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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19922/2026

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a del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato quellaresa dal Tribunale di Agrigento in data 22 novembre 2023 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di condanna a pena di giustizia in relazione al reatodi cui all’art. 570-bis cod. pen., con la contestata recidiva reiterata; e ha disposto altresì larevoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza emessa il 2 marzo2020 ed irrevocabile il 5 settembre 2022, con la conseguente condanna al risarcimento deidanni nei confronti della costituita parte civile.2.

L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen.per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie separata e dei figliminori, avendo ripetutamente omesso di corrispondere il contributo al mantenimento, nellamisura fissata dal Tribunale civile di Agrigento con sentenza di separazione personale tra iconiugi pronunciata il 4 ottobre 2016.2.

Con il proposto ricorso l’imputato deduce i motivi di seguito riportati nei limiti di cuiall’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo, denuncia violazione di legge per improcedibilità dell’azione penale aisensi dell’art. 649 cod. pen.L’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata, posto che il ricorrente hariportato condanna per il medesimo titolo di reato nel procedimento R.G.

Trib. n. 1562/2020definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 800/2021 dell’aprile del 2021, irrevocabileil 12 ottobre 2021.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole anzitutto della erronea valutazionedelle prove, in specie del giudizio di attendibilità della parte civile e della conseguenteviolazione del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della personaoffesa, costituita parte civile ed erroneamente ritenuta attendibile, nonostante la marcataconflittualità che ha caratterizzato il rapporto con l’imputato, la mancata dimostrazione dellegravose spese asseritamente sostenute dalla stessa per la patologia del figlio minore, leriferite mediocri condizioni di vita con le difficoltà di sostentamento.Si deducono eccessività e sproporzione della somma liquidata a titolo di risarcimentodel danno in favore della parte civile, senza considerare le condizioni economiche scadutedell’imputato e in mancanza di elementi dimostrativi di un effettivo disagio del nucleofamiliare.Tali condizioni giustificavano, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed il contenimento nel minimo della pena.2.3.

Con il terzo motivo, si contesta che il riconoscimento della recidiva reiterata siastato motivato in termini assertivi, non essendosi evidenziati elementi significativi della piùaccentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’agente, in rapporto ai parametri dicui all’art. 133 cod. pen.2.4.

Con il quarto motivo, la difesa deduce che avrebbe dovuto essere riconosciuta lacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalle difficoltà economiche in cui versal’imputato.2.5.

Con il quinto motivo, la difesa deduce che la pena risulta eccessiva, mentreavrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto che il fatto è di nessunallarme sociale.

Essendo non proporzionata, essa non è in grado di assolvere alle funzionirieducativa e retributiva che le sono proprie.Avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, se del casoammettendo l’imputato alla chiesta rinnovazione della istruttoria, al fine di dimostrare le gravidifficoltà economiche che hanno inciso sulla continuità dell’adempimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in cuiha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è complessivamente inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Il primo motivo è generico, non supportato da documentazione relativa al diversoprocedimento e non devoluto in appello.

In ogni caso, la sentenza di primo grado, della quale quella impugnata costituisca ladoppia conforme, ha dato atto della piena sovrapponibilità della condotta contestata nelpresente giudizio e di quella oggetto del giudizio anteriore, celebrato innanzi al Tribunale diAgrigento, con riferimento al periodo dicembre 2018 - aprile 2021, ossia fino alla data dellasentenza di condanna di primo grado resa in quella sede, interruttiva della permanenza.Essendosi perimetrato il giudizio di responsabilità al periodo successivo, non ricorre laprospettata violazione del divieto di bis in idem. 3.Il secondo motivo risulta palesemente generico e declinato in fatto.Va premesso al riguardo che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazionedell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisitio acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione,fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono esseresuperati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte incui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).La credibilità della persona offesa e l’attendibilità del suo contributo dichiarativo sonostate, invero, adeguatamente vagliate, evidenziando la lineare coerenza del narrato, nelledue decisioni di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a formare ununitario corpo argomentativo.Non risponde a verità che le sue dichiarazioni costituiscono la prova esclusiva diresponsabilità, essendo corroborate da una pluralità di elementi di riscontro – che nonsarebbe stato neppure necessario acquisire, come affermato da univoca giurisprudenza diquesta Corte, a partire da Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01 – qualigli accertamenti eseguiti presso la Agenzia delle Entrate, che hanno dimostrato, a fronte diun inadempimento pressoché totale all’obbligo di contribuzione al mantenimento, le floridecondizioni reddituali dell’imputato, proprietario e detentore di svariati immobili, nonché legalerappresentante di società che vantano un cospicuo patrimonio e significative rendite dalocazione.

Si tratta, in ogni caso, di deduzione in questa sede non consentita, stante l'intangibilitàdella valutazione nel merito del risultato probatorio, costantemente affermata da questaCorte di legittimità.Eccede, difatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimitàè circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testoimpugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).In questa sede, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenutenella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio dimotivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica,all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede dimerito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto delladecisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 - 01)La sentenza ha poi correttamente puntualizzato come, venendo in rilievo un reatocorrelato all’inadempimento formale delle obbligazioni civilistiche, esso prescindadall’accertamento dello stato di bisogno della persona offesa, che non integra un elementocostitutivo della condotta e che incombeva sull’imputato dare prova di una oggettivaimpossibilità di adempiere, quale fattore esimente della sua responsabilità.Va ribadito il già consolidato principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighidi assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di farfronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e devealtresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità diintroiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello statoformale di disoccupazione dell'obbligato. (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 –01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condannaritenendo che l'impossibilità ad adempiere fosse stata correttamente esclusa a frontedell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa).

Di contro, alla luce del quadro ricostruttivo delineato nelle sentenze di merito, risultanodavvero prive di fondamento le reiterate deduzioni sulla impossidenza dell’imputato, e sullaeccessività del risarcimento, quantificato in 12.000,00 euro in favore delle persone offese, afronte di un inadempimento grave e protratto.

4. Altrettanto generiche risultano le deduzioni in tema di recidiva, essendo l’imputatogravato da una nutrita serie di precedenti per reati della stessa indole, anche di una certagravità, tra cui un fatto precedente per maltrattamenti nei confronti dei familiari, chedenotano – come precisato dalla Corte di appello - un negativo profilo personologico, che siesplica nelle relazioni c.d. strette, sicché il fatto per cui si procede appare essere espressivodi una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’agente.

Ad ulterioreriprova di ciò, esso ha costituito il presupposto per la revoca della sospensione condizionaledella pena.

5. Il quarto motivo, in tema di diniego del riconoscimento della particolare tenuità delfatto è aspecifico, non rapportandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che hadato atto della strutturale incompatibilità con la causa di non punibilità della condotta, percome contestata.

Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può esseredichiarata qualora venga reiteratamente omessa la corresponsione dell'assegno divorzile,configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento delbeneficio. (Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, P., Rv. 267040 – 01, con riguardo a fattispeciein tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori).Nello stesso senso si è precisato che la causa di esclusione della punibilità per laparticolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006,n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figliminori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio edessendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione.

L'omessoversamento dell'assegno integra, invero, un reato "a consumazione prolungata",caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridicotutelato (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, P., Rv. 278722 – 01)6.

Anche il quinto motivo censura in termini aspecifici valutazioni discrezionali nonarbitrarie espresse in riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui determinazionesoggiace agli indici commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.Vi è ampia ed approfondita motivazione a pag. 5 della sentenza sulle ragioni deldiniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di seri elementi di valutazioneriferiti al caso concreto che possano giustificarne la concessione e sulla assenza dipresupposti per mitigare il trattamento sanzionatorio - comunque benevolo – stantil’incidenza della condotta omissiva sulla sfera economica ed altresì morale dei figli el’assenza di segnali di ravvedimento.

Anche il preteso vizio di motivazione, apoditticamente affermato – e reiterato perciascuno dei motivi - non sussiste, essendo suscettibili di censura in sede di legittimitàsoltanto le statuizioni che siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e nonanche quelle sufficientemente motivate, come nel caso in scrutinio6.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento afavore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misuraindicata in dispositivo.Infine, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese sostenute per larappresentanza e difesa della costituita parte civile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato quellaresa dal Tribunale di Agrigento in data 22 novembre 2023 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di condanna a pena di giustizia in relazione al reatodi cui all’art. 570-bis cod. pen., con la contestata recidiva reiterata; e ha disposto altresì larevoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza emessa il 2 marzo2020 ed irrevocabile il 5 settembre 2022, con la conseguente condanna al risarcimento deidanni nei confronti della costituita parte civile.2. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen.per essersi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie separata e dei figliminori, avendo ripetutamente omesso di corrispondere il contributo al mantenimento, nellamisura fissata dal Tribunale civile di Agrigento con sentenza di separazione personale tra iconiugi pronunciata il 4 ottobre 2016.2. Con il proposto ricorso l’imputato deduce i motivi di seguito riportati nei limiti di cuiall’ art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo, denuncia violazione di legge per improcedibilità dell’azione penale aisensi dell’art. 649 cod. pen.L’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata, posto che il ricorrente hariportato condanna per il medesimo titolo di reato nel procedimento R.G. Trib. n. 1562/2020definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 800/2021 dell’aprile del 2021, irrevocabileil 12 ottobre 2021.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole anzitutto della erronea valutazionedelle prove, in specie del giudizio di attendibilità della parte civile e della conseguenteviolazione del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della personaoffesa, costituita parte civile ed erroneamente ritenuta attendibile, nonostante la marcataconflittualità che ha caratterizzato il rapporto con l’imputato, la mancata dimostrazione dellegravose spese asseritamente sostenute dalla stessa per la patologia del figlio minore, leriferite mediocri condizioni di vita con le difficoltà di sostentamento.Si deducono eccessività e sproporzione della somma liquidata a titolo di risarcimentodel danno in favore della parte civile, senza considerare le condizioni economiche scadutedell’imputato e in mancanza di elementi dimostrativi di un effettivo disagio del nucleofamiliare.Tali condizioni giustificavano, altresì, il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed il contenimento nel minimo della pena.2.3. Con il terzo motivo, si contesta che il riconoscimento della recidiva reiterata siastato motivato in termini assertivi, non essendosi evidenziati elementi significativi della piùaccentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’agente, in rapporto ai parametri dicui all’art. 133 cod. pen.2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce che avrebbe dovuto essere riconosciuta lacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalle difficoltà economiche in cui versal’imputato.2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce che la pena risulta eccessiva, mentreavrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, tenuto conto che il fatto è di nessunallarme sociale. Essendo non proporzionata, essa non è in grado di assolvere alle funzionirieducativa e retributiva che le sono proprie.Avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, se del casoammettendo l’imputato alla chiesta rinnovazione della istruttoria, al fine di dimostrare le gravidifficoltà economiche che hanno inciso sulla continuità dell’adempimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in cuiha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è complessivamente inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2. Il primo motivo è generico, non supportato da documentazione relativa al diversoprocedimento e non devoluto in appello. In ogni caso, la sentenza di primo grado, della quale quella impugnata costituisca ladoppia conforme, ha dato atto della piena sovrapponibilità della condotta contestata nelpresente giudizio e di quella oggetto del giudizio anteriore, celebrato innanzi al Tribunale diAgrigento, con riferimento al periodo dicembre 2018 - aprile 2021, ossia fino alla data dellasentenza di condanna di primo grado resa in quella sede, interruttiva della permanenza.Essendosi perimetrato il giudizio di responsabilità al periodo successivo, non ricorre laprospettata violazione del divieto di bis in idem. 3.Il secondo motivo risulta palesemente generico e declinato in fatto.Va premesso al riguardo che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazionedell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisitio acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione,fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono esseresuperati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte incui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).La credibilità della persona offesa e l’attendibilità del suo contributo dichiarativo sonostate, invero, adeguatamente vagliate, evidenziando la lineare coerenza del narrato, nelledue decisioni di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a formare ununitario corpo argomentativo.Non risponde a verità che le sue dichiarazioni costituiscono la prova esclusiva diresponsabilità, essendo corroborate da una pluralità di elementi di riscontro – che nonsarebbe stato neppure necessario acquisire, come affermato da univoca giurisprudenza diquesta Corte, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01 – qualigli accertamenti eseguiti presso la Agenzia delle Entrate, che hanno dimostrato, a fronte diun inadempimento pressoché totale all’obbligo di contribuzione al mantenimento, le floridecondizioni reddituali dell’imputato, proprietario e detentore di svariati immobili, nonché legalerappresentante di società che vantano un cospicuo patrimonio e significative rendite dalocazione. Si tratta, in ogni caso, di deduzione in questa sede non consentita, stante l'intangibilitàdella valutazione nel merito del risultato probatorio, costantemente affermata da questaCorte di legittimità.Eccede, difatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimitàè circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testoimpugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).In questa sede, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenutenella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio dimotivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica,all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede dimerito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto delladecisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 - 01)La sentenza ha poi correttamente puntualizzato come, venendo in rilievo un reatocorrelato all’inadempimento formale delle obbligazioni civilistiche, esso prescindadall’accertamento dello stato di bisogno della persona offesa, che non integra un elementocostitutivo della condotta e che incombeva sull’imputato dare prova di una oggettivaimpossibilità di adempiere, quale fattore esimente della sua responsabilità.Va ribadito il già consolidato principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighidi assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di farfronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e devealtresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità diintroiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello statoformale di disoccupazione dell'obbligato. (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 –01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condannaritenendo che l'impossibilità ad adempiere fosse stata correttamente esclusa a frontedell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa). Di contro, alla luce del quadro ricostruttivo delineato nelle sentenze di merito, risultanodavvero prive di fondamento le reiterate deduzioni sulla impossidenza dell’imputato, e sullaeccessività del risarcimento, quantificato in 12.000,00 euro in favore delle persone offese, afronte di un inadempimento grave e protratto. 4. Altrettanto generiche risultano le deduzioni in tema di recidiva, essendo l’imputatogravato da una nutrita serie di precedenti per reati della stessa indole, anche di una certagravità, tra cui un fatto precedente per maltrattamenti nei confronti dei familiari, chedenotano – come precisato dalla Corte di appello - un negativo profilo personologico, che siesplica nelle relazioni c.d. strette, sicché il fatto per cui si procede appare essere espressivodi una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell’agente. Ad ulterioreriprova di ciò, esso ha costituito il presupposto per la revoca della sospensione condizionaledella pena. 5. Il quarto motivo, in tema di diniego del riconoscimento della particolare tenuità delfatto è aspecifico, non rapportandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che hadato atto della strutturale incompatibilità con la causa di non punibilità della condotta, percome contestata. Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non può esseredichiarata qualora venga reiteratamente omessa la corresponsione dell'assegno divorzile,configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento delbeneficio. (Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, P., Rv. 267040 – 01, con riguardo a fattispeciein tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori).Nello stesso senso si è precisato che la causa di esclusione della punibilità per laparticolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006,n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figliminori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio edessendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. L'omessoversamento dell'assegno integra, invero, un reato "a consumazione prolungata",caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridicotutelato (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020, P., Rv. 278722 – 01)6. Anche il quinto motivo censura in termini aspecifici valutazioni discrezionali nonarbitrarie espresse in riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui determinazionesoggiace agli indici commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.Vi è ampia ed approfondita motivazione a pag. 5 della sentenza sulle ragioni deldiniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di seri elementi di valutazioneriferiti al caso concreto che possano giustificarne la concessione e sulla assenza dipresupposti per mitigare il trattamento sanzionatorio - comunque benevolo – stantil’incidenza della condotta omissiva sulla sfera economica ed altresì morale dei figli el’assenza di segnali di ravvedimento. Anche il preteso vizio di motivazione, apoditticamente affermato – e reiterato perciascuno dei motivi - non sussiste, essendo suscettibili di censura in sede di legittimitàsoltanto le statuizioni che siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e nonanche quelle sufficientemente motivate, come nel caso in scrutinio6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento afavore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misuraindicata in dispositivo.Infine, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese sostenute per larappresentanza e difesa della costituita parte civile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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