CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Rep. ORDINANZA CC. 16/11/2021 sul ricorso n. 9212-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ORISTANO, V.le [OSCURATO:PERSONA] 73 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza non definitiva n. 176/2015 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, depositata il M/01/2015, e di quella definitiva della stessa CORTE n. 704/2016, depositata il 3/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 13.3.2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2009, con cui il Tribunale di Oristano, su ricorso del geometra [OSCURATO:PERSONA], le aveva ingiunto di pagare la somma di C 49.857,91, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per le prestazioni professionali descritte nella parcella, approvata dal competente ordine professionale. A sostegno dell'opposizione deduceva che il Rullo aveva chiesto compensi per attività professionali (costruzioni con strutture in cemento armato) che non poteva compiere, in quanto sprovvisto del prescritto titolo, per cui l'atto di conferimento dell'incarico doveva ritenersi affetto da nullità, perché contrario a norme imperative. Inoltre, il Rullo non aveva eseguito la redazione del progetto di variante, predisposta ad altro professionista (ing. Marras). Il convenuto contestava il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto, essendosi limitato a chiedere compensi per attività che era stata ritenuta legittimamente svolta dal competente ordine professionale. Infatti, i compensi riguardavano la progettazione dell'opera, mentre i calcoli delle strutture in cemento armato erano stati eseguiti da un collega di studio, ing. Atzori. Con sentenza n. 56/2009 il Tribunale di Oristano accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Giudice affermava che la competenza dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, mentre per le opere civili che adottino strutture in cemento armato ogni competenza è riservata a ingegneri e architetti. Nella fattispecie, il Rullo aveva svolto attività professionale relativa a un progetto e alla direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato polifunzionale, nonché alla variazione, in corso d'opera, per ampliamento dei volumi, la liquidazione dei lavori e la redazione dello stato finale. Pertanto, il compenso per le prestazioni non era dovuto, ai sensi dell'art.2231 c.c., in quanto il Rullo non era iscritto all'albo degli ingegneri e degli architetti, oltre che ai sensi dell'art. 1418 c.c., considerata la nullità del conferimento degli incarichi per contrarietà a norme imperative. Avverso la sentenza proponeva appello il Rullo, al quale resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza non definitiva n. 176/2015, la Corte d'Appello di Cagliari accoglieva il gravame dichiarando che il geom. Rullo avesse diritto ai compensi professionali per l'attività svolta in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione all'incarico conferitogli e limitatamente alle prestazioni rientranti nelle competenze dei geometri, per la progettazione e direzione dei lavori, nonché per la variante disposta in corso d'opera. Con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio e conferiva a un CTU l'incarico di determinare il compenso spettante al professionista. Con sentenza definitiva n. 704/2016, depositata in data 3.10.2016, la Corte d'Appello di Cagliari condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo di C 39.126,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava compensate nella misura di 1/4 le spese dei due gradi di giudizio. Avverso entrambe le suddette sentenze propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. - In via preliminare, va rilevato che il difensore della società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto fallimento [con sentenza n. 1/2019 del 7.2.2019 del Tribunale di Oristano] della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; e che, in conseguenza di ciò ha chiesto l'interruzione del presente procedimento. 1.1. - L'istanza è inammissibile. 1.2. - Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (Cass. n. 3630 del 2021). 2. - Passando all'esame dei motivi, con l'unica censura la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2231 e 1418 c.c. e del R.D. 274/1929 e della legge n. 144/1949». Secondo la ricorrente, la Corte di merito riconoscendo la collegialità dell'incarico tra il geom. Rullo e l'ing. Atzori - aveva riconosciuto al geometra i compensi per la progettazione e la direzione dei lavori di un edificio che esulano dalle competenze dei geometri, violando gli artt. 2231 e 1418 c.c. 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - Come, infatti, si evince dalla sentenza non definitiva, la Corte d'appello - con apprezzamento in fatto qui insindacabile - ha riconosciuto i compensi per tutte le opere che rientrano nella competenza dei geometri, anche con riferimento al progetto di variante sottoscritto dal Rullo insieme all'Ing. Marras (cfr.pagg. 5 e 6). Per quanto, poi, riguarda la questione dell'incarico congiunto, trattasi di non già d'una questione o domanda nuova, quanto d'una mera difesa che non giustifica il rifiuto di accettazione del contraddittorio. 3. - Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo l'intimato Rullo svolto difese. P. Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]