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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35704/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. e~k--331a- E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA difensore della [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. che deposita.

Il difensore presente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano, in veste di giudice dell'impugnazione, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Avezzano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioniiconsistite in "frattura scomposta pluriframmentaria tibia dx", da cui derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

In particolare, nel percorrere la pista Panoramica di Ovindoli, gestita dalla predetta società, la donna perdeva il controllo degli sci e finiva contro un palo di legno posto a bordo pista, sprovvisto di protezione, e contro la rete di recinzione ad esso legatab quale, a sua volta, non risultava posizionata correttamente, così non impedendo alla persona offesa di scivolare nel dirupo sottostante.

All'imputato è ascritta la colpa di non aver adeguatamente protetto il palo con idonea imbottitura e di non aver regolato correttamente l'altezza della rete di protezione e/o, comunque, di avere omesso di adottare le necessarie cautele al fine di impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate prima dell'apertura delle piste e, dunque, prima della messa in sicurezza delle stesse.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 45 cod. pen., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto dell'esatta dinamica dei fatti e della condotta illegittima della persona offesa, la quale ha potuto accedere all'impianto di risalita in quanto indossava, senza averne titolo, la divisa da giudice di gara, così approfittando del fatto che l'impianto era stato aperto in anticipo per consentire la salita degli addetti alla gara.

La persona offesa, con altri, è salita a monte con la seggiovia per recarsi in un bar ivi situato ed ha liberamente scelto di tornare alla valle sciando, assumendosiposì i rischi di percorrere piste non ancora messe in sicurezza: non vi sarebbe, pertanto, alcun nesso causale tra l'accesso all'impianto prima dell'apertura e la scelta di scendere con gli sci, invece che con la seggiovia, percorrendo una pista chiusa e ancora non preparata per l'apertura.

Nell'orario di chiusura delle piste, il gestore non ha gli obblighi di protezione e prevenzione che ricadono su di lui durante l'orario di apertura al pubblico.

Deve poi tenersi conto che il comprensorio sciistico di Ovindoli è situato nel parco naturale regionale "[OSCURATO:PERSONA]", il che comporta che,all'interno delle zone di protezione, non si possano posizionare reti che disturbino o impediscano il passaggio degli animali.

É questo il motivo per cui, alla sera, le reti vengono alzate di un metro in modo da lasciare agli animali libero il passaggio; le reti, inoltre, vengono alzate e i materassi rimossi dopo la chiusura delle piste, perché durante la notte il livello del piano sciabile si modifica.

Al mattino quindi, prima dell'apertura del pubblico, gli addetti riposizionano le protezioni e le reti in modo da regolarne l'altezza in relazione al livello di piano sciabile.Scegliendo di scendere con gli sci, la persona offesa ha interrotto qualsiasi nesso causale tra l'evento e la condotta dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.Devono, infatti, ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente, che,se pur dedotte sotto il profilo di una violazione di legge (erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 45 cod. pen.), si traducono in realtà nella denuncia di vizi della motivazione.

Invero, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del citato art. 606 cod.proc.pen., rimanendo, in conseguenza, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione, quali quelli sollevati dal ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, sedovuti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti.

Così deciso il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. e~k--331a- E presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA difensore della [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. che deposita. Il difensore presente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano, in veste di giudice dell'impugnazione, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Avezzano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioniiconsistite in "frattura scomposta pluriframmentaria tibia dx", da cui derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni. In particolare, nel percorrere la pista Panoramica di Ovindoli, gestita dalla predetta società, la donna perdeva il controllo degli sci e finiva contro un palo di legno posto a bordo pista, sprovvisto di protezione, e contro la rete di recinzione ad esso legatab quale, a sua volta, non risultava posizionata correttamente, così non impedendo alla persona offesa di scivolare nel dirupo sottostante. All'imputato è ascritta la colpa di non aver adeguatamente protetto il palo con idonea imbottitura e di non aver regolato correttamente l'altezza della rete di protezione e/o, comunque, di avere omesso di adottare le necessarie cautele al fine di impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate prima dell'apertura delle piste e, dunque, prima della messa in sicurezza delle stesse. 2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 45 cod. pen., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto dell'esatta dinamica dei fatti e della condotta illegittima della persona offesa, la quale ha potuto accedere all'impianto di risalita in quanto indossava, senza averne titolo, la divisa da giudice di gara, così approfittando del fatto che l'impianto era stato aperto in anticipo per consentire la salita degli addetti alla gara. La persona offesa, con altri, è salita a monte con la seggiovia per recarsi in un bar ivi situato ed ha liberamente scelto di tornare alla valle sciando, assumendosiposì i rischi di percorrere piste non ancora messe in sicurezza: non vi sarebbe, pertanto, alcun nesso causale tra l'accesso all'impianto prima dell'apertura e la scelta di scendere con gli sci, invece che con la seggiovia, percorrendo una pista chiusa e ancora non preparata per l'apertura. Nell'orario di chiusura delle piste, il gestore non ha gli obblighi di protezione e prevenzione che ricadono su di lui durante l'orario di apertura al pubblico. Deve poi tenersi conto che il comprensorio sciistico di Ovindoli è situato nel parco naturale regionale "[OSCURATO:PERSONA]", il che comporta che,all'interno delle zone di protezione, non si possano posizionare reti che disturbino o impediscano il passaggio degli animali. É questo il motivo per cui, alla sera, le reti vengono alzate di un metro in modo da lasciare agli animali libero il passaggio; le reti, inoltre, vengono alzate e i materassi rimossi dopo la chiusura delle piste, perché durante la notte il livello del piano sciabile si modifica. Al mattino quindi, prima dell'apertura del pubblico, gli addetti riposizionano le protezioni e le reti in modo da regolarne l'altezza in relazione al livello di piano sciabile.Scegliendo di scendere con gli sci, la persona offesa ha interrotto qualsiasi nesso causale tra l'evento e la condotta dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile.Devono, infatti, ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente, che,se pur dedotte sotto il profilo di una violazione di legge (erronea applicazione degli artt. 590, 40 e 45 cod. pen.), si traducono in realtà nella denuncia di vizi della motivazione. Invero, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del citato art. 606 cod.proc.pen., rimanendo, in conseguenza, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione, quali quelli sollevati dal ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, sedovuti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso il 9 m
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