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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13475/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19951 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 59; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10797/06/2017, depositata in data 19 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera [OSCURATO:PERSONA] -la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Caserta e richiesto dalla società contribuente contro [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui si liquidava la suddetta imposta per un importo complessivo di euro 400,00; -la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando che dall'avviso di liquidazione non si comprendeva se l'imposta fosse stata liquidata in misura fissa o proporzionale (una tassazione in misura fissa sarebbe dovuta essere di 200 euro) e che la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'avviso si riferirebbe ad una doppia tassazione in misura fissa (tassa di sentenza e tassa di titolo relativa alla cessione del credito) non emergeva in alcun modo dalla motivazione dell'atto impugnato, atteso che il contratto di cessione di credito non era posto 2 i 1 a base del decreto ingiuntivo ma che comunque l'imposta di registro in misura fissa per il decreto ingiuntivo doveva essere pagata; -la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del cl.P.R. n. 131 del 1986, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell'imposta di registro, compiuto dall'Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell'avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della presente controversia» (ricorso, pag. 13). 1.1.11 motivo è infondato.

1.2. Va premesso che la causa petendi dell'avviso di liquidazione in questione è costituita dall'omesso versamento dell'imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo.

1.3. La CTR, lungi dal ritenere fondata la difesa dell'Agenzia che affermava trattarsi di doppia tassazione (tassa di sentenza e tassa di titolo relativa alla cessione del credito), ha rilevato che dall'avviso non potesse dedursi se il calcolo dell'imposta fosse stato fatto in misura proporzionale o in misura fissa ma ha evidenziato che quest'ultima fosse la più plausibile in relazione all'importo richiesto e ha ricalcolato l'imposta considerandola in misura fissa ma senza raddoppiarla, così lasciando immutata la causa petendi dell'avviso di liquidazione, dimodoché non può dirsi che l'Agenzia delle entrate abbia mutato in corso di giudizio i presupposti della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 10779 del 2007 secondo cui nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato; in senso analogo Cass. n. 11470 del 2014, che tollera variazioni meramente quantitative del petitum; n. 9810 del 2014 secondo cui non è consentito all'Ufficio finanziario, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa; Cass. n. 25909 del 2008; Cass. n. 525 del 2007; Cass. n. 22010 del 2006).

1.4. L'imposta di registro è un'imposta d'atto e va pagata per ciascun provvedimento giudiziario di cui si usufruisce (secondo questa Corte, infatti, in tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre Cass. 18 aprile 2018, n. 9501) e eit pertanto la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente debba pagare l'imposta di registro per il decreto ingiuntivo (nello stesso senso, tra le stesse parti, Cass.n. 33796/2019). 7/ A 2.11 ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 22 febbraio 2022 Il Presidente u [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19951 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 59; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10797/06/2017, depositata in data 19 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera [OSCURATO:PERSONA] -la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Caserta e richiesto dalla società contribuente contro [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui si liquidava la suddetta imposta per un importo complessivo di euro 400,00; -la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate rilevando che dall'avviso di liquidazione non si comprendeva se l'imposta fosse stata liquidata in misura fissa o proporzionale (una tassazione in misura fissa sarebbe dovuta essere di 200 euro) e che la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'avviso si riferirebbe ad una doppia tassazione in misura fissa (tassa di sentenza e tassa di titolo relativa alla cessione del credito) non emergeva in alcun modo dalla motivazione dell'atto impugnato, atteso che il contratto di cessione di credito non era posto 2 i 1 a base del decreto ingiuntivo ma che comunque l'imposta di registro in misura fissa per il decreto ingiuntivo doveva essere pagata; -la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del cl.P.R. n. 131 del 1986, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell'imposta di registro, compiuto dall'Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell'avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della presente controversia» (ricorso, pag. 13). 1.1.11 motivo è infondato. 1.2. Va premesso che la causa petendi dell'avviso di liquidazione in questione è costituita dall'omesso versamento dell'imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo. 1.3. La CTR, lungi dal ritenere fondata la difesa dell'Agenzia che affermava trattarsi di doppia tassazione (tassa di sentenza e tassa di titolo relativa alla cessione del credito), ha rilevato che dall'avviso non potesse dedursi se il calcolo dell'imposta fosse stato fatto in misura proporzionale o in misura fissa ma ha evidenziato che quest'ultima fosse la più plausibile in relazione all'importo richiesto e ha ricalcolato l'imposta considerandola in misura fissa ma senza raddoppiarla, così lasciando immutata la causa petendi dell'avviso di liquidazione, dimodoché non può dirsi che l'Agenzia delle entrate abbia mutato in corso di giudizio i presupposti della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 10779 del 2007 secondo cui nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato; in senso analogo Cass. n. 11470 del 2014, che tollera variazioni meramente quantitative del petitum; n. 9810 del 2014 secondo cui non è consentito all'Ufficio finanziario, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa; Cass. n. 25909 del 2008; Cass. n. 525 del 2007; Cass. n. 22010 del 2006). 1.4. L'imposta di registro è un'imposta d'atto e va pagata per ciascun provvedimento giudiziario di cui si usufruisce (secondo questa Corte, infatti, in tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre Cass. 18 aprile 2018, n. 9501) e eit pertanto la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente debba pagare l'imposta di registro per il decreto ingiuntivo (nello stesso senso, tra le stesse parti, Cass.n. 33796/2019). 7/ A 2.11 ricorso deve essere, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22 febbraio 2022 Il Presidente u [OSCURATO:PERSONA]
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