CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14965/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] incorporante della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1827/29/2016 depositata il 6 aprile 2016, notificata in data 18 aprile 2016. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 167/11/2009 avente ad oggetto l'avviso di accertamento elevato nei confronti della società per IVA, IRES, IRAP e accessori 1999. 2. Le riprese traevano origine da un p.v.c. sulla base del quale venivano recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti a fronte di opera- zioni inesistenti e costi non documentati - anche per spese carburante - in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che sareb- bero state emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - oggi [OSCURATO:SOCIETA]. - e dalla società Gospel nei confronti della Mondialpol e a taluni indebiti ammortamenti. 3. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo deducibili parte dei costi inerenti le fatture emesse dalla Cagimar e dalla Gospel, non- ché riconoscendo in parte l'ammortamento delle spese di manuten- zione e riparazione degli automezzi aziendali e confermando, nel resto, la pretesa fiscale. La CTR con una iniziale decisione accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettava l'appello incidentale della contribuente, decisione cassata dalla S.C. con sentenza n.10480 del 2014 con rinvio limitatamente all'affermata inesistenza di organiz- zazione da parte della Cagimar. 4. La CTR, nel giudizio prosecutorio conseguente alla Cassazione con rinvio, accoglieva integralmente la prospettazione della contribuente, ritenendo indimostrata l'inesistenza delle operazioni contestate. Av- verso tale decisione propone ricorso l'Agenzia l contribuentd per un 41 o rz..'.6 a4/2"-y, re. unico motivo, cui Fèrplica • Considerato che: 5. Con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce - in re- lazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.112 e 384 cod. proc. civ. nonché della sentenza di Cassazione con rinvio resa nel pro- cesso in data 14 maggio 2014 n.10480, per aver la CTR con la deci- sione impugnata travalicato i limiti fissati dalla Corte per il rinvio pro- secutorio. 6. Il motivo è fondato. La sentenza n.10480/2014 della Corte ha riget- tato tutti i motivi di ricorso con la sola eccezione dell'ottavo, limitata- mente all'affermata inesistenza di organizzazione da parte della Cagi- mar, nei seguenti termini: "15.22 Evidenzia, ancora, la ricorrente un ulteriore profilo di contrad- dittorietà della motivazione, in relazione all'affermata inesistenza di or- ganizzazione da parte della Cagimar, contrastando tale l'affermazione con la produzione documentale e con gli accertamenti dello stesso Uf- ficio (pag. 18 del p.v.c.) che dimostrava l'esistenza di costi specifici di personale dipendente e consulenze e il costo di subaffitto di immobile di proprietà di altra società del gruppo. 15.23 La censura è fondata nei limiti di seguito esposti. 15.24 Ed invero, pare al Collegio che l'omessa considerazione degli elementi documentali relativi ai costi di personale della holding e dei costi relativi all'affitto di beni da parte della Cagimar ha inficiato in parte l'iter motivazionale della sentenza impugnata che, pur muovendo dall'esame dettagliato degli elementi indiziali individuati dall'ufficio per sostenere l'inesistenza delle operazioni fatturate, doveva parimenti farsi carico di esaminare gli elementi probatori di segno opposto che il contribuente aveva prospettato per dimostrare l'esistenza dell'opera- zione, chiarendo, eventualmente, la loro inidoneità a dimostrare l'esi- stenza dell'operazione rispetto alla valutazione complessiva e sistema- tica degli elementi offerti dall'Ufficio. 15.25 Non pare, quindi, potersi revocare in dubbio che la pretermis- sione di siffatti elementi ha incrinato la congruità e logicità della deci- sione, la quale si è fermata all'esame del compendio esposto dall'ufficio affermando più volte che la contribuente "non aveva fornito alcun ele- mento concreto a sostegno dell'esistenza delle operazioni di cui l'Ufficio aveva rilevato l'inesistenza" cfr. sul punto, conf. Cass. 27844/13-. 15.26 Ma è evidente che gli elementi esposti dalla contribuente appa- rivano, in astratto, idonei a confutare l'affermazione alla quale era per- venuta la CTR in ordine alla mancanza di organizzazione della Cagimar "non avvalendosi di mezzi propri, ma di mezzi e di personale della Mon- dialpol", sicché l'omissione di un attento vaglio degli stessi ha reso la motivazione carente. 15.27 È noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste qualora il giu- dice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giu- dizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali - cfr. Cass. n. 3370/2012- ." 7. Pertanto, va tenuto conto del fatto che la CTP ha accolto parzial- mente il ricorso, ritenendo deducibili parte dei costi inerenti le fatture emessa dalla Cagimar e dalla Gospel, nonché riconoscendo in parte 7/z) l'ammortamento delle spese di manutenzione e riparazione degli auto- mezzi aziendali e confermando, nel resto, la pretesa fiscale. Va tenuto altresì conto del fatto che la Corte ha cassato con rinvio la decisione d'appello resa su quella pronuncia limitatamente all'affermata inesi- stenza di organizzazione da parte della Cagimar; la CTR con la sentenza impugnata ha errato nel caducare integralmente l'avviso di accerta- mento impugnato, esorbitando dai limiti del giudizio prosecutorio fis- sato dalla S.C.. 8. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profil