CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36725/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. O [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 13 gennaio 2020 (in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela del 12 gennaio 2016, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 1 di reclusione ed € 400,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 56, 110, 624, 625, n. 2, cod. pen. - capo 1, commesso il 1/08/2015 -, 582 e 61 n.2 cod. pen. - capo 3, commesso il 1/08/2015 -, con la recidiva specifica infraquinquelìnnale ex art. 99, terzo comma, cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 627, terzo comma, cod. proc. pen. e 99 cod. pen.) e vizio della motivazione sull'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione, con sentenza cp/e 2 luglio 2019, annullava la sentenza in relazione alla recidiva in considerazione della motivazione solo apparente. La decisione oggi impugnata non tiene conto della decisione della Corte di Cassazione e si limita a riconoscere la recidiva indicando criteri validi solo per la determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (la gravità dei fatti) e non per la pericolosità in relazione alla recidiva. Sostanzialmente la Corte di appello si è limitata a rilevare la gravità dei fatti come desunto dalle modalità della condotta per ritenere sussistente la recidiva, senza uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Relativamente alla recidiva la sentenza è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il precedente specifico "temporalmente ravvicinato" di furto con strappo e la gravità della nuova condotta, che risulta non estemporanea con connotazioni di violenza alla persona (con lesioni cagionate alla parte offesa con calci e pugni), rappresentativa di maggiore pericolosità. Infatti, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. - In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, P.G. in proc. Alessio, Rv. 27204001) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co