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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2021

Cassazione n. 45949/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza, adito ex art.309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Matera con provvedimento del 11 giugno 2021 in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto trovato in possesso di sei involucri del peso complessivo di grammi 4,7 di cocaina, tre L. involucri di grammi 4 di marijuana, due pezzi di hashish per complessivi grammi 1,1, oltre che materiale vario per il confezionamento in dosi, taglierino con residuo di sostanza stupefacente e tre bilancini di precisione.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 272, 273 cod. proc. pen. quanto a gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente rileva come il Tribunale non abbia saputo fornire adeguata risposta in ordine al reato contestato, tenuto conto che, a fronte di una prospettata grave condotta, erano emersi elementi scarsamente positivi all'esito della perquisizione eseguita presso una casa a disposizione del Leone presso la quale era solito incontrarsi con la fidanzata, mentre aveva fornito adeguata spiegazione in ordine alla sostanza rinvenuta, deputata all'esclusivo uso personale e la cui fornitura era risalente ad alcuni mesi prima, periodo di pandemia in cui era difficoltoso effettuare un rifornimento.

La quantità minima della sostanza era resa palese all'esito dell'esame effettuato sulla stessa.

La difesa rimarca la stranezza dell'attività investigativa nei confronti del ricorrente che, nonostante avesse avuto modo di accertare un "via vai" da parte di persone presso l'abitazione familiare, abbia poi eseguito la perquisizione e rinvenuto lo stupefacente presso la casa a disposizione del medesimo in altro luogo.

Dalle indagini che la difesa effettuava verbalizzando le dichiarazioni di tre persone ex art. 391-bis cod. proc. pen., emergerebbe che la polizia giudiziaria aveva visto persone che si erano recate presso la abitazione del Leone per ragioni differenti rispetto all'ipotizzato acquisto di sostanza stupefacente.

Dichiarazioni a cui il Tribunale non ha assegnato alcuna rilevanza giudicando illogicamente che le persone sentite non fossero quelle viste dai Carabinieri.

Il rinvenimento di tre bilancini non sarebbe rilevante, in quanto oggetti non funzionanti, mentre privo di significato risulterebbe il rinvenimento indosso al ricorrente di euro 300, somma certamente compatibile con le condizioni economiche del ricorrente. 2.2 Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 274 e 292 cod. proc. pen. quanto ad esigenze cautelari e autonoma valutazione del giudice.

Il ricorrente censura la motivazione meramente apparente resa dal Tribunale in ordine alle esigenze cautelari.

La completa incensuratezza dell'indagato, dedito al lavoro come bracciante agricolo avrebbe dovuto far propendere per l'assenza di elementi da cui potersi evincere il pur ritenuto pericolo di recidiva che invece è stato fondato su dati meramente congetturali.

2.3. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. quanto a adeguatezza della misura.

2.4. Violazione dell'art. 27 cost. nella parte in cui detta norma prevede che l'imputato e considerato colpevole fino a prova contraria, precipitato che consente di ritenere necessaria una elevata probabilità circa la responsabilità penale.

2.5. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. per omessa trasmissione di tutti gli elementi probatori posti a supporto della misura cautelare con particolare riferimento a tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.

La difesa, all'udienza del 29 giugno 2021 celebratasi in camera di consiglio ex art. 309 cod. proc. pen., eccepiva la mancata trasmissione dell'esito della consulenza sulla sostanza stupefacente, relazione che era stata notificata alla difesa da parte dei Carabinieri il 21 giugno precedente.

Posto che il G.i.p. di Matera aveva fatto riferimento al materiale sequestrato, essendo la citata consulenza posta a fondamento degli elementi dell'accusa, doveva essere egualmente trasmessa.

Il mancato inoltro al Tribunale del riesame avrebbe comportato la perdita di efficacia della misura, dovendosi ritenere erronea la motivazione là dove ha ritenuto che non sussista lesione del diritto di difesa e che detta relazione non conterrebbe elementi decisivi a favore dell'incolpato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in ordine alle ritenute esigenze cautelari, circostanza che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata oltre che la cessazione di efficacia della misura attualmente in vigore.

2. Ragioni di carattere logico impongono la preliminare trattazione della questione di natura processuale posta con il quinto motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l'inefficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.

Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto che, seppure il G.i.p. e il Tribunale del riesame abbiano ritenuto rilevanti il sequestro del complessivo stupefacente, ciò non implica che la trasmissione degli accertamenti eseguiti sulla sostanza stupefacente rinvenuta predisposta dai Carabinieri del "LAAS" di Taranto e notificata alla difesa, possa qualificarsi come atto favorevole; corretto risulta quanto enunciato dal Collegio della cautela secondo cui è stato apprezzato non tanto la quantità della sostanza (che era quella emergente dal verbale di sequestro e non dalla relazione), quanto la complessiva valutazione degli ulteriori elementi, evenienza che faceva ritenere detto atto non decisivo.

3. Il primo ed il quarto motivo, complessivamente attinenti a censure rivolte alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato possono essere trattate congiuntamente.

Deve essere ribadito il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte secondo cui l'ordinanza, emessa in tema di misure cautelari personali, non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da ritenere prevalenti rispetto a quelli presi in esame dal giudice della cautela, perché considerati maggiormente plausibili, o perché ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, infatti, rilevabile in sede di legittimità limitatamente alla violazione di specifiche norme di legge ovvero in ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, criticità che nel caso sottoposto a scrutinio non si riscontra.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione fattuale di taluni elementi indiziari e una diversa e non consentita interpretazione delle risultanze di indagini, concentrando le censure sull' attività di polizia che ha condotto al sequestro ed al conseguente arresto, ponendo tra l'altro questa Corte al cospetto diretto degli elementi indiziari, operazione all'evidenza preclusa in sede di legittimità.

Ed invero, con motivazione sintetica il Tribunale di Potenza ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere il rinvenimento del ricorrente significativo della usuale attività di spaccio dello stupefacente, valorizzando, non solo e non tanto, la quantità di sostanza stupefacente, ma il rinvenimento di tre bilancini di precisione, di materiale per il confezionamento e l'aver deputato l'abitazione presa in locazione a luogo di occultamento della sostanza poi caduta in sequestro; elementi che sono stati apprezzati unitamente alle osservazione effettuate dai Carabinieri nei pressi della abitazione di residenza e che, con motivazione niente affatto illogica o apparente, hanno dato conto delle ragioni che facevano ritenere integrato il reato contestato.

Né risulta manifestamente illogico il rilievo del Tribunale del riesame in ordine all'irrilevanza delle dichiarazioni rese da soggetti ascoltati che avevano escluso di essersi recati presso l'abitazione del Leone per acquistare stupefacente, avendo il Tribunale spiegato che le persone viste dai carabinieri ben potessero essere altre non corrispondenti a quelle sentite dal difensore.

4. Fondato risulta il secondo motivo con cui viene censurata la ritenuta esistenza di esigenze cautelari.

Deve innanzitutto evidenziarsi come da accertamenti disposti dalla Cancelleria di questa Corte è emerso che il Leone è stato scarcerato da parte del G.i.p. del Tribunale di Matera con provvedimento del 18 agosto 2021 ed attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Tribunale, invero, con espressioni che risultano eccentriche rispetto alla condotta in concreto contestata ("dati fattuali rivelatori [...] di una indole orientata alla violazione dei precetti penali" ed ancora "la professionale attività di detenzione e cessione del narcotico e la scaltrezza dimostrata nell'aver adibito a base operativa un appartamento diverso dalla propria abitazione") e sopra in sintesi enunciate, non riesce ad evidenziare per quale motivo la figura del ricorrente, incensurato, e l'illecita detenzione di alcuni grammi di sostanza stupefacente, seppure di varia natura, realizzi il necessario concreto ed attuale pericolo di recidiva di reati della stessa specie, pericolo che viene supportato facendo ricorso a frasi stereotipate che esprimono concetti all'evidenza distanti dalla concreta condotta contestata al ricorrente.

5. L'accoglimento del motivo in ordine alle esigenze cautelari, che si ritengono insussistenti, rende inutile affrontare il motivo in tema di adeguatezza della misura, come detto, nelle more attenuata, con la necessità di annullare l'ordinanza impugnata e disporre la declaratoria di immediata cessazione della misura cautelare in esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone l'immediata cessazione della misura cautelare in esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza, adito ex art.309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Matera con provvedimento del 11 giugno 2021 in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto trovato in possesso di sei involucri del peso complessivo di grammi 4,7 di cocaina, tre L. involucri di grammi 4 di marijuana, due pezzi di hashish per complessivi grammi 1,1, oltre che materiale vario per il confezionamento in dosi, taglierino con residuo di sostanza stupefacente e tre bilancini di precisione. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di ricorso di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 272, 273 cod. proc. pen. quanto a gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente rileva come il Tribunale non abbia saputo fornire adeguata risposta in ordine al reato contestato, tenuto conto che, a fronte di una prospettata grave condotta, erano emersi elementi scarsamente positivi all'esito della perquisizione eseguita presso una casa a disposizione del Leone presso la quale era solito incontrarsi con la fidanzata, mentre aveva fornito adeguata spiegazione in ordine alla sostanza rinvenuta, deputata all'esclusivo uso personale e la cui fornitura era risalente ad alcuni mesi prima, periodo di pandemia in cui era difficoltoso effettuare un rifornimento. La quantità minima della sostanza era resa palese all'esito dell'esame effettuato sulla stessa. La difesa rimarca la stranezza dell'attività investigativa nei confronti del ricorrente che, nonostante avesse avuto modo di accertare un "via vai" da parte di persone presso l'abitazione familiare, abbia poi eseguito la perquisizione e rinvenuto lo stupefacente presso la casa a disposizione del medesimo in altro luogo. Dalle indagini che la difesa effettuava verbalizzando le dichiarazioni di tre persone ex art. 391-bis cod. proc. pen., emergerebbe che la polizia giudiziaria aveva visto persone che si erano recate presso la abitazione del Leone per ragioni differenti rispetto all'ipotizzato acquisto di sostanza stupefacente. Dichiarazioni a cui il Tribunale non ha assegnato alcuna rilevanza giudicando illogicamente che le persone sentite non fossero quelle viste dai Carabinieri. Il rinvenimento di tre bilancini non sarebbe rilevante, in quanto oggetti non funzionanti, mentre privo di significato risulterebbe il rinvenimento indosso al ricorrente di euro 300, somma certamente compatibile con le condizioni economiche del ricorrente. 2.2 Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 274 e 292 cod. proc. pen. quanto ad esigenze cautelari e autonoma valutazione del giudice. Il ricorrente censura la motivazione meramente apparente resa dal Tribunale in ordine alle esigenze cautelari. La completa incensuratezza dell'indagato, dedito al lavoro come bracciante agricolo avrebbe dovuto far propendere per l'assenza di elementi da cui potersi evincere il pur ritenuto pericolo di recidiva che invece è stato fondato su dati meramente congetturali. 2.3. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. quanto a adeguatezza della misura. 2.4. Violazione dell'art. 27 cost. nella parte in cui detta norma prevede che l'imputato e considerato colpevole fino a prova contraria, precipitato che consente di ritenere necessaria una elevata probabilità circa la responsabilità penale. 2.5. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. per omessa trasmissione di tutti gli elementi probatori posti a supporto della misura cautelare con particolare riferimento a tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. La difesa, all'udienza del 29 giugno 2021 celebratasi in camera di consiglio ex art. 309 cod. proc. pen., eccepiva la mancata trasmissione dell'esito della consulenza sulla sostanza stupefacente, relazione che era stata notificata alla difesa da parte dei Carabinieri il 21 giugno precedente. Posto che il G.i.p. di Matera aveva fatto riferimento al materiale sequestrato, essendo la citata consulenza posta a fondamento degli elementi dell'accusa, doveva essere egualmente trasmessa. Il mancato inoltro al Tribunale del riesame avrebbe comportato la perdita di efficacia della misura, dovendosi ritenere erronea la motivazione là dove ha ritenuto che non sussista lesione del diritto di difesa e che detta relazione non conterrebbe elementi decisivi a favore dell'incolpato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine alle ritenute esigenze cautelari, circostanza che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata oltre che la cessazione di efficacia della misura attualmente in vigore. 2. Ragioni di carattere logico impongono la preliminare trattazione della questione di natura processuale posta con il quinto motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l'inefficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto che, seppure il G.i.p. e il Tribunale del riesame abbiano ritenuto rilevanti il sequestro del complessivo stupefacente, ciò non implica che la trasmissione degli accertamenti eseguiti sulla sostanza stupefacente rinvenuta predisposta dai Carabinieri del "LAAS" di Taranto e notificata alla difesa, possa qualificarsi come atto favorevole; corretto risulta quanto enunciato dal Collegio della cautela secondo cui è stato apprezzato non tanto la quantità della sostanza (che era quella emergente dal verbale di sequestro e non dalla relazione), quanto la complessiva valutazione degli ulteriori elementi, evenienza che faceva ritenere detto atto non decisivo. 3. Il primo ed il quarto motivo, complessivamente attinenti a censure rivolte alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato possono essere trattate congiuntamente. Deve essere ribadito il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte secondo cui l'ordinanza, emessa in tema di misure cautelari personali, non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da ritenere prevalenti rispetto a quelli presi in esame dal giudice della cautela, perché considerati maggiormente plausibili, o perché ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, infatti, rilevabile in sede di legittimità limitatamente alla violazione di specifiche norme di legge ovvero in ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, criticità che nel caso sottoposto a scrutinio non si riscontra. Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione fattuale di taluni elementi indiziari e una diversa e non consentita interpretazione delle risultanze di indagini, concentrando le censure sull' attività di polizia che ha condotto al sequestro ed al conseguente arresto, ponendo tra l'altro questa Corte al cospetto diretto degli elementi indiziari, operazione all'evidenza preclusa in sede di legittimità. Ed invero, con motivazione sintetica il Tribunale di Potenza ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere il rinvenimento del ricorrente significativo della usuale attività di spaccio dello stupefacente, valorizzando, non solo e non tanto, la quantità di sostanza stupefacente, ma il rinvenimento di tre bilancini di precisione, di materiale per il confezionamento e l'aver deputato l'abitazione presa in locazione a luogo di occultamento della sostanza poi caduta in sequestro; elementi che sono stati apprezzati unitamente alle osservazione effettuate dai Carabinieri nei pressi della abitazione di residenza e che, con motivazione niente affatto illogica o apparente, hanno dato conto delle ragioni che facevano ritenere integrato il reato contestato. Né risulta manifestamente illogico il rilievo del Tribunale del riesame in ordine all'irrilevanza delle dichiarazioni rese da soggetti ascoltati che avevano escluso di essersi recati presso l'abitazione del Leone per acquistare stupefacente, avendo il Tribunale spiegato che le persone viste dai carabinieri ben potessero essere altre non corrispondenti a quelle sentite dal difensore. 4. Fondato risulta il secondo motivo con cui viene censurata la ritenuta esistenza di esigenze cautelari. Deve innanzitutto evidenziarsi come da accertamenti disposti dalla Cancelleria di questa Corte è emerso che il Leone è stato scarcerato da parte del G.i.p. del Tribunale di Matera con provvedimento del 18 agosto 2021 ed attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale, invero, con espressioni che risultano eccentriche rispetto alla condotta in concreto contestata ("dati fattuali rivelatori [...] di una indole orientata alla violazione dei precetti penali" ed ancora "la professionale attività di detenzione e cessione del narcotico e la scaltrezza dimostrata nell'aver adibito a base operativa un appartamento diverso dalla propria abitazione") e sopra in sintesi enunciate, non riesce ad evidenziare per quale motivo la figura del ricorrente, incensurato, e l'illecita detenzione di alcuni grammi di sostanza stupefacente, seppure di varia natura, realizzi il necessario concreto ed attuale pericolo di recidiva di reati della stessa specie, pericolo che viene supportato facendo ricorso a frasi stereotipate che esprimono concetti all'evidenza distanti dalla concreta condotta contestata al ricorrente. 5. L'accoglimento del motivo in ordine alle esigenze cautelari, che si ritengono insussistenti, rende inutile affrontare il motivo in tema di adeguatezza della misura, come detto, nelle more attenuata, con la necessità di annullare l'ordinanza impugnata e disporre la declaratoria di immediata cessazione della misura cautelare in esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone l'immediata cessazione della misura cautelare in esecuzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu