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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccatadi Caltanissetta, n. 1840/2022, depositata il 5.3.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato alla ricorrentela cartella di pagamento n. 2942016000214013000, contestandole, conNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026riferimento all’anno di imposta 2012 e a seguito di controllo automatizzato aiData pubblicazione 19/04/2026sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 600 del 1973 e 54 bis d.p.r. 633 del 1972 inriferimento alla dichiarazione modello Unico/2013, una maggiore debenza disomme a titolo Irpef, addizionale regionale Irpef, Iva, studi di settoreadeguamento Iva.2.

Avverso la cartella la contribuente aveva proposto opposizione, fondatasulla mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio impositore esoggetto da questi delegato, e illegittimità per mancata motivazione dell’atto, inviolazione dell’art. 7 l. 212/2000.3.

L’opposizione era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, aseguito della produzione documentale effettuata in corso di causa dall’ufficioimpositore, e avverso la sentenza della CGT2 propone ricorso per Cassazione laricorrente, affidandolo a due motivi.4.

Agenzia delle Entrate spiega controricorso.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973,dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115, comma 1 c.p.c..Deduce il ricorrente che, violando il disposto normativo degli articolirichiamati, la CGT di secondo grado avrebbe ritenuto che, nonostante lacostituzione dell’ente impositore fosse da ritenersi tardiva, in quanto compiutaoltre il termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992, la documentazione prodottanon potesse ritenersi inutilizzabile, e comunque fosse ininfluente, tenuto contodella irrilevanza della mancata sottoscrizione del ruolo impositivo, a mente deldisposto normativo di cui all’art. 12 d.p.r. 602 del 1973 e della consolidatainterpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. n. 7800del 14.4.2000).1.1.Il motivo è inammissibile.In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Cote, cuisi intende dare continuità, il motivo d'impugnazione è costituitoNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce inData pubblicazione 19/04/2026una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazionedelle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èconseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4,c.p.c.(sul punto, da ultimo, Cass. 9059 del 2025).Nel caso di specie, il motivo di ricorso non si confronta con la decisione disecondo grado: la sentenza impugnata, infatti, fonda il rigetto dell’impugnazioneproposta dalla ricorrente non sulla documentazione prodotta dall’ente impositorema sulla ritenuta irrilevanza della dedotta mancata sottoscrizione del ruolooperando, in difetto di disposizione espressa, la presunzione generale diriferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizioesso è adottato (sul punto, con riferimento alla mancata sottoscrizione dellacartella, ma con ragionamento estensibile all’ipotesi di mancata sottoscrizione di2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per omesso esamecirca l’illegittimità per mancanza di motivazione dell’atto e violazione dell’art. 7della legge n. 212 del 2000.2.1.Il motivo è inammissibile.Opera, infatti, il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appelloavverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 6/06/2018, nonavendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, eranofra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).È opportuno precisare, comunque, che l’eventuale fondatezza della doglianzanon gioverebbe al ricorrente, dovendo questa Corte pronunciarsi sulle questioniNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026il cui esame è stato omesso dal Giudice di appello, alla luce del principioData pubblicazione 19/04/2026consolidato (v., tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui «Nelgiudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitarela cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamentidi fatto» e, nel caso di specie, la censura sollevata è infondata.Va a tale riguardo rammentato che, sebbene in via generale la cartellaesattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato alcontribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositoreesercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziatoa seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso incui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuatain base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione puòessere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass. 7aprile 2025, n. 9089; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre2017, n. 21804).In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguonola regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026Data pubblicazione 19/04/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccatadi Caltanissetta, n. 1840/2022, depositata il 5.3.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva notificato alla ricorrentela cartella di pagamento n. 2942016000214013000, contestandole, conNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026riferimento all’anno di imposta 2012 e a seguito di controllo automatizzato aiData pubblicazione 19/04/2026sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 600 del 1973 e 54 bis d.p.r. 633 del 1972 inriferimento alla dichiarazione modello Unico/2013, una maggiore debenza disomme a titolo Irpef, addizionale regionale Irpef, Iva, studi di settoreadeguamento Iva.2. Avverso la cartella la contribuente aveva proposto opposizione, fondatasulla mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio impositore esoggetto da questi delegato, e illegittimità per mancata motivazione dell’atto, inviolazione dell’art. 7 l. 212/2000.3. L’opposizione era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, aseguito della produzione documentale effettuata in corso di causa dall’ufficioimpositore, e avverso la sentenza della CGT2 propone ricorso per Cassazione laricorrente, affidandolo a due motivi.4. Agenzia delle Entrate spiega controricorso.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973,dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115, comma 1 c.p.c..Deduce il ricorrente che, violando il disposto normativo degli articolirichiamati, la CGT di secondo grado avrebbe ritenuto che, nonostante lacostituzione dell’ente impositore fosse da ritenersi tardiva, in quanto compiutaoltre il termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992, la documentazione prodottanon potesse ritenersi inutilizzabile, e comunque fosse ininfluente, tenuto contodella irrilevanza della mancata sottoscrizione del ruolo impositivo, a mente deldisposto normativo di cui all’art. 12 d.p.r. 602 del 1973 e della consolidatainterpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. n. 7800del 14.4.2000).1.1.Il motivo è inammissibile.In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Cote, cuisi intende dare continuità, il motivo d'impugnazione è costituitoNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce inData pubblicazione 19/04/2026una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazionedelle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èconseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4,c.p.c.(sul punto, da ultimo, Cass. 9059 del 2025).Nel caso di specie, il motivo di ricorso non si confronta con la decisione disecondo grado: la sentenza impugnata, infatti, fonda il rigetto dell’impugnazioneproposta dalla ricorrente non sulla documentazione prodotta dall’ente impositorema sulla ritenuta irrilevanza della dedotta mancata sottoscrizione del ruolooperando, in difetto di disposizione espressa, la presunzione generale diriferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizioesso è adottato (sul punto, con riferimento alla mancata sottoscrizione dellacartella, ma con ragionamento estensibile all’ipotesi di mancata sottoscrizione di2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per omesso esamecirca l’illegittimità per mancanza di motivazione dell’atto e violazione dell’art. 7della legge n. 212 del 2000.2.1.Il motivo è inammissibile.Opera, infatti, il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appelloavverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 6/06/2018, nonavendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, eranofra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).È opportuno precisare, comunque, che l’eventuale fondatezza della doglianzanon gioverebbe al ricorrente, dovendo questa Corte pronunciarsi sulle questioniNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026il cui esame è stato omesso dal Giudice di appello, alla luce del principioData pubblicazione 19/04/2026consolidato (v., tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui «Nelgiudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitarela cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamentidi fatto» e, nel caso di specie, la censura sollevata è infondata.Va a tale riguardo rammentato che, sebbene in via generale la cartellaesattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato alcontribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositoreesercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziatoa seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso incui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuatain base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione puòessere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo ilcontribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che sianoindicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass. 7aprile 2025, n. 9089; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre2017, n. 21804).In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguonola regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 24074/2022Numero sezionale 2972/2026Numero di raccolta generale 10206/2026Data pubblicazione 19/04/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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