CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4565/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 novembre 1966, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro -Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore -Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - avversoil decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 9 luglio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 7106/21, di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi”;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così riassunta sulla base della ricostruzione fornita dal ricorrente nel ricorso introduttivo. 2. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, giungeva in Italia nel 1998. Il 13 maggio 2021, all’atto della scarcerazione dopo un periodo di detenzione superiore a 90 giorni, [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Asti e contestualmente gli veniva notificato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, adottato dal Questore di Asti. 3. La misura del trattenimento veniva convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 14 maggio 2021 e in tale data la Questura di Torinoinviava una richiesta di audizione per l’identificazione al Ministero dell’Interno, rimasta priva di riscontro. 4. In data 11 giugno 2021 il Giudice di Pace di Torino prorogava la misura restrittiva e il 7luglio 2021 la Questura di Torino avanzava istanza di seconda proroga deltrattenimento in quanto permanevano “ le condizioni di cui all’art. 14 comma 1del medesimo D.L.vo, come da documentazione prodotta in sede di udienzadi proroga”. 5. All’udienza del 9 luglio 2021, la Questura di Torino chiedeva pertanto la proroga deltrattenimento di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori 15 giorni , in quanto“in data 14.05.2021” era “ stata inoltrata richiesta di audizione per l’identificazione dicittadini della Nigeria al Ministero dell’Interno-Dipartimento della PubblicaSicurezza-[OSCURATO:PERSONA] dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere diRoma. In attesa di riscontro, insiste per la proroga. Riferisce che è l’ultima richiestadi proroga di 15 giorni e riferisce anche che lo straniero non ha collaborato allasua identificazione producendo documenti”. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla richiesta di proroga del trattenimento riportandosi “alla memoria depositata”e facendo pr esente che larichiesta di audizione era del 14.05.2021 e non vi era stata, dunque , ulteriore attività daparte della P.A. 7. Con decreto adottato in data 9 luglio 2021, il Giudice di Pace di Torino prorogava il trattenimento con la seguente motivazione:“… Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente sirichiamano, alla luce della richiesta d’audizione per l’identificazione inoltrata dalla P.A. il 14/05/2021 e della mancata collaborazione dello straniero alla sua identificazione; Letto l’art. 14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGAdi ulteriori giorni quindici il periodo di trattenimento del predetto straniero presso ilC.P.R. “Brunelleschi”. 8. Il provvedimento , pubblicat o il 9.7.2021 , è stat o impugn at o da [OSCURATO:PERSONA] Thomas con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14, comma 5, D. Lgs.286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE, sul rilievo dell’assenza del requisito della particolare complessità nelle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio,a causa della mancata attività istruttoria della pubblica amministrazione. Si evidenzia che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino - che disponeva la seconda proroga del suo trattenimento - riportava la seguente motivazio ne “alla luce della richiesta d’audizione per l’identificazione inoltrata dalla P.A. il 14/05/2021 e della mancata collaborazione dello straniero nella sua identificazione” . Osserva ancora il ricorrente che, nel corso dell’udienza, a fronte delle osservazioni della pubblica amministrazion e , la sua difesa aveva puntualmente denunciato l’inattività della pubblica amministrazione e nella memoria depositata per l’udienza, e richiamata nel corso della stessa, la sua difesa aveva altresì evidenziato come l’attività della Questura di Torino non fosse idonea a comprovare l’esistenza “di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio”, presupposto normativo per la seconda proroga del trattenimento, in quanto la richiesta di audizione comunicata al Ministero dell’interno non era idonea a dimostrare il coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari nigeriane,uniche titolari del potere di attestare la sua identitàedi rilasciare validi documenti di viaggio e perché -al citato invio della richiesta al Ministero dell’Interno italiano ( già utilizzato per giustificare la prima richiesta di proroga ) – non aveva fa tto seguito alcun riscontroda parte dello stesso. Emerge rebbe, dunque , dagli atti che la richiestadella Questura di Torino di seconda proroga del trattenimento, avanzata il 7 luglio 2021, non risultava corredata daalcuna attività istruttoria successiva al 14 maggio 2021, né veniva dato atto di alcun elemento attestante la particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio. Si evidenzia ancora che l’istanza di seconda proroga era stata giustificata dalla Questura di Torino , richiamando la richiesta di audizione perl’identificazione inoltrata il 14 maggio 2021, benché la stessa risalisse a quasi due mesi prima e fosse già stata utilizzata in occasione dell’udienza di prima proroga, senza allegare ulteriori attività istruttorie. Al contrario, se al momento dellarichiesta della seconda proroga non risultavano comprovate peculiari circostanzetali da rendere la procedura di rimpatrio “particolarmente complessa”, il trattenimento non avrebbe potutoessere prorogato per assenza dei presupposti normativi. Aggiunge il ricorrente che, quanto infine all’asserita mancanza di collaborazione dello stranieromenzionata dal Giudice di Pace di Torino a giustificazione del decreto impugnato, anche tale argomentazione sarebbe erronea , in quanto , sulla base dell’art. 15, par. 1, direttiva 2008/115/UE (cd. Direttiva rimpatri), la mancata collaborazione dello straniero non può in alcun modo giustificare l’estensione del trattenimento. 2. Il ricorso è fondato. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero l’inattività della pubblica amministrazione e la circostanza secondo cui l’attività della Questura di Torino non era idonea a comprovare l’esistenza “di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio”.Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "… Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, alla luce della richiesta d’audizione per l’identificazione inoltrata dalla P.A. il 14/05/2021 e della mancata collaborazione dello straniero alla sua identificazione”. Nonvi è dubbio che a fronte del thema decidendum , come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito, da un lato, è incorso, per le ragioni tra breve illustrate, nella denunciata violazione di legge e, dall’altro, ha reso una motivazione meramente apparente,che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla suaattenzione. 3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322 ; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). Più in particolaree venendo al caso di specie, la disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 268/1998,prevede presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficien te, come per la prima, lasussistenza di «gravi difficoltà per l'accertamento dell'identità del trattenuto o per l'acquisizione di documenti per il viaggio», ma essendo necessaria, per converso, che siano emersi «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio», con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge, che nel caso in esame non è stato minimamente assolto. 3.3 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non recava alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo, coerentee conforme al dettato normativo da ultimo ricordato (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la prorogadoveva essere disposta.4. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese p