CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse il 7 luglio 2020 dalla Corte di Appello di Bologna e il 23 febbraio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Bologna. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che deduce la violazione di legge. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia erroneamente indicato la pena per reato più grave, pur correttamente individuato nella violazione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 accertata con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna 3. Il ricorso è fondato. Come si evince dal certificato del Casellario giudiziale, contenuto nel fasicolo processuale trasmesso a questa Corte, la pena inflitta del G.u.p. del Tribunale di Bologna nella sentenza in data 23 febbraio 2021 è diversa da quella posta dal provvedimento impugnato a base del calcolo della pena per il riconosciuto reato continuato. Non è, infatti, pari ad anni 1 mesi 8 reclusione ed euro 3.000 di multa, ma ad anni 3 di reclusione ed euro 12,000,00 di multa. Ne segue che la pena complessiva di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. risulta determinata in violazione del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che impone al giudice, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di individuare la misura della pena base su cui calcolare gli aumenti per i reati satellite in quella determinata dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave. 4. Deve pertanto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna - ufficio Gip che procederà ad un nuovo esame dell'istanza tenendo conto dei superiori rilievi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna - ufficio Gip. Così deciso in Roma, il 31 genna