CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 10588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento inteso alla correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza-decisione della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, del 09/06/2022, sul ricorso n. 39974/2021 Reg. Gen., proposto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Re) il 16 marzo 1908; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 7 giugno 1969; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza-decisione pronunciata il 9 giugno 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 39974/2021 Reg. gen. Ricorsi, annullando la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2021, relativamente al trattamento sanzionatorio, e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul rilievo che la sentenza del 12 maggio 2021 è stata emessa, a sua volta, a seguito di precedente annullamento della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2018, disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 3 maggio 2020, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] sicché, essendo quell'ufficio giudiziario articolato su due sole sezioni penali, dal secondo annullamento sarebbe dovuto discendere il rinvio alla Corte di appello più vicina, invece che alla sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che già aveva trattato il procedimento e pronunziato la sentenza del 18 luglio 2018. 3. La richiesta non merita accoglimento, in quanto imperniata su un assunto che è stato da tempo smentito dalla giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, che ha chiarito come «In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo» (Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615 - 01; Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028 - 01; Sez. 6, n. 1142 del 30/03/1999, Leotta, Rv. 214748 - 01). La decisione che si pretende essere affetta da errore materiale appare, dunque, ineccepibile nella parte in cui individua il giudice del rinvio nella sezione penale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa da quella che ha adottato la sentenza del 12 maggio 2021, ad onta del fatto che tale sezione si fosse già occupata dell'impugnazione emettendo la sentenza del 18 luglio 2018, annullata dalla Corte di cassazione il 3 maggio 2020. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto dell'istanza ex art. 130 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta l'ista