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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 14961/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12277/2015 R.G. proposto da : AGENZIA delleENTRATE, domiciliat a in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che larappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila in R.G. n. 1/2009 depositatoil 26/11/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 21 settembre 2010, constatato il mancatoraggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta di concordato preventivo depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. l’ 11 dicembre 2009, dichiarava il fallimento della società.

Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronunciaveniva accolto dalla Corte d’appello di L’Aquila che, accertato che la proposta era stata approvata da creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto, revocava la sentenza dichiarativa e rimetteva gli atti al tribunale per la prosecuzione del procedimento di concordato.

2. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto del 21 marzo 2012, negava l’omologazione del concordato presentato da [OSCURATO:SOCIETA]..

Anche questa decisione, impugnata dalla società proponente, veniva riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che, con sentenza n. 702/2014, rilevato che non era state presentate opposizioni e che non ricorrevano ipotesi di non fattibilità giuridicao di manifesta non fattibilità economica del piano, rimetteva ancora una volta gli atti al tribunale.

3. A questo punto il giudice di primo grado, ritenuto che non fossero necessarie ulteriori verifiche, con decreto depositato in data 26 novembre 2014 omologava il concordato preventivo presentato da [OSCURATO:SOCIETA].

“ come risultante dalla coordinazione tra la proposta originaria, presentata in data 11 dicembre 2009, e le modifiche anteriori al voto depositate il 7 gennaio e il 23 febbraio 2010”.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal presidente delegato, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , e ritualmente comunicata, l’Agenzia ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, depositando poi memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 160, 161, 162, 177 e 180 l. fall., in quanto il tribunale ha omologato un testo difforme rispetto a quello proposto e approvato dalla maggioranza dei creditori, non rispettando la regola secondo cui il giudice non può sostituirsi alla volontà dei creditori e del debitore modificando i patti del concordato.

L’Agenzia ricorrente evidenzia in proposito che le condizioni concordatarie prese quale punto di riferimento nel provvedimento impugnato (modifiche del 7 gennaio 2010 e del 23 febbraio 2010) erano diverse da quelle previste dall’ulteriore istanza di transazione fiscale presentata in data 29 marzo 2010, rispetto alla quale essa, per il tramite dell’ufficio competente, aveva espresso parere favorevole, in quanto contenente le variazioni a cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate aveva subordinato l’accoglimento. 5.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, costituito dalla transazione fiscale così come modificata il 29 marzo 2010, sulla quale era stato raggiunto il consenso dei creditori in epoca successiva a quella presa come riferimento nel provvedimento impugnato. 5.3Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il tribunale – s econdo la ricorrente - non si sarebbe attenuto alla propria funzione di controllo della legalità della procedura, poiché, invece di limitarsi alla verifica della regolarità formale del concordato, sarebbe entrato nel merito della proposta, omologandone una difforme rispetto a quella approvata dalle parti.

6. Occorre in primo luogo dare atto della proponibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, ex art. 180, comma 3, l. fall., solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale» (Cass.32248/2021).

Il ricorso in esame pone, unicamente, proprio quest’ultimo tipo di questione, dato che lamenta che il tribunale abbia provveduto all’omologa della proposta concordataria senza tener conto dell’ultima modifica che la debitrice aveva apportato alla proposta e sulla quale i creditori ammessi al voto avevano manifestato il loro consenso. 6.1 Nessun vincolo pregiudicante – a parere di questo collegio - deriva poi dall’ordinanza n. 33345 resa da questa Sezione in data 21 dicembre 2018 in relazione al ricorso (R.G. 8519/2015)proposto da altro creditore contro il medesimo decreto di omologa.

In quel ricorso, infatti, la ricorrente aveva lamentato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 180 legge fall., per non avere il tribunale tenuto conto dell'ultima versione della proposta concordataria, depositata in cancelleria il 29/03/2010 e votata dai creditori chirografari in data 31/03/2010, nella quale il proprio credito di lavoro era stato indicato pari non più ad Euro 17.596,13 bensì ad Euro 30.778,18».

L’ordinanza appena citata ha ritenuto che una simile questione, concernente l’entità del diritto preteso dal singolo creditore, fosse inammissibile perché, una volta esauritasi, con l’omologazione, la procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo, l’entità del credito ed il privilegio che lo assiste, su cui operare poi la c.d. falcidia concordataria, costituisce materia di un ordinario giudizio di cognizione.

La predetta statuizione non involge in alcun modo la transazione fiscale, posto che la chiusura della procedura di concordato preventivo con il decreto di omologazione determina, ai sensi dell’art. 182-ter, comma 5, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis, la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi considerati dalla transazione.

Né è possibile ritenere, come nell’altro caso portato alla conoscenza di questa Corte, che l’accertamento della reale entità del credito possaavvenire in sede di cognizione.

Infatti, l'intervenuto accordo negoziale esclude che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della risoluzione del concordato (cfr. Cass. 13471/2022, Cass. 16755 /2020).

7. I motividi ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, sonoperò inammissibili. 7.1 La prima sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ha accertato l’avvenuto raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell’art. 177 l. fall. all’udienza del 31 marzo 2010.

Ciò nonostante, il tribunale, nell’illustrare il contenuto della proposta di concordato che andava ad omologare, ha fatto riferimento alla «proposta originaria depositata il 11/12/09» e alle «modifiche anteriori al voto depositate il 7/1 e 23/2/10».

Risulta dunque evidente che il tribunale non h a tenuto conto della transazione fiscale e della correlata modifica della domanda di concordato depositata dalla società debitrice (come le era consentito dal disposto dell’art. 175, comma 2, l. fall. all’epoca vigente)in data 29 marzo 2010, prima dell’inizio delle operazioni di voto. 7.2 L’Agenzia delle Entrate si duole della svista appena rappresentata –che è di carattere commissivo, in quanto in volge il contenuto della proposta sottoposta al voto a seguito delle modifiche apportate a quella originaria nel corso della procedura di concordato -sotto i diversi profili illustrati dai mezzi in esame.

Sennonché, pur dando per scontato che la svista non fosse emendabile attraverso il procedimento di cui all’art. 288 c.p.c., la complessiva doglianza, riguardando un punto non controverso del giudizio di omologa (svoltosi senza opposizioni) e lamentando che la decisione impugnata sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa, trovava il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che «è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale (v. p. es. per quest’ultima ipotesi i casi esaminati da Cass. 18 luglio 2008, n. 19924, e Cass. 14 novembre 2016, n. 23173), sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (p. es.

Cass., Sez.

Un., 23 gennaio 2009, n. 1666)» (così Cass., Sez.

U., 5792/2024, § 10.13) 8.La mancata costituzione in questa sede della compagine intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

La definizione del giudizio in difformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. esclude l’ applica bilità d ella disciplinaprevista dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12277/2015 R.G. proposto da : AGENZIA delleENTRATE, domiciliat a in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che larappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila in R.G. n. 1/2009 depositatoil 26/11/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 21 settembre 2010, constatato il mancatoraggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta di concordato preventivo depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. l’ 11 dicembre 2009, dichiarava il fallimento della società. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronunciaveniva accolto dalla Corte d’appello di L’Aquila che, accertato che la proposta era stata approvata da creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto, revocava la sentenza dichiarativa e rimetteva gli atti al tribunale per la prosecuzione del procedimento di concordato. 2. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto del 21 marzo 2012, negava l’omologazione del concordato presentato da [OSCURATO:SOCIETA].. Anche questa decisione, impugnata dalla società proponente, veniva riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che, con sentenza n. 702/2014, rilevato che non era state presentate opposizioni e che non ricorrevano ipotesi di non fattibilità giuridicao di manifesta non fattibilità economica del piano, rimetteva ancora una volta gli atti al tribunale. 3. A questo punto il giudice di primo grado, ritenuto che non fossero necessarie ulteriori verifiche, con decreto depositato in data 26 novembre 2014 omologava il concordato preventivo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. “ come risultante dalla coordinazione tra la proposta originaria, presentata in data 11 dicembre 2009, e le modifiche anteriori al voto depositate il 7 gennaio e il 23 febbraio 2010”. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal presidente delegato, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , e ritualmente comunicata, l’Agenzia ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, depositando poi memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 160, 161, 162, 177 e 180 l. fall., in quanto il tribunale ha omologato un testo difforme rispetto a quello proposto e approvato dalla maggioranza dei creditori, non rispettando la regola secondo cui il giudice non può sostituirsi alla volontà dei creditori e del debitore modificando i patti del concordato. L’Agenzia ricorrente evidenzia in proposito che le condizioni concordatarie prese quale punto di riferimento nel provvedimento impugnato (modifiche del 7 gennaio 2010 e del 23 febbraio 2010) erano diverse da quelle previste dall’ulteriore istanza di transazione fiscale presentata in data 29 marzo 2010, rispetto alla quale essa, per il tramite dell’ufficio competente, aveva espresso parere favorevole, in quanto contenente le variazioni a cui la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate aveva subordinato l’accoglimento. 5.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, costituito dalla transazione fiscale così come modificata il 29 marzo 2010, sulla quale era stato raggiunto il consenso dei creditori in epoca successiva a quella presa come riferimento nel provvedimento impugnato. 5.3Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il tribunale – s econdo la ricorrente - non si sarebbe attenuto alla propria funzione di controllo della legalità della procedura, poiché, invece di limitarsi alla verifica della regolarità formale del concordato, sarebbe entrato nel merito della proposta, omologandone una difforme rispetto a quella approvata dalle parti. 6. Occorre in primo luogo dare atto della proponibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, ex art. 180, comma 3, l. fall., solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale» (Cass.32248/2021). Il ricorso in esame pone, unicamente, proprio quest’ultimo tipo di questione, dato che lamenta che il tribunale abbia provveduto all’omologa della proposta concordataria senza tener conto dell’ultima modifica che la debitrice aveva apportato alla proposta e sulla quale i creditori ammessi al voto avevano manifestato il loro consenso. 6.1 Nessun vincolo pregiudicante – a parere di questo collegio - deriva poi dall’ordinanza n. 33345 resa da questa Sezione in data 21 dicembre 2018 in relazione al ricorso (R.G. 8519/2015)proposto da altro creditore contro il medesimo decreto di omologa. In quel ricorso, infatti, la ricorrente aveva lamentato la «violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 180 legge fall., per non avere il tribunale tenuto conto dell'ultima versione della proposta concordataria, depositata in cancelleria il 29/03/2010 e votata dai creditori chirografari in data 31/03/2010, nella quale il proprio credito di lavoro era stato indicato pari non più ad Euro 17.596,13 bensì ad Euro 30.778,18». L’ordinanza appena citata ha ritenuto che una simile questione, concernente l’entità del diritto preteso dal singolo creditore, fosse inammissibile perché, una volta esauritasi, con l’omologazione, la procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo, l’entità del credito ed il privilegio che lo assiste, su cui operare poi la c.d. falcidia concordataria, costituisce materia di un ordinario giudizio di cognizione. La predetta statuizione non involge in alcun modo la transazione fiscale, posto che la chiusura della procedura di concordato preventivo con il decreto di omologazione determina, ai sensi dell’art. 182-ter, comma 5, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis, la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi considerati dalla transazione. Né è possibile ritenere, come nell’altro caso portato alla conoscenza di questa Corte, che l’accertamento della reale entità del credito possaavvenire in sede di cognizione. Infatti, l'intervenuto accordo negoziale esclude che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della risoluzione del concordato (cfr. Cass. 13471/2022, Cass. 16755 /2020). 7. I motividi ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, sonoperò inammissibili. 7.1 La prima sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ha accertato l’avvenuto raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell’art. 177 l. fall. all’udienza del 31 marzo 2010. Ciò nonostante, il tribunale, nell’illustrare il contenuto della proposta di concordato che andava ad omologare, ha fatto riferimento alla «proposta originaria depositata il 11/12/09» e alle «modifiche anteriori al voto depositate il 7/1 e 23/2/10». Risulta dunque evidente che il tribunale non h a tenuto conto della transazione fiscale e della correlata modifica della domanda di concordato depositata dalla società debitrice (come le era consentito dal disposto dell’art. 175, comma 2, l. fall. all’epoca vigente)in data 29 marzo 2010, prima dell’inizio delle operazioni di voto. 7.2 L’Agenzia delle Entrate si duole della svista appena rappresentata –che è di carattere commissivo, in quanto in volge il contenuto della proposta sottoposta al voto a seguito delle modifiche apportate a quella originaria nel corso della procedura di concordato -sotto i diversi profili illustrati dai mezzi in esame. Sennonché, pur dando per scontato che la svista non fosse emendabile attraverso il procedimento di cui all’art. 288 c.p.c., la complessiva doglianza, riguardando un punto non controverso del giudizio di omologa (svoltosi senza opposizioni) e lamentando che la decisione impugnata sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa, trovava il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che «è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale (v. p. es. per quest’ultima ipotesi i casi esaminati da Cass. 18 luglio 2008, n. 19924, e Cass. 14 novembre 2016, n. 23173), sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (p. es. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 1666)» (così Cass., Sez. U., 5792/2024, § 10.13) 8.La mancata costituzione in questa sede della compagine intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. La definizione del giudizio in difformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. esclude l’ applica bilità d ella disciplinaprevista dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da