CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. - la sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 12 febbraio 2014, pronunciata dal Tribunale di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2014, causa intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio. 2. Valore ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nel motivo unico, una nullità di ordine processuale, derivante dalla tardiva notificazione a se medesimo dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, tenuta dinanzi al giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942-01), l'inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni liberi antecedenti il giorno dell'udienza, per l'avviso alle parti e ai difensori, determina una nullità a regime intermedio (e non una nullità assoluta, che presuppone la totale pretermissione della citazione), sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non eccepita in udienza dal difensore presente, di fiducia o d'ufficio. Nel caso di specie, nessuna eccezione difensiva fu al riguardo e per tempo formulata, come risulta dagli atti di causa, dal Collegio appositamente compulsati stante la natura processuale della doglianza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.i LO P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.