Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31531/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alle conclusioni scritte già rassegnate, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del RESPONSABILE CIVILE, il quale si è riportato alla memoria inviata precedentemente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale DIDU Stefano era stato assolto dal reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., contestatogli per avere, alla guida di un autoveicolo, mentre era in fase di sorpasso, su un tratto caratterizzato da linea tratteggiata, con colpa, consistita nell'avere impedito al pedone ai danni di YOUSEF Islam di completare l'attraversamento, in violazione dell'ad. 191, comma 2, codice strada, investito la persona offesa che riportava in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte in imputazione.

2. Le parti civili hanno proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e con riferimento a taluni punti specifici riguardanti il comportamento dei soggetti coinvolti e lo stato dei luoghi.

In particolare, la difesa non ha condiviso la valutazione delle prove testimoniali, dalle quali, a suo dire, non emergerebbe, come ritenuto dai giudici del gravame, la imprevedibilità dell'attraversamento da parte del pedone, essendosi il teste GATTI, che seguiva l'auto del DIDU, accorto dei due ragazzi (la persona offesa e il fratello), avendo avuto una visuale simile a quella del DIDU che lo precedeva di poco.

Inoltre, era anche emerso che la teste AINO, alla guida della vettura superata dal DIDU, era in fase di rallentamento al momento del sorpasso, circostan2a che avrebbe dovuto allertare il DIDU, atteso che su quella strada non c'erano incroci e, quindi, la ragione del rallentamento doveva ricondursi alla presenza di un ostacolo.

Sotto altro profilo, si contesta la valutazione di un'altra circostanza, la presenza cioè di un ponte sopraelevato, sul quale si erano trovati i due ragazzi, tale da imporre al conducente la maggiore attenzione che la conducente del veicolo antecedente aveva approntato.

Anche il contenuto delle consulenze sarebbe stato travisato dai giudici d'appello, laddove hanno affermato che la pensilina non era posta simmetricamente di fronte al ponte sopraelevato ed era coperta da vegetazione, le riproduzioni fotografiche avendo confermato l'irrilevanza di tale disallineamento, in assenza di prova del fatto che la pensilina fosse coperta da vegetazione.

Inoltre, i giudici d'appello avrebbero sopravvalutato il rispetto dei limiti di velocità da parte del DIDU, sottovalutando altri, più importanti fattori (il riferimento è: alla sostanziale identità di posizione e velocità dell'auto del DIDU rispetto a quella della AINO che il primo stava superando nel momento in cui il pedone apparve sulla carreggiata e al diverso comportamento tenuto dalla seconda; all'asserita prova della distrazione da parte del DIDU che avrebbe ridotto il suo tempo di reazione, contestandosi anche la valutazione dei risultati delle consulenze, delle quali contesta la convergenza sul punto specifico; infine, alla decisione di superare un veicolo che era in fase frenante).

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi d'inammissibilità del ricorso.

4. L'avv.

M. Clemente per il responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza.

5. L'avv.

G. Caly per DIDU Stefano ha rassegnato memoria difensiva, chidendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente grado di giudizio.

6. L'avv.

L. Fuardo per le parti civili ha rassegnato memoria scritta, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo nelle richieste di cui al ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte del gravame ha richiamato la dinamica dei fatti, ricostruita alla stregua del compendio acquisito, del quale ha dato una lettura del tutto conforme a quella del primo giudice, rispondendo alle censure proposte dalla parte civile con l'appello che ha ritenuto in realtà ripropositive delle iniziali ipotesi accusatorie, a fronte di una assoluzione che era conseguita alla corretta valutazione delle concordi indicazioni provenienti dai testimoni, dalle quali era emersa la imprevedibilità del comportamento della persona offesa, che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, in zona priva di strisce, mentre il DIDU era impegnato in una regolare manovra di soprasso.

Quel giudice, poi, ha ritenuto correttamente scrutinati elementi fattuali ai quali l'appellante aveva ricondotto la prevedibilità di un attraversamento pedonale (presenza di un ponte e di una fermata di pullman), evidenziando che la fermata del bus non era in realtà simmetricamente disposta di fronte al ponte pedonale, laddove la pensilina era poco visibile siccome coperta da vegetazione.

Il conducente del veicolo investitore, poi, aveva effettuato la manovra di sorpasso in un punto consentito e nel pieno rispetto dei limiti di velocità vigenti in quel tratto stradale, la stessa macchina soprassata avendo costituito un ostacolo alla completa visuale della strada, impedendogli, dunque, di avvistare per tempo il pedone.

Quanto al diverso comportamento di guida della AINO, conducente del veicolo sorpassato dal DIDU, la Corte ha precisato che la donna aveva percepito l'autovettura in fase di sorpasso nello stesso momento in cui si era resa conto del pedone, uscito all'improvviso da una zona verde dove non vi era segnaletica di alcun tipo, nella impossibilità, anche per questa conducente, di accorgersi della fermata del pullman all'altro lato della strada, all'epoca avvolta da vegetazione.

Pertanto, neppure la AINO aveva previsto l'attraversamento di un pedone in quel tratto stradale.

Anche il teste GATTI, che seguiva con l'auto quella del DIDU, aveva confermato che le vetture stavano procedendo a velocità contenuta, molto al di sotto dei limiti, e che il DIDU si era trovato il pedone di fronte all'improvviso, la persona offesa avendo attraversato quasi di corsa, senza dare al DIDU il tempo di frenare.

Nonostante il GATTI avesse avvistato i due ragazzi sul ponte pedonale, poi, la Corte ha spiegato che questi era a due macchine di distanza rispetto a quella del DIDU, in posizione, dunque, diversa e tale da non potersene dedurre l'avvistamento dei due pedoni anche da parte del DIDU.

Quanto alla velocità tenuta dalla vittima, poi, la Corte ha richiamato la descrizione del GATTI (il quale aveva visto il ragazzo attraversare di corsa, "a saltelli"), valutando il dato offerto dal consulente di parte civile, il quale aveva attestato tale velocità a 2,2 metri al secondo, con un tempo di percorrenza del tratto rilevante pari a 2,6-3 secondi che non erano stati sfruttati dal DIDU, secondo giudizio conforme di tutti i consulenti, per frenare.

Le posizioni degli esperti, invece, erano state diverse quanto alla posizione di soprasso del veicolo guidato dal DIDU, quanto a questa avendo la Corte ritenuto che l'agente avesse visto il pedone solo dopo aver sorpassato l'auto condotta dalla AINO, con conseguente riduzione dei tempi di reazione, conclusioni che la Corte ha agganciato al riferito testimoniale e alle risultanze delle consulenze.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Intanto, deve premettersi che la difesa ha censurato la valutazione del compendio probatorio, deducendo, attraverso l'evidenziata contraddittorietà e illogicità del ragionamento svolto, un vero e proprio travisamento delle prove esaminate.

Ciò consente di rilevare un difetto di fondo nelle censure articolate dalla difesa, con le quali si è inteso contestare la valutazione di quei dati fattuali, genericamente opponendosi la contraddittorietà e illogicità (neppure manifesta, unica rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), delle conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata, viceversa giustificate attraverso un ragionamento del tutto congruo, logico e non contradditi:orio.

Sul punto, pare risolutivo un rinvio ai principi consolidati sul tema della natura del sindacato di legittimità e della deducibilità del travisamento probatcrio, in caso di conformità delle decisioni di merito.

Quanto al primo profilo, deve ribadirsi che sono preclusi al vaglio della Corte di cassazione la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).

Nella specie, le doglianze riguardano valutazioni in fatto e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, ep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).Quanto, poi, ai limiti di deducibilità del vizio motivazionale per travisamento probatorio, la difesa ha omesso di considerare che, in caso di doppia conforme, la stessa è riconosciuta solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438).

Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all'esame, non ricorrono, ma riguarderebbero in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori isolatamente considerati.

In ogni caso, é inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (sez. 7 n. 12406 del 19/2/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali (anche ove richiamati in ricorso) per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in motivazione, sez. 7, n. 12406 del 2015 cit.).

5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio da DIDU Stefano che ne ha fatto richiesta che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità da DIDU Stefano, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge.

Deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alle conclusioni scritte già rassegnate, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAVIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del RESPONSABILE CIVILE, il quale si è riportato alla memoria inviata precedentemente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale DIDU Stefano era stato assolto dal reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., contestatogli per avere, alla guida di un autoveicolo, mentre era in fase di sorpasso, su un tratto caratterizzato da linea tratteggiata, con colpa, consistita nell'avere impedito al pedone ai danni di YOUSEF Islam di completare l'attraversamento, in violazione dell'ad. 191, comma 2, codice strada, investito la persona offesa che riportava in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte in imputazione. 2. Le parti civili hanno proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e con riferimento a taluni punti specifici riguardanti il comportamento dei soggetti coinvolti e lo stato dei luoghi. In particolare, la difesa non ha condiviso la valutazione delle prove testimoniali, dalle quali, a suo dire, non emergerebbe, come ritenuto dai giudici del gravame, la imprevedibilità dell'attraversamento da parte del pedone, essendosi il teste GATTI, che seguiva l'auto del DIDU, accorto dei due ragazzi (la persona offesa e il fratello), avendo avuto una visuale simile a quella del DIDU che lo precedeva di poco. Inoltre, era anche emerso che la teste AINO, alla guida della vettura superata dal DIDU, era in fase di rallentamento al momento del sorpasso, circostan2a che avrebbe dovuto allertare il DIDU, atteso che su quella strada non c'erano incroci e, quindi, la ragione del rallentamento doveva ricondursi alla presenza di un ostacolo. Sotto altro profilo, si contesta la valutazione di un'altra circostanza, la presenza cioè di un ponte sopraelevato, sul quale si erano trovati i due ragazzi, tale da imporre al conducente la maggiore attenzione che la conducente del veicolo antecedente aveva approntato. Anche il contenuto delle consulenze sarebbe stato travisato dai giudici d'appello, laddove hanno affermato che la pensilina non era posta simmetricamente di fronte al ponte sopraelevato ed era coperta da vegetazione, le riproduzioni fotografiche avendo confermato l'irrilevanza di tale disallineamento, in assenza di prova del fatto che la pensilina fosse coperta da vegetazione. Inoltre, i giudici d'appello avrebbero sopravvalutato il rispetto dei limiti di velocità da parte del DIDU, sottovalutando altri, più importanti fattori (il riferimento è: alla sostanziale identità di posizione e velocità dell'auto del DIDU rispetto a quella della AINO che il primo stava superando nel momento in cui il pedone apparve sulla carreggiata e al diverso comportamento tenuto dalla seconda; all'asserita prova della distrazione da parte del DIDU che avrebbe ridotto il suo tempo di reazione, contestandosi anche la valutazione dei risultati delle consulenze, delle quali contesta la convergenza sul punto specifico; infine, alla decisione di superare un veicolo che era in fase frenante). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi d'inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. M. Clemente per il responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza. 5. L'avv. G. Caly per DIDU Stefano ha rassegnato memoria difensiva, chidendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente grado di giudizio. 6. L'avv. L. Fuardo per le parti civili ha rassegnato memoria scritta, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo nelle richieste di cui al ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte del gravame ha richiamato la dinamica dei fatti, ricostruita alla stregua del compendio acquisito, del quale ha dato una lettura del tutto conforme a quella del primo giudice, rispondendo alle censure proposte dalla parte civile con l'appello che ha ritenuto in realtà ripropositive delle iniziali ipotesi accusatorie, a fronte di una assoluzione che era conseguita alla corretta valutazione delle concordi indicazioni provenienti dai testimoni, dalle quali era emersa la imprevedibilità del comportamento della persona offesa, che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, in zona priva di strisce, mentre il DIDU era impegnato in una regolare manovra di soprasso. Quel giudice, poi, ha ritenuto correttamente scrutinati elementi fattuali ai quali l'appellante aveva ricondotto la prevedibilità di un attraversamento pedonale (presenza di un ponte e di una fermata di pullman), evidenziando che la fermata del bus non era in realtà simmetricamente disposta di fronte al ponte pedonale, laddove la pensilina era poco visibile siccome coperta da vegetazione. Il conducente del veicolo investitore, poi, aveva effettuato la manovra di sorpasso in un punto consentito e nel pieno rispetto dei limiti di velocità vigenti in quel tratto stradale, la stessa macchina soprassata avendo costituito un ostacolo alla completa visuale della strada, impedendogli, dunque, di avvistare per tempo il pedone. Quanto al diverso comportamento di guida della AINO, conducente del veicolo sorpassato dal DIDU, la Corte ha precisato che la donna aveva percepito l'autovettura in fase di sorpasso nello stesso momento in cui si era resa conto del pedone, uscito all'improvviso da una zona verde dove non vi era segnaletica di alcun tipo, nella impossibilità, anche per questa conducente, di accorgersi della fermata del pullman all'altro lato della strada, all'epoca avvolta da vegetazione. Pertanto, neppure la AINO aveva previsto l'attraversamento di un pedone in quel tratto stradale. Anche il teste GATTI, che seguiva con l'auto quella del DIDU, aveva confermato che le vetture stavano procedendo a velocità contenuta, molto al di sotto dei limiti, e che il DIDU si era trovato il pedone di fronte all'improvviso, la persona offesa avendo attraversato quasi di corsa, senza dare al DIDU il tempo di frenare. Nonostante il GATTI avesse avvistato i due ragazzi sul ponte pedonale, poi, la Corte ha spiegato che questi era a due macchine di distanza rispetto a quella del DIDU, in posizione, dunque, diversa e tale da non potersene dedurre l'avvistamento dei due pedoni anche da parte del DIDU. Quanto alla velocità tenuta dalla vittima, poi, la Corte ha richiamato la descrizione del GATTI (il quale aveva visto il ragazzo attraversare di corsa, "a saltelli"), valutando il dato offerto dal consulente di parte civile, il quale aveva attestato tale velocità a 2,2 metri al secondo, con un tempo di percorrenza del tratto rilevante pari a 2,6-3 secondi che non erano stati sfruttati dal DIDU, secondo giudizio conforme di tutti i consulenti, per frenare. Le posizioni degli esperti, invece, erano state diverse quanto alla posizione di soprasso del veicolo guidato dal DIDU, quanto a questa avendo la Corte ritenuto che l'agente avesse visto il pedone solo dopo aver sorpassato l'auto condotta dalla AINO, con conseguente riduzione dei tempi di reazione, conclusioni che la Corte ha agganciato al riferito testimoniale e alle risultanze delle consulenze. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Intanto, deve premettersi che la difesa ha censurato la valutazione del compendio probatorio, deducendo, attraverso l'evidenziata contraddittorietà e illogicità del ragionamento svolto, un vero e proprio travisamento delle prove esaminate. Ciò consente di rilevare un difetto di fondo nelle censure articolate dalla difesa, con le quali si è inteso contestare la valutazione di quei dati fattuali, genericamente opponendosi la contraddittorietà e illogicità (neppure manifesta, unica rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), delle conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata, viceversa giustificate attraverso un ragionamento del tutto congruo, logico e non contradditi:orio. Sul punto, pare risolutivo un rinvio ai principi consolidati sul tema della natura del sindacato di legittimità e della deducibilità del travisamento probatcrio, in caso di conformità delle decisioni di merito. Quanto al primo profilo, deve ribadirsi che sono preclusi al vaglio della Corte di cassazione la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Nella specie, le doglianze riguardano valutazioni in fatto e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, ep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).Quanto, poi, ai limiti di deducibilità del vizio motivazionale per travisamento probatorio, la difesa ha omesso di considerare che, in caso di doppia conforme, la stessa è riconosciuta solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438). Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all'esame, non ricorrono, ma riguarderebbero in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori isolatamente considerati. In ogni caso, é inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (sez. 7 n. 12406 del 19/2/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali (anche ove richiamati in ricorso) per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in motivazione, sez. 7, n. 12406 del 2015 cit.). 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio da DIDU Stefano che ne ha fatto richiesta che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità da DIDU Stefano, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge. Deciso
Sentenza Cassazione n. 31531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris