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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00891/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric:orso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di rapina aggravata. 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'inosservanza dell'art. 628 cod.pen. per difetto di dolo in capo all'imputato: a destare forti dubbi sulla piena consapevolezza e volontà dell'illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] interveniva la condotta assunta dall'imputato e lo stato di ubriachezza in cui versava risultante anche dal fatto che, dopo aver prelevato le birre non si era dato alla fuga, ma si era recato all'ingresso della Questura. 1.2 II difensore osserva come erroneamente non fossero state concesse al ricorrente le attenuanti generiche. 1.3 II difensore censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 1.4 II difensore eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 62 n.4 e 6 e 125 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione e>: art. 606 lett. e) cod.proc.pen., visto che le suddette attenuanti non erano state riconosciute nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al motivo sulla recidiva. 1.1 Una volta esclusa (e nemmeno eccepita) una questione di incapacità del ricorrente al momento dei fatti, la Corte di appello ha correttamente interpretato le risultanze processuali, osservando che non erano contestati né l'impossessamento delle bottiglie di birra all'interno del negozio di [OSCURATO:PERSONA], né le minacce profferite nei confronti di quest'ultimo, anche alla presenza degli agenti della Questura, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti del reato di rapina. 1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.62 n.4 e 6 nella loro massima estensione, la Corte di appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità della condotta e la elevata intensità del dolo, e sul punto il ricorso propone valutazioni di merito inammissibili in questa sede. 1.3 Fondato è, invece, il motivo relativo alla recidiva.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata a ritenere la recidiva correttamente ritenuta "in ragione del precedente per detenzione di sostanze illecite", senza precisare perchéEle vi fosse una relazione qualificata tra il precedente e il nuovo delitto non colposo commesso e senza considerare che la sola circostanza dell'esistenza di precedenti penall, non può in alcun modo condurre ad una applicazione automatica dell'istituto della recidiva.

Quanto all'interesse dell'imputato all'impugnazione, non si può condividere la tesi del Procuratore generale secondo la quale tale interesse non sussisterebbe poichè l'effetto della recidiva è stato "neutralizzato" in quanto l'aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute; si deve infatti rilevare che l'imputato ha comunque interesse a non vedersi riconoscere la "patente" di recidivo, perché tale pronuncia potrebbe comunque effettosu successive condanne, nelle quali verrebbe ritenuta sussistente una recidiva reiterata anziché semplice, con conseguente rilevanza sulla pena da infliggere; deve essere quindi condivisa la giurisprudenza secondo cui "L'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti" (Sez.5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello affinché motivi in ordine alla sussistenza o meno della contestata recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestata recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric:orso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di rapina aggravata. 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'inosservanza dell'art. 628 cod.pen. per difetto di dolo in capo all'imputato: a destare forti dubbi sulla piena consapevolezza e volontà dell'illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA] interveniva la condotta assunta dall'imputato e lo stato di ubriachezza in cui versava risultante anche dal fatto che, dopo aver prelevato le birre non si era dato alla fuga, ma si era recato all'ingresso della Questura. 1.2 II difensore osserva come erroneamente non fossero state concesse al ricorrente le attenuanti generiche. 1.3 II difensore censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 1.4 II difensore eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 62 n.4 e 6 e 125 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione e>: art. 606 lett. e) cod.proc.pen., visto che le suddette attenuanti non erano state riconosciute nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al motivo sulla recidiva. 1.1 Una volta esclusa (e nemmeno eccepita) una questione di incapacità del ricorrente al momento dei fatti, la Corte di appello ha correttamente interpretato le risultanze processuali, osservando che non erano contestati né l'impossessamento delle bottiglie di birra all'interno del negozio di [OSCURATO:PERSONA], né le minacce profferite nei confronti di quest'ultimo, anche alla presenza degli agenti della Questura, con conseguente sussistenza di tutti i requisiti del reato di rapina. 1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.62 n.4 e 6 nella loro massima estensione, la Corte di appello ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità della condotta e la elevata intensità del dolo, e sul punto il ricorso propone valutazioni di merito inammissibili in questa sede. 1.3 Fondato è, invece, il motivo relativo alla recidiva. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata a ritenere la recidiva correttamente ritenuta "in ragione del precedente per detenzione di sostanze illecite", senza precisare perchéEle vi fosse una relazione qualificata tra il precedente e il nuovo delitto non colposo commesso e senza considerare che la sola circostanza dell'esistenza di precedenti penall, non può in alcun modo condurre ad una applicazione automatica dell'istituto della recidiva. Quanto all'interesse dell'imputato all'impugnazione, non si può condividere la tesi del Procuratore generale secondo la quale tale interesse non sussisterebbe poichè l'effetto della recidiva è stato "neutralizzato" in quanto l'aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute; si deve infatti rilevare che l'imputato ha comunque interesse a non vedersi riconoscere la "patente" di recidivo, perché tale pronuncia potrebbe comunque effettosu successive condanne, nelle quali verrebbe ritenuta sussistente una recidiva reiterata anziché semplice, con conseguente rilevanza sulla pena da infliggere; deve essere quindi condivisa la giurisprudenza secondo cui "L'imputato ha interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti" (Sez.5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259). La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello affinché motivi in ordine alla sussistenza o meno della contestata recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestata recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara i
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