi di protezione stabiliti dalla direttiva.
Giudizio della Corte
249
Come emerge dalle considerazioni svolte supra ai punti 186 e 187, la caccia alla beccaccia in primavera, in aggiunta alla
caccia autunnale parimenti autorizzata per tale specie, non può trovare giustificazione sulla base dell’art. 9, n. 1, lett.
c), della direttiva.
250
Quanto all’accertamento della sussistenza dei requisiti e dei criteri di deroga relativi alla caccia al tetraone e al fagiano
di monte, per i quali è autorizzata unicamente la caccia in primavera, si deve rilevare che l’art. 59, comma 1, dell’Sbg JagdG
trova applicazione solamente con riguardo alle specie che non figurano nell’allegato II della direttiva quali specie cacciabili
in [OSCURATO:PERSONA].
251
Orbene, il tetraone e il fagiano di monte sono indicati nell’allegato in questione. Le due dette specie non rientrano quindi
nella pianificazione degli abbattimenti.
252
Quanto alla questione se la caccia alle dette specie possa risultare giustificata in base all’art. 9 della direttiva, si deve
rilevare che la convenuta non ha dimostrato che la normativa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia conforme ai motivi di deroga indicati
all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
253
Infatti, l’art. 59, comma 1, dell’SbgJagdG rinvia all’autorità titolare del potere regolamentare per l’esame dei piani di
caccia senza che l’esercizio di tale potere regolamentare sia inquadrato entro valori quantitativi vincolanti.
254
Conseguentemente, il ricorso è fondato per quanto attiene al regime di caccia applicabile alla beccaccia, al tetraone ed al
fagiano di monte.
255
Per quanto riguarda le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relative alla caccia al tetraone mezzano, si deve rammentare che,
come emerge dai precedenti punti 234-237, non è stato dimostrato che tale specie ricada nella sfera di applicazione della
direttiva.
256
La censura relativa alla caccia al tetraone mezzano nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere quindi respinta in quanto infondata.
257
Dalle suesposte considerazioni emerge che la presente censura è fondata per quanto riguarda il regime della caccia del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] per tutte le specie indicate, ad eccezione del tetraone mezzano.
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
258
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 1, comma 1, della DurchfVO [OSCURATO:PERSONA] JagdG fissa periodi di caccia che includono periodi di
nidificazione, di riproduzione o di dipendenza con riguardo al tetraone (di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 1°
al 15 maggio degli anni dispari, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’autorizzazione dovrebbe limitarsi al periodo dal 1° ottobre
al 28 febbraio) e il fagiano di monte (di cui è autorizzata la caccia nel periodo dal 10 al 31 maggio, invece che dal 21 settembre
al 31 marzo), derogando in tal modo al disposto dell’art. 7, n. 4, della direttiva.
259
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, se la caccia al tetraone ed al fagiano di monte, specie particolarmente minacciate in [OSCURATO:PERSONA],
dovesse aver luogo solo eccezionalmente, conformemente all’art. 9 della direttiva, occorrerebbe vigilare affinché vengano
rispettati i requisiti e criteri di deroga fissati in tale disposizione.
260
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rinvia agli argomenti da essa formulati in ordine al regime di caccia primaverile delle specie di
cui trattasi, corrispondente alla loro fase di parata nuziale per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 179‑183 della presente
sentenza ).
261
Il detto Stato membro sottolinea parimenti che è difficile cacciare in [OSCURATO:PERSONA] alla fine dell’autunno o in inverno e che, in
ogni caso, le popolazioni delle dette specie non risultano minacciate in tale regione.
Giudizio della Corte
262
Quanto alla portata del regime di protezione previsto all’art. 7, n. 4, della direttiva, si deve rammentare che, come emerge
dai punti 194 e 195 della presente sentenza, tale regime si estende alla fase di parata nuziale del tetraone e del fagiano
di monte.
263
Quanto all’argomento della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] relativo alla difficoltà di praticare la caccia in [OSCURATO:PERSONA] in autunno ed in
inverno, è sufficiente osservare che tale considerazione non può essere ricollegata ad alcuna causa di deroga prevista all’art. 9
della direttiva.
264
Il ricorso è quindi fondato per quanto attiene ai periodi di caccia al tetraone ed al fagiano di monte fissati all’art. 1,
comma 1, della DurchfVO [OSCURATO:PERSONA] JagdG.
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
265
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il periodo di caccia fissato all’art. 27, comma 1, della Vlbg JagdVO non è conforme alle esigenze
dettate all’art. 7, n. 4, della direttiva con riguardo al fagiano di monte. Tale periodo sarebbe stato fissato dall’11 al
31 maggio, laddove, secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esserlo dal 21 settembre al 31 marzo. Il detto periodo si collocherebbe,
quindi, nella fase di parata nuziale della specie di cui trattasi.
266
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, per le specie di selvaggina di piuma – ad eccezione del fagiano di monte –, la Vlbg JagdVO
fissa periodi di caccia conformi alle disposizioni della direttiva. Essa rinvia al riguardo agli argomenti formulati in ordine
alla trasposizione della direttiva in [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 179-183 della presente sentenza).
Giudizio della Corte
267
Al fine di poter valutare la fondatezza dell’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare, come emerge dai
punti 194 e 195 della presente sentenza, che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la normativa nazionale contestata
con tale addebito risponda ai requisiti e criteri di deroga fissati dall’art. 9 della direttiva con riguardo alle esigenze
di protezione particolare di cui all’art. 7, n. 4, della medesima.
268
La censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa al periodo di caccia al fagiano di monte di cui all’art. 27, comma 1, della Vlbg JagdVO
è quindi fondata.
– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti
269
[OSCURATO:PERSONA] deduce che il periodo di caccia della beccaccia, risultante dal combinato disposto dell’art. 69 del [OSCURATO:PERSONA]
JagdG e dell’art. 1, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA] SchonzeitenVO comprende i periodi di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza,
i quali, in linea di principio, sono oggetto di divieto ai sensi dell’art. 7, n. 4, della direttiva, senza che venga fatto
riferimento alcuno ai pertinenti requisiti di deroga di cui all’art. 9 della direttiva.
270
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regime di caccia contestato con tale addebito è conforme alla deroga prevista all’art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva.
Giudizio della Corte
271
In considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 198 di questa sentenza, si deve osservare che, per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti e dei criteri indicati all’art. 9
della direttiva, in particolare per quanto attiene alla limitazione degli abbattimenti di uccelli a «piccole quantità», ai
sensi del n. 1, lett. c), del detto articolo, nonché l’assenza di altra soluzione soddisfacente, conformemente a quanto disposto
nel passo introduttivo di tale disposizione.
272
Conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto per quanto attiene al periodo venatorio della beccaccia nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
quale risultante dal combinato disposto dell’art. 69 del [OSCURATO:PERSONA] JagdG e dell’art. 1, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA] SchonzeitenVO.
Violazione dell’art. 8 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
273
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 20, comma 4, dell’Nö NSchG non contiene disposizioni che stabiliscano in termini sufficienti
i metodi di caccia vietati ex art. 8 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato IV, lett. a), della medesima.
Vi sarebbe, al contrario, solamente un riferimento di ordine generale ai metodi, alle attrezzature o ai sistemi di cattura
o di uccisione autorizzati.
274
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, per quanto l’autorità competente sia obbligata ad agire in senso conforme alla direttiva, una prassi
amministrativa conforme ad una direttiva non risponde alle esigenze di un’adeguata trasposizione del diritto comunitario.
275
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 20, comma 4, dell’Nö NSchG, che consente l’uccisione di animali protetti sulla
base di autorizzazioni speciali, risponda alle prescrizioni dell’art. 8 della direttiva.
276
Il detto Stato membro sostiene che, in considerazione della tecnica legislativa applicata per quanto riguarda l’obiettivo
perseguito dall’art. 20, comma 4, dell’Nö NSchG, la protezione imposta dalla direttiva è garantita. Le autorità competenti
sarebbero infatti tenute a stabilire, nella decisione di autorizzazione speciale, i metodi, le attrezzature o i sistemi di
cattura o di uccisione di cui è consentita l’utilizzazione. Le dette autorità dovrebbero adottare le loro decisioni in senso
conforme alla direttiva e, in considerazione del principio di applicazione coerente dell’ordinamento giuridico nazionale,
parimenti nel rispetto dei divieti sanciti all’art. 95 del Nö JagdG.
– Giudizio della Corte
277
Come rammentato supra al punto 92, l’esattezza della trasposizione riveste un’importanza particolare nel caso della direttiva,
in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenza 13 ottobre
1987, causa 236/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3989, punto 5).
278
Conseguentemente, il fatto di invocare una prassi conforme alla direttiva non soddisfa le esigenze di una corretta trasposizione
della stessa.
279
In particolare, per quanto attiene ai metodi, alle attrezzature o ai sistemi di cattura o uccisione, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri
stabilire, con forza giuridica vincolante, l’elenco delle pratiche illecite (v., in tal senso, sentenza 13 ottobre 1987, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 27 e 28).
280
Va aggiunto che i divieti sanciti dalla direttiva circa l’utilizzazione di taluni metodi di cattura nell’esercizio della caccia
devono risultare da disposizioni di natura normativa. Il principio della certezza del diritto esige che i divieti di cui trattasi
siano riprodotti in norme giuridiche cogenti (v., in tal senso, sentenza 15 marzo 1990, causa C‑339/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑851, punto 22).
281
Infatti, l’inesistenza di una prassi incompatibile con la direttiva non può esonerare lo Stato membro interessato dall’obbligo
di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari al fine di assicurare l’adeguata trasposizione delle disposizioni della
direttiva stessa. Inoltre, il fatto che, in uno Stato membro, non si faccia uso di un metodo di caccia determinato non può
motivare la mancata trasposizione di tale divieto nell’ordinamento giuridico nazionale. (v. sentenza 15 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 32).
282
Va aggiunto che il rinvio all’art. 95 del Nö JagdG non può essere considerato pertinente, atteso che tale legge riguarda solamente
le specie animali selvatiche che possono essere cacciate, ma non tutte le specie di uccelli selvatici ricomprese nella sfera
di applicazione della direttiva.
283
Conseguentemente, l’art. 8 della direttiva non è stato correttamente trasposto in [OSCURATO:PERSONA].
284
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è quindi fondato al riguardo.
Violazione dell’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
e nel [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
285
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, conformemente all’art. 88 a, comma 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] JagdG, la caccia allo storno è autorizzata dal
15 luglio al 30 novembre e che, conformemente al successivo comma 2, in caso di prevedibile massiccia apparizione di esemplari
di tale specie, la necessità di tale misura viene accertata mediante regolamento d’applicazione. Orbene, tale delega normativa
non indicherebbe in termini sufficienti i requisiti e i criteri di deroga dettati dall’art. 9 della direttiva.
286
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce dei considerevoli danni che lo storno causa alle coltivazioni viticole, il
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario ricorrere alla disposizione derogatoria dell’art. 9 della direttiva e adottare
l’art. 88 a del [OSCURATO:PERSONA] JagdG. Non sussisterebbe altra soluzione soddisfacente, atteso che gli strumenti convenzionali di allontanamento
di tale specie si sarebbero rivelati insufficienti.
– Giudizio della Corte
287
Va osservato, in limine, che qualsiasi misura di deroga alle disposizioni di protezione della direttiva dev’essere esaminata
alla luce dei requisiti e dei criteri sanciti dall’art. 9 della direttiva. Conseguentemente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono
delegare l’autorità titolare del potere regolamentare al fine di adottare misure di deroga alle regole di protezione prescritte
dalla direttiva senza definire in termini precisi le esigenze sostanziali e formali risultanti dal detto articolo, alle quali
tali deroghe devono essere subordinate (v., in tal senso, sentenza WWF Italia e a., cit. supra, punti 25 e 28).
288
Orbene, si deve rilevare che l’art. 88 a del [OSCURATO:PERSONA] JagdG non prevede quali siano i metodi, le attrezzature o i sistemi di cattura
o di uccisione autorizzati e che inoltre esso non impone in termini cogenti le modalità concrete di intervento.
289
Infatti, ai sensi del comma 2 di tale articolo, è sufficiente che un regolamento di attuazione accerti l’esistenza di un pericolo
per le coltivazioni viticole risultante dalla presenza di storni. Non viene richiesto, per contro, che l’emanando regolamento
contenga indicazioni precise con riguardo ai criteri fissati dall’art. 9, n. 2, della direttiva.
290
Conseguentemente, il regime istituito dall’art. 88 a del [OSCURATO:PERSONA] JagdG per quanto attiene alla lotta contro gli storni non risponde
alle modalità di deroga prescritte dall’art. 9 della direttiva.
291
La censura della [OSCURATO:PERSONA] è quindi fondata al riguardo.
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
292
[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’autorizzazione generale concessa dall’art. 20, comma 4, del Nö NSchG per quanto attiene alle attività
scientifiche o pedagogiche non contiene un elenco esaustivo dei requisiti e dei criteri necessari perché si possa derogare
alle disposizioni in materia di protezione degli uccelli selvatici. Tale autorizzazione sarebbe d’altronde formulata in termini
talmente vaghi da non poter risultare in alcun caso giustificata alla luce dell’art. 9 della direttiva.
293
[OSCURATO:PERSONA] fa parimenti valere che l’art. 21, comma 2, della legge medesima consente parimenti di derogare a disposizioni
relative alla protezione degli uccelli selvatici nella gestione di aziende agricole o silvicole senza subordinare tale deroga
ai requisiti e ai criteri indicati dall’art. 9 della direttiva.
294
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la protezione imposta dalla direttiva risulta garantita dall’art. 20, comma 4, del Nö
NSchG. Infatti, nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, le autorità competenti dovrebbero agire, da un lato, in
senso conforme alle direttiva e, dall’altro, nel senso della uniforme applicazione dell’ordinamento giuridico nazionale e,
quindi, tenendo conto delle esigenze di protezione stabilite dal diritto venatorio. In ogni caso, la concessione di deroghe
sarebbe, in pratica, molto restrittiva.
295
Il detto Stato membro sostiene che l’attuazione della deroga prevista dall’art. 20, comma 4, del Nö NSchG implica, inoltre,
la possibilità d’applicare eventualmente criteri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dall’art. 9 della direttiva.
Quanto all’art. 21, comma 2, del Nö NSchG, tale disposizione prevedrebbe espressamente l’inapplicabilità delle clausole derogatorie
in caso di danno intenzionale alle piante, agli animali o agli habitat protetti.
296
Lo Stato membro medesimo aggiunge che, anche se le deroghe al regime venatorio nonché agli altri divieti e restrizioni di
cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva devono essere fondate quantomeno su uno dei motivi indicati all’art. 9, n. 1, della
medesima, occorre parimenti tener conto del fatto che la cattura di uccelli in piccoli quantitativi è possibile a condizione
di rispettare gli altri requisiti indicati da quest’ultimo articolo.
Giudizio della Corte
297
Si deve rilevare, in limine, che la possibilità di derogare alle disposizioni di protezione relative all’esercizio della caccia
nonché ai divieti sanciti agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva è subordinata, per effetto dell’art. 9 della direttiva medesima,
a taluni requisiti e criteri.
298
Si deve parimenti rammentare che, per quanto attiene ai requisiti essenziali relativi alla forma giuridica di trasposizione
della direttiva, la Corte ha precisato che, al fine di garantire la piena applicazione della stessa, in diritto e non solo
in fatto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi e che il fatto che talune
attività incompatibili con i divieti di una direttiva non siano effettuate in un determinato Stato membro non può giustificare
la mancanza di norme giuridiche in tal senso (sentenza 15 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 25).
299
Va aggiunto che i requisiti e i criteri sulla base dei quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva
devono essere riprodotti in disposizioni precise (v. sentenza 7 marzo 1996, causa C‑118/94, Associazione Italiana per il WWF
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1223, punto 22).
300
Ne consegue che le disposizioni legislative o regolamentari che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano in materia devono esse stesse elencare,
in termini esaustivi, i motivi che consentano eventualmente di derogare alle disposizioni di protezione previste dalla direttiva.
301
Inoltre, come già rilevato supra al punto 162, prassi amministrative conformi alla direttiva non soddisfano le esigenze di
una corretta trasposizione.
302
Ciò premesso, si deve dichiarare che l’art. 20, comma 4, del Nö NSchG non può costituire, alla luce del suo tenore letterale,
una corretta trasposizione di uno dei motivi di deroga previsti dall’art. 9 della direttiva.
303
Quanto all’art. 21, comma 2, dell’Nö NSchG, che sottrae l’utilizzazione agricola e silvicola dei terreni ai divieti in materia
di protezione degli uccelli, si deve rilevare che tale disposizione non trova applicazione in caso di pregiudizio causato
intenzionalmente a piante ed animali protetti.
304
Orbene, i vari divieti sanciti dall’art. 5 della direttiva, applicabili alle aziende agricole o silvicole, si riferiscono
ai danni causati intenzionalmente.
305
Conseguentemente, le deroghe previste all’art. 21, comma 2, del Nö NSchG, non possono ricadere nell’ambito dell’art. 9 della
direttiva.
306
Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la normativa del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
violerebbe l’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva è fondata per quanto riguarda l’art. 20, comma 4, del Nö NSchG.
307
Per contro, la censura non è fondata nella parte riguardante l’art. 21, comma 2, del Nö NSchG.
– [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] delle parti
308
[OSCURATO:PERSONA] deduce che l’art. 60, comma 3, dell’Oö JagdG non soddisfa i requisiti e criteri indicati dall’art. 9 della
direttiva, in quanto la liceità delle misure di intervento autorizzate dalla detta disposizione nazionale non sarebbe subordinata
all’assenza di altra soluzione soddisfacente.
309
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la detta disposizione nazionale è conforme al diritto comunitario, atteso che sarebbero
soddisfatti tutti i requisiti sostanziali e formali dettati dall’art. 9 della direttiva. Gli uccelli oggetto della disposizione
nazionale di cui trattasi sarebbero infatti protetti durante tutto l’anno e occorrerebbe sempre ottenere un’autorizzazione
per derogare al regime di protezione istituito dall’art. 48 dell’Oö JagdG.
310
Il detto Stato membro fa parimenti presente che dai lavori preparatori dell’art. 60, comma 3, dell’Oö JagdG emerge parimenti
che il legislatore dell’[OSCURATO:PERSONA] ha esso stesso esaminato i requisiti e i criteri indicati dall’art. 9 della direttiva.
311
Orbene, il detto legislatore avrebbe ritenuto che i poteri concessi ai possessori al fine di prevenire danni seri alle coltivazioni,
al bestiame nonché ad altre forme di proprietà fossero giustificati, considerato che i proprietari non dispongono, in linea
generale, di altra soluzione soddisfacente quando gli animali di cui trattasi penetrino nelle loro abitazioni o aziende.
Giudizio della Corte
312
Si deve osservare che l’art. 60, comma 3, dell’Oö JagdG consente la cattura o l’uccisione nonché l’appropriazione di uccelli
protetti per prevenire danni ad «altre forme di proprietà».
313
Un siffatto motivo di deroga non corrisponde agli interessi protetti dall’art. 9, n. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva.
314
Inoltre, dall’art. 9, n. 2, quarto trattino, della direttiva emerge che le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri incaricate di dare
attuazione alla direttiva medesima sono tenute a designare un’autorità che, per ogni singola misura derogatoria prevista,
esamini la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione di una siffatta misura, decida, in merito ai mezzi,
agli impianti e ai metodi utilizzabili e stabilisca i limiti di tali misure nonché le persone che possono avvalersene.
315
Orbene, l’art. 60, comma 3, dell’Oö JagdG non contiene tali precisazioni.
316
Si deve parimenti rilevare che tale disposizione non precisa nemmeno le modalità dei controlli previsti dall’art. 9, n. 2,
quinto trattino, della direttiva.
317
Infine, quanto all’argomento relativo ad un’interpretazione conforme alla direttiva medesima da parte delle autorità competenti,
è sufficiente rammentare, come già esposto supra al punto 162, che semplici prassi amministrative, per natura modificabili
a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono costituire valido adempimento degli obblighi
incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva.
318
L’art. 60, comma 3, dell’Oö JagdG non è pertanto conforme all’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva.
319
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere conseguentemente accolto al riguardo.
– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti
320
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, ai termini dell’art. 34, comma 1, dell’Sbg NSchG, deroghe alle disposizioni in materia di protezione
possono essere concesse, segnatamente, ai fini della produzione di bevande. Orbene, non sarebbe dimostrato a quali elementi
costitutivi di una deroga autorizzata dalla direttiva tale regime possa ricollegarsi.
321
[OSCURATO:PERSONA] fa parimenti valere che, ai termini dell’art. 72, comma 3, dell’Sbg JagdG, deroghe al divieto di utilizzare
trappole per uccidere gli animali possono essere concesse senza tener conto dei requisiti e dei criteri indicati dall’art. 9
della direttiva. Un’interpretazione restrittiva del detto art. 72, comma 3, dell’Sbg JagdG non sarebbe peraltro sufficiente
affinché i requisiti ed i criteri ivi indicati siano soddisfatti in modo giuridicamente vincolante.
322
Per quanto attiene alla produzione di bevande di cui all’art. 34, comma 1, della Sbg NSchG, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene
che tale disposizione non trova applicazione agli uccelli. Si tratterebbe di una deroga diretta a consentire la produzione
di bevande alcoliche ottenute da talune specie di piante. Inoltre, tale disposizione non autorizzerebbe la concessione di
deroghe se non in presenza dei requisiti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
323
Quanto all’utilizzazione di trappole sulla base dell’art. 72, comma 3, dell’Sbg JagdG, lo Stato membro medesimo sostiene che
i requisiti dettati ai fini della deroga sono conformi alle esigenze dettate dall’art. 9 della direttiva.
Giudizio della Corte
324
Occorre rilevare, in primo luogo, che l’art. 34, comma 1, dell’Sbg NSchG indica un motivo di deroga connesso alla fabbricazione
di bevande che non figura nell’elenco tassativo di motivi di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva.
325
Inoltre, i commi 1 e 3 del detto art. 34 non contengono alcuna restrizione quanto alle modalità di applicazione della deroga
ivi prevista.
326
Per quanto attiene, in secondo luogo, all’art. 72, comma 3, dell’Sbg JagdG, si deve rilevare che tale disposizione contrasta
parimenti con il carattere tassativo dell’elenco dei motivi di deroga di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva. Infatti, il
menzionato art. 72, comma 3, consente la posa di trappole, inter alia, nel caso in cui non possano essere diversamente protetti
interessi pubblici di importanza analoga alla prevenzione di minacce alla vita o alla salute umana.
327
Orbene, un siffatto motivo di deroga non figura nel detto elenco.
328
L’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere conseguentemente ritenuto fondato.
– [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
329
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 4, comma 3, della [OSCURATO:PERSONA] NSchVO disporrebbe la liceità della caccia alla cornacchia, allo
storno ed al merlo nelle colture agricole e silvicole nonché nei giardini privati senza alcun riferimento ai requisiti e ai
criteri dettati dall’art. 9 della direttiva.
330
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 4, comma 3, della [OSCURATO:PERSONA] NSchVO non sia in contrasto con l’art. 9 della direttiva,
sulla base del rilievo che non costituirebbe una deroga agli artt. 5, 6 e 7 della medesima. In particolare, conformemente
all’art. 5, lett. d), di quest’ultima, sarebbero vietate unicamente le molestie che producano effetti significativi rispetto
agli obiettivi della direttiva. Orbene, l’allontanamento autorizzato di tre specie non produrrebbe tali effetti.
331
Il detto Stato membro sottolinea parimenti che il regime di protezione istituito dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva, al
pari del regime di deroga di cui al successivo art. 9, nn. 1 e 2, riguarda molestie di carattere intenzionale.
Giudizio della Corte
332
Si deve rilevare che, alla luce del tenore dell’art. 4, comma 3, della [OSCURATO:PERSONA] NSchVO, tre specie di uccelli selvatici sono
sottratte, senza alcuna limitazione, al regime di protezione previsto dalla direttiva quando esemplari di tale specie si trovino
all’interno o in prossimità di coltivazioni agricole o silvicole nonché in giardini privati.
333
Si deve rilevare che tale deroga non è accompagnata da alcuna riserva quanto alle sue modalità di attuazione.
334
Va aggiunto che, qualora le specie interessate venissero effettivamente allontanate da tutti gli spazi indicati, i loro habitat
risulterebbero praticamente ridotti a zero. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA],
il pregiudizio che ne deriva è tale da poter produrre effetti significativi rispetto agli obiettivi di protezione della direttiva.
335
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve necessariamente ritenere che l’art. 4, comma 3, della [OSCURATO:PERSONA] NSchVO non
rispetta i requisiti e i criteri di deroga indicati dall’art. 9 della direttiva.
336
Conseguentemente, la censura formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a quest’ultima disposizione merita accoglimento.
Violazione dell’art. 11 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
337
A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’art. 17, comma 5, del Nö NSchG subordina l’introduzione di specie di uccelli non naturalmente
viventi allo stato selvatico in [OSCURATO:PERSONA] alla condizione che tali interventi non provochino un deterioramento permanente
dell’ambiente naturale autoctono. Orbene, tale requisito costituirebbe un criterio supplementare rispetto a quelli previsti
dall’art. 11 della direttiva.
338
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nell’ambito di un’interpretazione dell’art. 17, comma 5, del Nö NSchG conforme alla detta
disposizione della direttiva, l’autorizzazione all’introduzione nell’ambiente naturale di una specie non indigena viene sempre
negata laddove questa arrechi pregiudizio alla fauna ed alla flora locali.
– Giudizio della Corte
339
Si deve rammentare in limine che, come già esposto supra al punto 103, l’importanza di una protezione completa ed efficace
degli uccelli selvatici nell’ambito dell’intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla loro zona
di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli
selvatici in relazione alla nozione di patrimonio nazionale.
340
Si deve parimenti osservare che l’art. 11 della direttiva, ai termini del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri vigilano affinché l’eventuale
introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri
non pregiudichi la flora e la fauna locali, fissa un quadro normativo particolarmente vincolante per quanto attiene alla possibilità
di autorizzare l’introduzione di tali specie di uccelli.
341
Orbene, l’art. 17, comma 5, del Nö NSchG prevede un regime di protezione che si discosta sotto vari profili da quello istituito
dall’art. 11 della direttiva. Esso non può essere pertanto considerato conforme a quest’ultima disposizione.
342
Per quanto attiene all’argomento secondo cui, in ogni caso, il detto art. 17, comma 5, verrebbe interpretato in modo conforme
alla direttiva dalle autorità nazionali competenti, è sufficiente rammentare, come esposto al punto 162 della presente sentenza,
che una siffatta situazione non è idonea a garantire la completa trasposizione della direttiva.
343
Conseguentemente, quest’ultima censura della [OSCURATO:PERSONA] deve trovare accoglimento.
344
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
– l’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
– l’art. 5 della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
– l’art. 6, n. 1, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA];
– l’art. 7, n. 1, della direttiva in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA];
– l’art. 7, n. 4, della direttiva nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
– in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora
dal collare orientale,
– in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
– in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
– nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
– in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
– in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
– nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al fagiano di monte, e
– nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene alla beccaccia,
– l’art. 8 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA];
– l’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’art. 20, comma 4, del NöNSchG, in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
– l’art. 11 della direttiva in [OSCURATO:PERSONA],
la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell’art. 18
della direttiva.
Sulle spese
345
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente con riguardo alla parte essenziale
della domanda relativa ai motivi di inadempimento che costituiscono ancora oggetto di giudizio, dev’essere condannata alle
spese ivi afferenti.
346
Per quanto attiene ai motivi di inadempimento enunciati nel ricorso introduttivo del procedimento dai quali la [OSCURATO:PERSONA]
ha successivamente desistito, si deve rilevare che la desistenza da tali addebiti è intervenuta a seguito di modifiche apportate
agli strumenti giuridici nazionali contestati. Tale desistenza è pertanto imputabile alla convenuta, considerato che soltanto
con ritardo tali strumenti nazionali sono stati resi conformi a quanto prescritto dal diritto comunitario. In applicazione
dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere pertanto parimenti condannata alle spese
afferenti a tali motivi di inadempimento. Conseguentemente, la convenuta dev’essere condannata a tutte le spese del giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:
–
l’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
–
l’art. 5 della direttiva 79/409 nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
–
l’art. 6, n. 1, della direttiva 79/409 in [OSCURATO:PERSONA];
–
l’art. 7, n. 1, della direttiva 79/409 in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA];
–
l’art. 7, n. 4, della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
–
in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora
dal collare orientale,
–
in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
–
in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
–
nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
–
in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
–
in [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
–
nel [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al fagiano di monte, e
–
nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene alla beccaccia;
–
l’art. 8 della direttiva 79/409 in [OSCURATO:PERSONA];
–
l’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’art. 20, comma 4, della legge
della [OSCURATO:PERSONA] sulla protezione della natura ([OSCURATO:PERSONA]), in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] di
[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Stiria;
–
l’art. 11 della direttiva 79/409 in [OSCURATO:PERSONA],
la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell’art.
18 della direttiva 79/409.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.