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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33651/2026

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nza del 08/07/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torinorigettava l’opposizione presentata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenutosottoposto al regime speciale, avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza che aveva rigettato la richiesta di poter avere a disposizione, incontrasto con quanto previsto con la circolare DAP del 2/10/2017 sull’utilizzo delpentolame e del fornello nel circuito dei detenuti in regime di art. 41-bis legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), quanto necessario per poter cucinare o anchesolo scaldare una bevanda per tutta la notte.Il Tribunale di sorveglianza ha motivato sulla diversità di trattamentoriservata ai soggetti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. chetrova una plausibile giustificazione nelle esigenze logistiche organizzative e disicurezza interna, senza tradursi, come contestato nell’opposizione attraverso laproduzione di una diversa decisione di altro Tribunale, che invece lo avevaconsentito, in un mezzo per ottenere con la differente regolamentazione unamaggiore afflittività della detenzione così attuandosi un’ingiusta discriminazione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensoredi fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e la manifesta illogicità dellamotivazione addotta rispetto al mancato riconoscimento, ritenuto discriminatoriorispetto ai detenuti comuni, del suo diritto - contrariamente a quanto affermatonel provvedimento impugnato che ha ritenuto trattarsi di modalità di esercizio ditale diritto - ad avere a disposizione fornello e pentolame anche la notte, senzadoverlo riconsegnare alle 20 per riaverlo alle 7 del mattino.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è infondato.2.

Giova premettere che il tema dell’estensione del diritto dei detenutisottoposti al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. inrelazione alla preparazione e cottura dei cibi è stato oggetto di un significativosviluppo giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Cortecostituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., nella parte in cui imponevaall’Amministrazione penitenziaria di adottare misure tali da assicurare l’assolutaimpossibilità di cuocere cibi da parte dei detenuti sottoposti al regimedifferenziato.Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella suarequisitoria scritta, in una prima fase interpretativa questa Corte avevaaffermato che l’individuazione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, dispecifiche fasce orarie destinate alla cottura dei cibi non incideva sulriconoscimento del diritto soggettivo del detenuto, il quale restava comunquegarantito, risolvendosi in una mera modalità di regolamentazione del suoesercizio, come tale sottratta al sindacato della magistratura di sorveglianza(Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020).Tale orientamento è stato successivamente superato da un diversoindirizzo ermeneutico, secondo cui anche i provvedimenti amministrativi chedisciplinano le modalità di esercizio del diritto alla cottura dei cibi possono esseresottoposti a controllo giurisdizionale, al fine di verificarne la conformità ai principiaffermati dalla Corte costituzionale e l’assenza di indebiti aggravamenti delregime detentivo.

In tal senso si è espressa Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep.2021, Rv. 280532, la quale ha riconosciuto la sindacabilità delle determinazioniamministrative volte a delimitare temporalmente l’esercizio del predetto diritto.2.1.

Si è, quindi, chiarito che la previsione di fasce orarie per la cotturadei cibi costituisce, in sé considerata, una legittima modalità organizzativadell’esercizio del diritto, purché non si traduca in un trattamento deteriore,ingiustificato, rispetto a quello riservato ai detenuti comuni ristretti nelmedesimo istituto penitenziario.

Ne consegue che il discrimine tra legittimità eillegittimità della disciplina amministrativa va individuato non già nella meradifferenziazione delle fasce orarie, bensì nella presenza di ragioni oggettive eapprezzabili idonee a giustificare tale differenziazione.

Diversamente, lalimitazione assumerebbe carattere meramente afflittivo e risulterebbe elusivadella pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018 (Sez. 1, n. 36940 del28/6/2022, e Sez. 1, n. 38401 del 6/5/2022).Il medesimo principio è stato costantemente ribadito dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 1, n. 43528 del 28/6/2023, Rv.285204, nonché Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Sez. 1, n. 49810del 15/9/2023 e Sez. 1, n. 49527 del 10/10/2023, decisioni tutte accomunatedall’affermazione secondo cui la diversificazione delle modalità di esercizio deldiritto alla cottura dei cibi è consentita soltanto ove risulti sorretta da concreteesigenze organizzative e di sicurezza, effettivamente riscontrabili nell’istitutopenitenziario interessato.Da ul t imo, ta le indir izzo ermeneut ico è stato r ibadi to daSez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, dep. 2026, Rv. 289296, secondo cui, in tema diordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istitutoche, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto dicottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regimedetentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione inspecifiche esigenze logistiche e organizzative.3.

Alla luce di tali coordinate interpretative, il ricorso in esame si palesainfondato.L’ordinanza impugnata si sottrae, infatti, alle censure prospettate, avendoil Tribunale di sorveglianza fornito una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici.

In particolare, il giudice del reclamo ha adeguatamente illustrato leragioni per le quali, presso la Casa circondariale di Novara, ai detenuti sottopostial regime differenziato è consentito l’utilizzo di fornelli e pentole nella fasciaoraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, evidenziando come talelimitazione risponda a specifiche esigenze di sicurezza interna e di organizzazionedel servizio penitenziario, correlate anche alla minore incisività dei controlli nelleore notturne e alla necessità di prevenire situazioni suscettibili di comprometterel’ordine e la sicurezza dell’istituto.Risulta, pertanto, correttamente escluso che la disciplina applicatapersegua finalità di aggravamento del trattamento detentivo speciale ovverodetermini una compressione arbitraria del diritto riconosciuto dallagiurisprudenza costituzionale e di legittimità, essendo invece sorretta da ragioniobiettive, specificamente individuate e congruamente richiamate nelprovvedimento impugnato.4.

Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 08/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torinorigettava l’opposizione presentata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenutosottoposto al regime speciale, avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza che aveva rigettato la richiesta di poter avere a disposizione, incontrasto con quanto previsto con la circolare DAP del 2/10/2017 sull’utilizzo delpentolame e del fornello nel circuito dei detenuti in regime di art. 41-bis legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), quanto necessario per poter cucinare o anchesolo scaldare una bevanda per tutta la notte.Il Tribunale di sorveglianza ha motivato sulla diversità di trattamentoriservata ai soggetti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. chetrova una plausibile giustificazione nelle esigenze logistiche organizzative e disicurezza interna, senza tradursi, come contestato nell’opposizione attraverso laproduzione di una diversa decisione di altro Tribunale, che invece lo avevaconsentito, in un mezzo per ottenere con la differente regolamentazione unamaggiore afflittività della detenzione così attuandosi un’ingiusta discriminazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensoredi fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e la manifesta illogicità dellamotivazione addotta rispetto al mancato riconoscimento, ritenuto discriminatoriorispetto ai detenuti comuni, del suo diritto - contrariamente a quanto affermatonel provvedimento impugnato che ha ritenuto trattarsi di modalità di esercizio ditale diritto - ad avere a disposizione fornello e pentolame anche la notte, senzadoverlo riconsegnare alle 20 per riaverlo alle 7 del mattino.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è infondato.2. Giova premettere che il tema dell’estensione del diritto dei detenutisottoposti al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. inrelazione alla preparazione e cottura dei cibi è stato oggetto di un significativosviluppo giurisprudenziale a seguito della sentenza n. 186 del 2018 della Cortecostituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., nella parte in cui imponevaall’Amministrazione penitenziaria di adottare misure tali da assicurare l’assolutaimpossibilità di cuocere cibi da parte dei detenuti sottoposti al regimedifferenziato.Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella suarequisitoria scritta, in una prima fase interpretativa questa Corte avevaaffermato che l’individuazione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, dispecifiche fasce orarie destinate alla cottura dei cibi non incideva sulriconoscimento del diritto soggettivo del detenuto, il quale restava comunquegarantito, risolvendosi in una mera modalità di regolamentazione del suoesercizio, come tale sottratta al sindacato della magistratura di sorveglianza(Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020).Tale orientamento è stato successivamente superato da un diversoindirizzo ermeneutico, secondo cui anche i provvedimenti amministrativi chedisciplinano le modalità di esercizio del diritto alla cottura dei cibi possono esseresottoposti a controllo giurisdizionale, al fine di verificarne la conformità ai principiaffermati dalla Corte costituzionale e l’assenza di indebiti aggravamenti delregime detentivo. In tal senso si è espressa Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep.2021, Rv. 280532, la quale ha riconosciuto la sindacabilità delle determinazioniamministrative volte a delimitare temporalmente l’esercizio del predetto diritto.2.1. Si è, quindi, chiarito che la previsione di fasce orarie per la cotturadei cibi costituisce, in sé considerata, una legittima modalità organizzativadell’esercizio del diritto, purché non si traduca in un trattamento deteriore,ingiustificato, rispetto a quello riservato ai detenuti comuni ristretti nelmedesimo istituto penitenziario. Ne consegue che il discrimine tra legittimità eillegittimità della disciplina amministrativa va individuato non già nella meradifferenziazione delle fasce orarie, bensì nella presenza di ragioni oggettive eapprezzabili idonee a giustificare tale differenziazione. Diversamente, lalimitazione assumerebbe carattere meramente afflittivo e risulterebbe elusivadella pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018 (Sez. 1, n. 36940 del28/6/2022, e Sez. 1, n. 38401 del 6/5/2022).Il medesimo principio è stato costantemente ribadito dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 1, n. 43528 del 28/6/2023, Rv.285204, nonché Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Sez. 1, n. 49810del 15/9/2023 e Sez. 1, n. 49527 del 10/10/2023, decisioni tutte accomunatedall’affermazione secondo cui la diversificazione delle modalità di esercizio deldiritto alla cottura dei cibi è consentita soltanto ove risulti sorretta da concreteesigenze organizzative e di sicurezza, effettivamente riscontrabili nell’istitutopenitenziario interessato.Da ul t imo, ta le indir izzo ermeneut ico è stato r ibadi to daSez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, dep. 2026, Rv. 289296, secondo cui, in tema diordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istitutoche, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto dicottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regimedetentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione inspecifiche esigenze logistiche e organizzative.3. Alla luce di tali coordinate interpretative, il ricorso in esame si palesainfondato.L’ordinanza impugnata si sottrae, infatti, alle censure prospettate, avendoil Tribunale di sorveglianza fornito una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici. In particolare, il giudice del reclamo ha adeguatamente illustrato leragioni per le quali, presso la Casa circondariale di Novara, ai detenuti sottopostial regime differenziato è consentito l’utilizzo di fornelli e pentole nella fasciaoraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, evidenziando come talelimitazione risponda a specifiche esigenze di sicurezza interna e di organizzazionedel servizio penitenziario, correlate anche alla minore incisività dei controlli nelleore notturne e alla necessità di prevenire situazioni suscettibili di comprometterel’ordine e la sicurezza dell’istituto.Risulta, pertanto, correttamente escluso che la disciplina applicatapersegua finalità di aggravamento del trattamento detentivo speciale ovverodetermini una compressione arbitraria del diritto riconosciuto dallagiurisprudenza costituzionale e di legittimità, essendo invece sorretta da ragioniobiettive, specificamente individuate e congruamente richiamate nelprovvedimento impugnato.4. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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