CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 03196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso5699-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da delega in calce al ricorso introduttivo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta edifende ex lege; -controricorrente - Ric. 2020 n. 05699 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2190/2019 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2190/28/2019 con cui la CTR per la Puglia, Sez. staccata di Taranto, ha accolto l’appello erariale ritenendo legittimo l’atto impositivo emessodall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accertato una maggior plusvalenza di euro 12.544,43 derivante dalla cessione bonaria di un terreno agricolo. L’atto di cessione si inseriva in una procedura di esproprio ed era concluso dalla stessa ricorrente e dagli altri due comproprietari del terreno Cosimo e [OSCURATO:PERSONA]: ivi i tre comproprietari avevano concordato la suddivisione in tre parte del corrispettivo ricevuto. La CTR si discostava così dalla decisione cui era giunta la CTP, la quale aveva invece ritenuto illegittima la ripresa a tassazione sul presupposto che una parte della somma erogata corrispondeva all’indennità aggiuntiva di cui all’art. 37, co. 9, d.p.r. n. 327/2001, spettante al solo comproprietario e coltivatore diretto [OSCURATO:PERSONA] e come tale non soggetta a tassazione. Nel riformare la decisione di primo grado la CTR aveva ritenuto tassabile il corrispettivo ricevuto dalla contribuente che, non essendo coltivatore diretto, non vantava i requisiti necessari ai fini dell’esenzione. Invoca la cassazione della sentenza la contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Ric. 2020 n. 05699 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli a