CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermatol'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligodi soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientrante nelle categorie siadella pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011 siadella pericolosità generica ex art. 4 lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d. lgs.citato.2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo, con il quale contesta la ritenuta sussistenza dellapericolosità "qualificata" e la violazione del principio di non contraddizione traprocedimento penale e misura di prevenzione.Il ricorrente sostiene che la misura di prevenzione personale è stata applicataritenendo di particolare rilievo una condotta estorsiva, dalla quale, però, ilproposto è stato definitivamente assolto con sentenza pronunciata il 22 gennaio2026 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina.Ciò comporta che tale condotta non possa essere posta a fondamento dellamisura di prevenzione.Circa i fatti di partecipazione a un'associazione mafiosa e a un organismo dinarcotraffico, il relativo processo è tuttora pendente in primo grado presso ilTribunale di Latina, pertanto da esso non possono trarsi elementi a carico delproposto alla luce della presunzione di innocenza.3. Il ricorso è inammissibile.4. L'unico motivo proposto si espone a varie censure di inammissibilità.Anzitutto è inedito, poiché mira a contestare la pericolosità qualificata delproposto, quando invece, dinanzi al giudice di appello, si era soltanto posto indubbio il requisito della attualità.In secondo luogo il motivo è generico, poiché non indica come l'assoluzionedal reato di estorsione possa incidere sulla complessiva tenuta del decretoimpugnato, imperniato su fatti associativi riconducibili alle previsioni di cui agliartt. 416-bis cod. pen. e 74 T.U. stup.L'attuale pendenza del processo di cognizione per le condotte dipartecipazione ad associazione mafiosa e di narcotraffico è irrilevante, in quanto,con il decreto impugnato, il giudice della prevenzione, nella verifica dellapericolosità qualificata, ha svolto un autonomo vaglio degli «elementi di fatto»sulla cui base ha sviluppato il giudizio in ordine alla pericolosità sociale delricorrente nell’ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudiziodiverse da quelle proprie del processo penale.5. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]