CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 35291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefser--Un le conclusioni del PG,C„le.....xch"....-k-yne--: c\AA1, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] ntese avverso il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. L'ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale e, segnatamente: i) il ruolo di vertice assunto dal detenuto nel gruppo criminale di camorra denominato "Ascione-Papale", per il quale ha commesso diversi omicidi e gestiva il traffico degli stupefacenti, ruolo attestato fino al 2020; il) la piena operatività del sodalizio e la sua inalterata capacità di controllo del territorio di Ercolano, inferito dalle numerose e recenti operazioni giudiziarie indicate nel decreto ministeriale segnalate dalla DNA e dalla DDA di Napoli che, pur non riguardando personalmente il ricorrente in prima persona, attestano che il gruppo non è affatto disarticolato; iii) l'assenza di elementi di dissociazione, poiché i pur intercorsi colloqui con la DNA non hanno prodotto alcun elemento valutabile favorevolmente, tanto che la DNA si è espressa in senso favorevole all'applicazione del regime differenziato. Tali elementi sono stati, dunque, giudicati adeguatamente sintomatici ai fini della sottoposizione al regime speciale di restrizione. 2. Dantese, con il ministero dei suoi difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. la violazione del citato art. 41-bis e il vizio di motivazione apparente. L'ordinanza impugnata - secondo la tesi difensiva - anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e in parte smentiti dalle risultanze in atti - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente. A fronte delle circostanze evidenziate dal reclamante (risalente presenza sul territorio del ricorrente, detenuto dal 2010; assenza di notizie circa l'attuale operatività del clan Ascione-Papale - non rilevandosi né nel decreto ministeriale, né nel carteggio del Dap vicende successive al 2016 - e di incriminazioni successive all'inizio della detenzione; indicazioni da parte della DDA di Napoli in punto di indagini in corso sulle propalazioni di danese; contenuto neutro del parere della DDA in data 28 dicembre 2023; infine condotta carceraria regolare), il Tribunale si sarebbe limitato alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, replicando a dette censure in modo apodittico e assertivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 5 aprile 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato. 1.1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (SEz. 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che « non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione ha illustrato la posizione apicale assunta dal ricorrente nell'omonimo clan di camorra di riferimento ("Ascione-Papale") secondo quanto già giudizialmente accertato; ha evidenziato, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati nelle note della DNA e della DDA di Napoli che, pur non riguardando personalmente il ricorrente in prima persona, attestano che il gruppo è ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; ha menzionato, infine, il persistente stato di associato, poiché i colloqui preliminari finalizzati a un'eventuale collaborazione con la giustizia non hanno sortito alcun esito. Ebbene, rileva il Collegio come tale motivazione non sia scalfita dalle censure genericamente confutative, e controvalutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso. 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impug nata sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr