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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 13741/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Potenza ri- gettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro pre- ventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Potenza il 18/2/2021 con cui era stato convalidato il sequestro urgenza disposto dalla PG il 4/2/2021 ed era stato contestualmente ordinato il sequestro preventivo del locale barberia "[OSCURATO:PERSONA] du Barber", sito in Potenza, a carico del Giordano per il reato di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90.

In sede di gravame cautelare la Difesa aveva dedotto: a. la tardività del deposito del decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dalla PG in via di urgenza; b. l'inefficacia del decreto di sequestro impugnato; c. l'assenza di motivazione sulla pertinenzialità tra l'immobile in sequestro ed il reato contesta- to.

I fatti possono essere sintetizzati come segue.

In data 4/2/2021, la PG perquisiva il negozio di barbiere sito in via del Gallitello n.ro 125 a Potenza, gestito da [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo, nell'ufficio e nel bagno annessi alla sala, più involucri, contenenti sostanza stupefacente - rivelatasi al narcotest essere cocaina- per un peso complessivo di grammi

807. Procedeva al sequestro dell'immobile, in via di urgenza, ex articolo 321 co. 3 bis cpp.

Il PM trasmetteva tempestivamente al GIP di Potenza, competente, la ri- chiesta di convalida e di sequestro preventivo.

Sulla stessa, il GIP provvedeva con proprio decreto emesso il 18/2/2021.

Il tribunale del riesame lucano confermava che la convalida del sequestro disposto ad iniziativa della PG era effettivamente tardiva, ma riteneva che il de- creto impugnato risultasse comunque efficace non essendo nel merito accoglibile la deduzione difensiva tesa a censurare il decreto oggetto di riesame in quanto non motivato circa l'esistenza del necessario nesso di pertinenza tra il reato per cui si procede e l'immobile sequestrato.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessa- ri per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. l'omessa o apparente motivazione circa la stabilità del rapporto di strumen- talità tra il locale gestito in affitto dall'indagato ed il reato ex art. 73 DPR 309/90 a questi contestato.

Il ricorrente ricorda che, con il terzo dei quattro motivi di riesame propo- sti, la Difesa aveva evidenziato l'assenza del nesso di pertinenzialità il tra locale sottoposto a sequestro rispetto al reato contestato a Giordano, in quanto non era stata dimostrato il collegamento stabile, permanente, duraturo, e non occasiona- le, tra il salone barberia gestito dall'indagato e l'attività di cessione a terzi di so- stanze stupefacenti.

Presupposto imprescindibile per la corretta applicazione della misura reale è, per l'appunto, che il bene sequestrato sia in rapporto di stabile e stretta perti- nenzialità con il reato contestato, altrimenti qualunque immobile nel quale viene esercitata attività illecita dovrebbe, automaticamente, essere sottoposto a se- questro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] richiamava, nei motivi di riesame, diversi e signifi- cativi spunti giurisprudenziali in materia, evidenziando l'assenza di elementi dai quali evincere il requisito della stabilità, nella odierna vicenda, nel rapporto tra locale ed attività di vendita di stupefacenti.

E sottolineava che già il G.I.P., nel provvedimento genetico della misura, non aveva spiegato il rapporto di stabile e permanente pertinenzialità tra il locale in cui Giordano svolge attività di parruc- chiere ed il reato a lui ascritto.

Il Tribunale del Riesame - ci si duole- non interviene in termini significati- vi sotto il profilo motivazionale, dal momento in cui ritiene che il vincolo di perti- nenzialità si evinca dal rinvenimento, all'interno del locale, degli strumenti, fina- lizzati alla preparazione delle singole dosi di sostanza stupefacente, da rivendere a terzi.

E non vi sono altri elementi sulla base dei quali il giudice del gravame cautelare motiva il rigetto dell'impugnazione avanzata dalla Difesa.

Il ricorrente evidenzia che, se passasse questo concetto, ogni volta in cui (ossia, nel 99% dei casi) viene rinvenuta sostanza stupefacente con accanto strumenti quali bilancini, forbici, setaccio, rotolo, il locale andrebbe sottoposto a sequestro preventivo; il che, in realtà, non accade nella prassi giudiziaria quoti- diana.

In ricorso si ricorda essere noto che non si va al di là di una motivazione meramente apparente qualora gli elementi posti a fondamento della pertinenzia- lità si fermino ad una soglia di interdipendenza fattuale ancor meno che occasio- nale e rasentino la categoria del collegamento semplicemente possibile, ed in quanto tali inidonei a configurare il necessario nesso pertinenziale presupposto del sequestro.

Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale del Riesame, se non completamente assente risulterebbe, quanto meno, apparente e, pertanto, meritevole di ferma censura in questa sede di legittimità, ove in passato si è già precisato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento il primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., non si estende sino al punto di attribuire ri- levanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e il reato.

Pertanto, non può ritenersi sussistente il requisito previsto dalla legge nel caso in cui un bene immobile venga occasionalmente utilizzato per commettere un reato o quando, comunque, non sia dimostrata il suo stabile impiego per realizzare condotte ille- cite.

Ed al momento della decisione in oggetto, sulla base delle risultanze inve- stigative, non è emerso che l'attività di deposito e cessione a terzi di stupefacenti fosse consolidata, stabile, o comunque risalisse ed epoca anteriore al 4/2/2021, quando Giordano è stato arrestato in flagranza di reato.

Non è da escludere, ad esempio, che gli strumenti rinvenuti nel locale servissero per l'attività di confe- zionamento della sostanza riferita esclusivamente a quella partita di droga, con- testualmente rinvenuta, ma mai fossero stati utilizzate in passato.

Per il ricorrente, è importante sottolineare, quale aspetto che si ritiene decisivo, che Giordano non fu destinatario di alcuna misura cautelare personale, bensì colto in flagranza di reato.

Si rileva che, poiché, in astratto, ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il Tribunale del Riesame, che conferma il sequestro a fini preventivi, è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri.

Questo genere di analisi - si lamenta- sarebbe stata completamente omessa nel provvedimento impugnato, malgrado i motivi di riesame, fin troppo articolati, investissero molteplici aspetti meritevoli di approfondimento.

Il ricorrente ribadisce che, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è fondamentale provare, fin dalla fase cautelare, la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità.

Mancherebbe tutto ciò nel caso di specie, in cui le indagini preliminari non hanno rilevato assolutamente nulla di pregresso rispetto al 4 febbraio scorso.

Il Tribunale del Riesame descrive il locale in cui Giordano svolge da circa sei anni l'attività di parrucchiere come un luogo stabilmente utilizzato per realiz- zare attività illecita, organizzato come vera e propria base logistica ed operativa per il confezionamento e la cessione di stupefacenti.

L'affermazione - ci si duole- è completamente priva di riscontri, anche so- lo a livello indiziario, in quanto l'arresto di Giordano è avvenuto in flagranza di reato e mai, prima del 4/2/2021, questi era stato attenzionato dalle forze dell'ordine (l'imputato è incensurato e privo di carichi pendenti).

Dalle risultanze delle indagini, a differenza di quanto sostenuto dal Tribu- nale del Riesame, emergerebbe che la vicenda è del tutto occasionale, isolata, circoscritta esclusivamente a quanto accaduto il 4/2/2021.

Non esisterebbe un solo elemento tale far ritenere il locale fosse stabil- mente utilizzato quale base logistica per l'attività di confezionamento e cessione di stupefacenti.

Mancherebbero del tutto, ad esempio, pregressi servizi di o.p.g., precedenti annotazioni di P.G., dichiarazioni rese da terzi quali assuntori di stu- pefacente o vicini che operano nei pressi del locale, in grado di delineare il pre- supposto essenziale per l'applicazione della misura reale.

E mancherebbe la pro- va, desumile, ad esempio, dall'analisi dei telefoni cellulari o delle immagini di vi- deosorveglianza del locale, che Giordano, prima della data in oggetto, avesse posto in essere condotte penalmente rilevanti.

Le deduzioni operate nella parte finale del provvedimento impugnato, cir- ca l'impiego del locale, in quanto luogo meno controllato dalle forze dell'ordine rispetto a parchi, strade, piazze, non avrebbero alcun fondamento e non sareb- bero in grado di motivare, adeguatamente, sotto il profilo giuridico il provvedi- mento cautelare.

Il Tribunale del Riesame - ci si duole- non si sofferma sugli aspetti sopra riassunti, ampiamente trattati e documentati dalla Difesa, difficilmente superabili alla luce dei dati oggettivi presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, sulla base dei quali non esiste una sola possibilità di ritenere stabile, permanente, du- raturo, consolidato il rapporto tra il locale barberia e la cessione a terzi di stupe- facenti della quale è accusato Giordano.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 co. 1, cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo c.d. impediti- vo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

L'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di ap- pello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

Tuttavia, la giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale no- zione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez.

Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato, come nel caso in esame, sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'af- fidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambi- gue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesa- me, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità am- ministrative).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto.

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus".

3. Ebbene, nel caso in esame, sussiste la lamentata violazione dell'art.321 cod. proc. pen. nei termini sopra delineati.

Ciò perché il ricorso alle norme generali in tema di sequestro preventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, vuole essere necessaria la presenza di una correlazione indefettibile tra il bene che si va a sequestrare e la commissione del reato, la quale sussiste, nel caso di un immobile, quando lo stesso non è soltanto il luogo dove si compie l'at- tività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indi- spensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20204 del 6/3/2007, D'Agostino, Rv. 236641; conf.

Sez. 4, n. 37993 del 21/6/2006, Chen, Rv. 235087; Sez. 5, n. 4775 del 5/11/1996, Lupo, Rv. 206401).In altra più recente e condivisibile pronuncia si è ribadito che il sequestro preventivo di un immobile, che sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'atti- vità criminosa, richiede l'esistenza di un'indefettibile correlazione tra l'immobile e la realizzazione dell'attività illecita, non essendo sufficiente che esso sia il luogo ove si compie l'attività illecita, in astratto realizzabile anche altrove (così Sez. 6, n. 36201 del 24/09/2010, Musacchio, Rv. 248635, relativa all'annullamento del provvedimento con cui era stato disposto il sequestro preventivo di uno studio legale; conf.

Sez. 4, n. 1859 del 16/12/2009 dep. 2010, Cirillo, Rv. 246039).

Va anche ricordato che, in relazione al diverso reato di agevolazione dolo- sa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico, l'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale, preve- dendo: a. al quarto comma, in caso di condanna, la pena accessoria della chiusu- ra temporanea dell'esercizio; b. al quinto comma, la possibilità che l'A.G. dispon- ga, nel corso del procedimento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell'esercizio; c. al sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio.

E si è precisato che si tratta, peraltro, di mi- sure che non precludono il ricorso alle norme generali in tema di sequestro pre- ventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, che sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costi- tuisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illeci- ta (Sez. 4, n. 20204 del 6/3/2007, D'Agostino, Rv. 236641).

4. Orbene - nella specie - mezzo indispensabile per l'attuazione e la pro- trazione della condotta illecita non può considerarsi "ex se", la barberia, in as- senza di altri elementi idonei ad avvalorare l'unicità e la indispensabilità di detti locali - in termini di indissolubile esclusiva e necessaria funzionalità per l'utile conseguimento degli obiettivi illeciti - intesi come luogo non aliunde sostituibile, al fine di realizzare e proseguire le condotte illecite costituite dal delitto di cui all'art. 73 Dpr 309/90.

La fattispecie è analoga a quella, più volte affrontat& da questa Corte di legittimità, dell'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, ove, anche ai fini della successiva confisca, è stato chiarito che non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un colle- gamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto fun- zionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del rea- to (cfr. Sez. 6, n. 24756 del 1/3/2007, Muro, Rv. 236973; conf.

Sez. 4, n.13298 del 30/1/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 5, n. 11949 del 14/1/2010, Mar- giotta, Rv. 246546; Sez. 3, n. 11603 del 6/3/2012, Criscuolo, Rv. 252496; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr, Rv. 252591; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001; Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, S, Rv. 270324; Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973).

E' necessario - va ribadito- uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di dife- sa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè leci- ta, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa.

5. Il provvedimento impugnato non adempie all'onere di spiegare l'inde- fettibile correlazione tra la barberia sequestrata e la realizzazione dell'attività il- lecita di cui all'art. 73 Dpr. 309/90.

Il Tribunale del Riesame di Potenza riconosce correttamente, nell'incipit della sua motivazione (pag. 4), che "non è dubbio che il sequestro preventivo dell'immobile, in cui è stata accertata una attività di detenzione illecita di droga, richieda un rapporto specifico, diretto e non occasionale di strumentalità tra il bene e l'impiego dello stesso per la consumazione del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990".

Osserva quindi che: "Nel caso di specie, risulta dalle indagini che il locale di barberia era stato adibito stabilmente a deposito di cocaina, in funzione della cessione della stessa agli assuntori.

La PG accertava infatti che il Giordano aveva organizzato il proprio esercizio in modo da garantire la rapida preparazio- ne delle singole dosi da vendere, avendo peraltro opportunamente parcellizzato Io stupefacente in più involucri.

Ciascuno di essi era prontamente disponibile per l'estrazione della necessaria quantità di narcotico, che veniva poi pesata con un bilancino di precisione e confezionata mediante il materiale plastico abitualmente usato a tal fine, pure predisposto dall' indagato.

Nei locali annessi alla sala di ac- coglienza dei clienti, l'indagato aveva collocato, oltre alla cocaina, molteplici og- getti e strumenti indispensabili per il confezionamento e lo smercio della sostan- za" (sempre a pag. 4).

L'ordinanza elenca poi quanto sequestrato: "All'interno de/locale uso ba- gno: un paio di forbici ed altro materiale, contenuto in una scatola per scarpe si- ta nel mobiletto dei detersivi ubicato ne! locale bagno (preingresso) sul lato de- stro rispetto la porta; un bilancino di precisione di colore grigio marchio Dia- mond; un setaccio in plastica di colore rosso; un rotolo di nastro adesivo di colo- re nero; un cucchiaino in plastica trasparente.

All'interno del locale uso ufficio:nr. 3 involucri rispettivamente di gr. 5,085 - 4,737 - 5,157, all'interno delle ta- sche di una giacca di tuta sita sull'appendiabiti situato dietro la porta; nr. 18 in- volucri del peso vario (0,522- 1,816 grammi), sui ripiani del mobiletto sito di fronte alla porta; nr. 20 involucri de peso vario (0,471 - 1,732 grammi), in un mobiletto sito sul lato destro rispetto alla porta; nr. 17 involucri del peso vario (0,529- 1,672 grammi), sul frigo sito nell'angolo lato sinistro rispetto alla porta; un rotolo di sacchetti in plastica per alimenti".

C'era, dunque - ed è di palmare evidenza- tutto l'armamentario consueto per poter dire che in quel luogo si detenesse una non banale quantità (807 grammi) di cocaina destinata allo spaccio.

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non opera un buon governo del principio di diritto, che pure aveva correttamente richiamato, in punto di neces- sarietà di un rapporto specifico, diretto e non occasionale di strumentalità tra il bene e l'impiego dello stesso per la consumazione del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

Ciò avviene quando, alquanto apoditticamente, afferma: "E' di palma- re evidenza che la presenza di una così completa predisposizione di mezzi non sia compatibile con l'utilizzo occasionale, a fini di detenzione e spaccio di stupe- facenti, dell'immobile in questione. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, non avrebbe por- tato e custodito nel suo locale un così ampio strumentario, con tutti i rischi che tale organizzazione doveva comportare, se avesse custodito solo estempora- neamente sostanze stupefacenti e eseguito qualche sporadica cessione della stessa.

Al contrario, la barberia era stata stabilmente organizzata come base di vendita del narcotico, avendo considerato che l'attività artigianale ivi esercitata consentiva il contatto riservato con gli acquirenti e l'elusione dei controlli che normalmente le ff.00. esercitano con efficacia nei luoghi pubblici (strade, piazze, parchi) ove viene eseguito solitamente lo spaccio".

In realtà, tale "palmare evidenza", che porta il tribunale potentino a rite- nere sussistente la necessaria strumentalità tra l'immobile in parola e la consu- mazione del delitto ascritto al Giordano, e quindi legittimo il disposto sequestro preventivo, attesa la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività criminale oggetto di contestazione, non appare sussistente, o, comunque, non ne viene dato adeguato conto in motivazione.

Ciò soprattutto alla luce del fatto che -come rileva fondatamente il ricor- rente- ogni accertamento si è limitato alla sola data del 4/2/2021.

Nessun elemento -se non quello congetturale legato alla quantità dello stupefacente, ai mezzi di confezionamento rinvenuti ed alle finalità elusive dei controlli- viene evidenziato per poter affermare che l'attività in questione fosse in essere da tempo e che la barberia ne costituisce il mezzo necessario - da sot- trarre al detentore- per poter evitare che in futuro l'attività proseguisse.6.

È noto che il vigente codice di rito non ha riprodotto per le misure cau- telari reali le condizioni sancite dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in conside- razione della natura e della funzione delle predette misure e del relativo oggetto.

Sicché tali misure prescindono totalmente da qualsiasi profilo di "colpevo- lezza", proprio perché la funzione preventiva non attiene all'autore del fatto cri- minoso, ma concerne solo il tasso di "pericolosità" di alcune cose in quanto si pongono con un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato.

Tale pertinenzialità postula che la libera disponibilità di tali cose possa co- stituire quella situazione di pericolo descritta dall'art. 321 co. 1 cod. proc. pen.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "nel caso di sequestro c.d. impeditivo, previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti- nente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevo- lare la commissione di altri reati", sicché si tratta di "uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il pos- sesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi", laddove "nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., il periculum si ricollega la "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella del- la res" (Sez.

Un., n. 29951 del 24/5/2004, Focarelli, Rv. 228163).

In altri termini, il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.

"presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un even- to antigiuridico" e va, pertanto, disposto: "...nelle situazioni in cui il non assog- gettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ov- vero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ul- teriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbo- no essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo colle- gato con le finalità di repressione del reato.

Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di ele- menti di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ov- vero alla agevolazione alla commissione di altri reati" (Sez.

Un., n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721).

7. Si tratta di un tema decisivo su cui il giudice del rinvio dovrà tornare e offrire un adeguato riscontro motivazionale nel caso in esame.

Anche nelle pronunce più recenti costituisce, infatti, ius receptum che, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (cfr. sul punto Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173, che ha annullato con rinvio il sequestro preventivo del veicolo utilizzato dall'im- putato in sole due occasioni per commettere il delitto di atti osceni).

Occorre, in altri termini, che sia dimostrata "con ragionevole certezza l'u- tilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede" (così Sez. 6, n. 56446 del 7/11/2018 Deodati, Rv. 274778, che ha annullato con rinvio il sequestro preven- tivo disposto su quote societarie senza valutare l'indisponibilità delle stesse per effetto della precedente sottoposizione dell'ente a misura interdittiva antimafia; conf.

Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928).

Va dunque riaffermato il principio che, in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il "periculum" rilevante al fine della adozione della misura caute- lare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma co- me concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale ri- spetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.

Inol- tre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene seque- strato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commes- so non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (vedasi anche Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).

Orbene in tale cornice, va ribadito che l'immobile ove si spaccia la droga non può ritenersi collegato - in modo automatico - da un nesso strumentale di- retto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra lo spacciatore ed il cliente e che può svolgersi in rn ‘ 9 luoghi diversi.

A meno che non possa provarsi che, in quelle condizioni di tempo e di luogo, il locale in questione non fosse facilmente sostituibile con altro.

8. Infine, tema non meno rilevante con cui il giudice del rinvio sarà chia- mato a confrontarsi è quello della proporzionalità dello strumento ablativo pre- scelto (cfr., in motivazione, la recente Sez.

Un., n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, seppure relativa al caso, diverso da quello in esame, del sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.) Si va ormai definitivamente consolidando il condivisibile principio che, in tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impo- ne al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevola- zione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (vedasi la recentissima Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 relativa ad una bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella di- sponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione).

Del tema della proporzionalità, concetto centrale del costituzionalismo contemporaneo, si è più volte occupato il giudice delle leggi, che ha definito il test di proporzionalità, utilizzato da molte delle giurisdizioni costituzionali euro- pee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell'Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell'Unione e degli Stati membri, come volto a "valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia ne- cessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (così Corte cost., sent. n. 1 del 2014).

In ordine al rapporto tra lo strumento scelto dal legislatore e le finalità da perseguire, nel linguaggio della Consulta tale categoria di valutazioni ha avuto ad oggetto sia la congruità e l'adeguatezza del mezzo rispetto al fine, sia l'idoneità e la necessità della soluzione adottata.

Così, ad esempio, in talune occasioni i giu- dici delle leggi fanno espresso riferimento al "test di ragionevolezza in ordine alla congruità tra mezzi e fini" (così Corte cost. sentenze nn. 267/2016 e 10/2015); in altri casi parlano, invece, di "adeguato rapporto tra mezzi e fini" (Corte cost.12 n. 169/2017); talvolta, infine, pongono in risalto l'esigenza che l'intervento legislativo sia "strettamente necessario alla tutela di quell'interesse" (Corte cost. n. 20/2017).

Con riferimento agli effetti, in concreto, delle disposizioni legislative im- pugnate, la Corte costituzionale, in altri termini, sempre più spesso, opera un'analisi costi-benefici, finalizzata a verificare che i sacrifici imposti ai diritti ed agli interessi coinvolti non risultino eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito ed ai vantaggi ad esso connessi.

In tale perimetro, il test di proporzionalità assume una valenza "di siste- ma", valenza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimi- tà, che, infatti, sottopone a detto scrutinio anche i provvedimenti applicativi di un sequestro, non solo quando lo stesso riveste natura di misura cautelare.

Come ricorda la richiamata Sez. 5 n. 17586/21, superando un risalente indirizzo che escludeva l'applicabilità del principio di proporzionalità alle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 16818 del 16/01/2007, Rosato, Rv. 236490), la giuri- sprudenza di legittimità si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al se- questro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno in- vasiva (cfr. Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509, in una fat- tispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un in- tero "dominio" intemet, in ragione della motivata impossibilità tecnica di oscura- re il singolo file lesivo del diritto d'autore; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché, in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979).

Come si è anticipato, il test di propor- zionalità è necessario per ogni tipo di sequestro, ma, naturalmente, i termini ri- spetto ai quali deve essere svolto il relativo scrutinio variano a seconda della na- tura e della funzione del tipo di sequestro in questione.

Dunque, costituisce ormai ius receptum che:

1. rispetto al sequestro probatorio, il principio di proporzionalità esige la ponderazione tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accer- tamento dei fatti oggetto delle indagini (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272538, in una fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo - in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio per il quale si procedeva - il sequestro in- discriminato di supporti telefonici e informatici a un giornalista, alla sua convi- vente ed alla sua ex moglie);2. con riferimento al sequestro conservativo, la valutazione di proporzio- nalità va, invece, operata tra il valore dei beni sequestrati e i crediti del richie- dente (Sez. 5, n. 19903 del 17/04/2009, Ciotta, Rv. 243944).

3. rispetto al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalen- te, il test di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare (Sez. 3, n. 39091 del 23/04/2013, Cian- frone, Rv. 257284).

4. infine, nel caso che più interessa in questa sede, perché è quello in esame, nel caso del sequestro preventivo c.d. impeditivo, "il giudice deve moti- vare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricor- rendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello di- sposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la fun- zionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare" (così Sez. 5, n. 8382 del 2013, Caruso, cit.), di talché è necessario verificare: "a) se l'aggravamento o la protra- zione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l'avente diritto della disponibilità della cosa; b) se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive" (Sez. 3, n. 12500 del 2011, dep. 2012, Sartori, cit.).

8. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Potenza che, nel rispetto dei principi dianzi indicati, dovrà procedere ad un nuovo esame che ponga rimedio al rilevato deficit argomentativo del provvedimento odierno, in particolare quanto al necessario rapporto di pertinenzialità tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Potenza ri- gettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro pre- ventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Potenza il 18/2/2021 con cui era stato convalidato il sequestro urgenza disposto dalla PG il 4/2/2021 ed era stato contestualmente ordinato il sequestro preventivo del locale barberia "[OSCURATO:PERSONA] du Barber", sito in Potenza, a carico del Giordano per il reato di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90. In sede di gravame cautelare la Difesa aveva dedotto: a. la tardività del deposito del decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dalla PG in via di urgenza; b. l'inefficacia del decreto di sequestro impugnato; c. l'assenza di motivazione sulla pertinenzialità tra l'immobile in sequestro ed il reato contesta- to. I fatti possono essere sintetizzati come segue. In data 4/2/2021, la PG perquisiva il negozio di barbiere sito in via del Gallitello n.ro 125 a Potenza, gestito da [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo, nell'ufficio e nel bagno annessi alla sala, più involucri, contenenti sostanza stupefacente - rivelatasi al narcotest essere cocaina- per un peso complessivo di grammi 807. Procedeva al sequestro dell'immobile, in via di urgenza, ex articolo 321 co. 3 bis cpp. Il PM trasmetteva tempestivamente al GIP di Potenza, competente, la ri- chiesta di convalida e di sequestro preventivo. Sulla stessa, il GIP provvedeva con proprio decreto emesso il 18/2/2021. Il tribunale del riesame lucano confermava che la convalida del sequestro disposto ad iniziativa della PG era effettivamente tardiva, ma riteneva che il de- creto impugnato risultasse comunque efficace non essendo nel merito accoglibile la deduzione difensiva tesa a censurare il decreto oggetto di riesame in quanto non motivato circa l'esistenza del necessario nesso di pertinenza tra il reato per cui si procede e l'immobile sequestrato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessa- ri per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. l'omessa o apparente motivazione circa la stabilità del rapporto di strumen- talità tra il locale gestito in affitto dall'indagato ed il reato ex art. 73 DPR 309/90 a questi contestato. Il ricorrente ricorda che, con il terzo dei quattro motivi di riesame propo- sti, la Difesa aveva evidenziato l'assenza del nesso di pertinenzialità il tra locale sottoposto a sequestro rispetto al reato contestato a Giordano, in quanto non era stata dimostrato il collegamento stabile, permanente, duraturo, e non occasiona- le, tra il salone barberia gestito dall'indagato e l'attività di cessione a terzi di so- stanze stupefacenti. Presupposto imprescindibile per la corretta applicazione della misura reale è, per l'appunto, che il bene sequestrato sia in rapporto di stabile e stretta perti- nenzialità con il reato contestato, altrimenti qualunque immobile nel quale viene esercitata attività illecita dovrebbe, automaticamente, essere sottoposto a se- questro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] richiamava, nei motivi di riesame, diversi e signifi- cativi spunti giurisprudenziali in materia, evidenziando l'assenza di elementi dai quali evincere il requisito della stabilità, nella odierna vicenda, nel rapporto tra locale ed attività di vendita di stupefacenti. E sottolineava che già il G.I.P., nel provvedimento genetico della misura, non aveva spiegato il rapporto di stabile e permanente pertinenzialità tra il locale in cui Giordano svolge attività di parruc- chiere ed il reato a lui ascritto. Il Tribunale del Riesame - ci si duole- non interviene in termini significati- vi sotto il profilo motivazionale, dal momento in cui ritiene che il vincolo di perti- nenzialità si evinca dal rinvenimento, all'interno del locale, degli strumenti, fina- lizzati alla preparazione delle singole dosi di sostanza stupefacente, da rivendere a terzi. E non vi sono altri elementi sulla base dei quali il giudice del gravame cautelare motiva il rigetto dell'impugnazione avanzata dalla Difesa. Il ricorrente evidenzia che, se passasse questo concetto, ogni volta in cui (ossia, nel 99% dei casi) viene rinvenuta sostanza stupefacente con accanto strumenti quali bilancini, forbici, setaccio, rotolo, il locale andrebbe sottoposto a sequestro preventivo; il che, in realtà, non accade nella prassi giudiziaria quoti- diana. In ricorso si ricorda essere noto che non si va al di là di una motivazione meramente apparente qualora gli elementi posti a fondamento della pertinenzia- lità si fermino ad una soglia di interdipendenza fattuale ancor meno che occasio- nale e rasentino la categoria del collegamento semplicemente possibile, ed in quanto tali inidonei a configurare il necessario nesso pertinenziale presupposto del sequestro. Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale del Riesame, se non completamente assente risulterebbe, quanto meno, apparente e, pertanto, meritevole di ferma censura in questa sede di legittimità, ove in passato si è già precisato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento il primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., non si estende sino al punto di attribuire ri- levanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e il reato. Pertanto, non può ritenersi sussistente il requisito previsto dalla legge nel caso in cui un bene immobile venga occasionalmente utilizzato per commettere un reato o quando, comunque, non sia dimostrata il suo stabile impiego per realizzare condotte ille- cite. Ed al momento della decisione in oggetto, sulla base delle risultanze inve- stigative, non è emerso che l'attività di deposito e cessione a terzi di stupefacenti fosse consolidata, stabile, o comunque risalisse ed epoca anteriore al 4/2/2021, quando Giordano è stato arrestato in flagranza di reato. Non è da escludere, ad esempio, che gli strumenti rinvenuti nel locale servissero per l'attività di confe- zionamento della sostanza riferita esclusivamente a quella partita di droga, con- testualmente rinvenuta, ma mai fossero stati utilizzate in passato. Per il ricorrente, è importante sottolineare, quale aspetto che si ritiene decisivo, che Giordano non fu destinatario di alcuna misura cautelare personale, bensì colto in flagranza di reato. Si rileva che, poiché, in astratto, ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il Tribunale del Riesame, che conferma il sequestro a fini preventivi, è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri. Questo genere di analisi - si lamenta- sarebbe stata completamente omessa nel provvedimento impugnato, malgrado i motivi di riesame, fin troppo articolati, investissero molteplici aspetti meritevoli di approfondimento. Il ricorrente ribadisce che, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è fondamentale provare, fin dalla fase cautelare, la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità. Mancherebbe tutto ciò nel caso di specie, in cui le indagini preliminari non hanno rilevato assolutamente nulla di pregresso rispetto al 4 febbraio scorso. Il Tribunale del Riesame descrive il locale in cui Giordano svolge da circa sei anni l'attività di parrucchiere come un luogo stabilmente utilizzato per realiz- zare attività illecita, organizzato come vera e propria base logistica ed operativa per il confezionamento e la cessione di stupefacenti. L'affermazione - ci si duole- è completamente priva di riscontri, anche so- lo a livello indiziario, in quanto l'arresto di Giordano è avvenuto in flagranza di reato e mai, prima del 4/2/2021, questi era stato attenzionato dalle forze dell'ordine (l'imputato è incensurato e privo di carichi pendenti). Dalle risultanze delle indagini, a differenza di quanto sostenuto dal Tribu- nale del Riesame, emergerebbe che la vicenda è del tutto occasionale, isolata, circoscritta esclusivamente a quanto accaduto il 4/2/2021. Non esisterebbe un solo elemento tale far ritenere il locale fosse stabil- mente utilizzato quale base logistica per l'attività di confezionamento e cessione di stupefacenti. Mancherebbero del tutto, ad esempio, pregressi servizi di o.p.g., precedenti annotazioni di P.G., dichiarazioni rese da terzi quali assuntori di stu- pefacente o vicini che operano nei pressi del locale, in grado di delineare il pre- supposto essenziale per l'applicazione della misura reale. E mancherebbe la pro- va, desumile, ad esempio, dall'analisi dei telefoni cellulari o delle immagini di vi- deosorveglianza del locale, che Giordano, prima della data in oggetto, avesse posto in essere condotte penalmente rilevanti. Le deduzioni operate nella parte finale del provvedimento impugnato, cir- ca l'impiego del locale, in quanto luogo meno controllato dalle forze dell'ordine rispetto a parchi, strade, piazze, non avrebbero alcun fondamento e non sareb- bero in grado di motivare, adeguatamente, sotto il profilo giuridico il provvedi- mento cautelare. Il Tribunale del Riesame - ci si duole- non si sofferma sugli aspetti sopra riassunti, ampiamente trattati e documentati dalla Difesa, difficilmente superabili alla luce dei dati oggettivi presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, sulla base dei quali non esiste una sola possibilità di ritenere stabile, permanente, du- raturo, consolidato il rapporto tra il locale barberia e la cessione a terzi di stupe- facenti della quale è accusato Giordano. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 co. 1, cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo c.d. impediti- vo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede, contro le ordinanze in materia di ap- pello e di riesame di misure cautelari reali, che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. Tuttavia, la giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale no- zione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato, come nel caso in esame, sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'af- fidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambi- gue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesa- me, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità am- ministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus". 3. Ebbene, nel caso in esame, sussiste la lamentata violazione dell'art.321 cod. proc. pen. nei termini sopra delineati. Ciò perché il ricorso alle norme generali in tema di sequestro preventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, vuole essere necessaria la presenza di una correlazione indefettibile tra il bene che si va a sequestrare e la commissione del reato, la quale sussiste, nel caso di un immobile, quando lo stesso non è soltanto il luogo dove si compie l'at- tività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indi- spensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20204 del 6/3/2007, D'Agostino, Rv. 236641; conf. Sez. 4, n. 37993 del 21/6/2006, Chen, Rv. 235087; Sez. 5, n. 4775 del 5/11/1996, Lupo, Rv. 206401).In altra più recente e condivisibile pronuncia si è ribadito che il sequestro preventivo di un immobile, che sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'atti- vità criminosa, richiede l'esistenza di un'indefettibile correlazione tra l'immobile e la realizzazione dell'attività illecita, non essendo sufficiente che esso sia il luogo ove si compie l'attività illecita, in astratto realizzabile anche altrove (così Sez. 6, n. 36201 del 24/09/2010, Musacchio, Rv. 248635, relativa all'annullamento del provvedimento con cui era stato disposto il sequestro preventivo di uno studio legale; conf. Sez. 4, n. 1859 del 16/12/2009 dep. 2010, Cirillo, Rv. 246039). Va anche ricordato che, in relazione al diverso reato di agevolazione dolo- sa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico, l'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale, preve- dendo: a. al quarto comma, in caso di condanna, la pena accessoria della chiusu- ra temporanea dell'esercizio; b. al quinto comma, la possibilità che l'A.G. dispon- ga, nel corso del procedimento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell'esercizio; c. al sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio. E si è precisato che si tratta, peraltro, di mi- sure che non precludono il ricorso alle norme generali in tema di sequestro pre- ventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, che sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costi- tuisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illeci- ta (Sez. 4, n. 20204 del 6/3/2007, D'Agostino, Rv. 236641). 4. Orbene - nella specie - mezzo indispensabile per l'attuazione e la pro- trazione della condotta illecita non può considerarsi "ex se", la barberia, in as- senza di altri elementi idonei ad avvalorare l'unicità e la indispensabilità di detti locali - in termini di indissolubile esclusiva e necessaria funzionalità per l'utile conseguimento degli obiettivi illeciti - intesi come luogo non aliunde sostituibile, al fine di realizzare e proseguire le condotte illecite costituite dal delitto di cui all'art. 73 Dpr 309/90. La fattispecie è analoga a quella, più volte affrontat& da questa Corte di legittimità, dell'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, ove, anche ai fini della successiva confisca, è stato chiarito che non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un colle- gamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto fun- zionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del rea- to (cfr. Sez. 6, n. 24756 del 1/3/2007, Muro, Rv. 236973; conf. Sez. 4, n.13298 del 30/1/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 5, n. 11949 del 14/1/2010, Mar- giotta, Rv. 246546; Sez. 3, n. 11603 del 6/3/2012, Criscuolo, Rv. 252496; Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr, Rv. 252591; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001; Sez. 3, n. 30133 del 5/4/2017, S, Rv. 270324; Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973). E' necessario - va ribadito- uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di dife- sa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè leci- ta, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa. 5. Il provvedimento impugnato non adempie all'onere di spiegare l'inde- fettibile correlazione tra la barberia sequestrata e la realizzazione dell'attività il- lecita di cui all'art. 73 Dpr. 309/90. Il Tribunale del Riesame di Potenza riconosce correttamente, nell'incipit della sua motivazione (pag. 4), che "non è dubbio che il sequestro preventivo dell'immobile, in cui è stata accertata una attività di detenzione illecita di droga, richieda un rapporto specifico, diretto e non occasionale di strumentalità tra il bene e l'impiego dello stesso per la consumazione del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990". Osserva quindi che: "Nel caso di specie, risulta dalle indagini che il locale di barberia era stato adibito stabilmente a deposito di cocaina, in funzione della cessione della stessa agli assuntori. La PG accertava infatti che il Giordano aveva organizzato il proprio esercizio in modo da garantire la rapida preparazio- ne delle singole dosi da vendere, avendo peraltro opportunamente parcellizzato Io stupefacente in più involucri. Ciascuno di essi era prontamente disponibile per l'estrazione della necessaria quantità di narcotico, che veniva poi pesata con un bilancino di precisione e confezionata mediante il materiale plastico abitualmente usato a tal fine, pure predisposto dall' indagato. Nei locali annessi alla sala di ac- coglienza dei clienti, l'indagato aveva collocato, oltre alla cocaina, molteplici og- getti e strumenti indispensabili per il confezionamento e lo smercio della sostan- za" (sempre a pag. 4). L'ordinanza elenca poi quanto sequestrato: "All'interno de/locale uso ba- gno: un paio di forbici ed altro materiale, contenuto in una scatola per scarpe si- ta nel mobiletto dei detersivi ubicato ne! locale bagno (preingresso) sul lato de- stro rispetto la porta; un bilancino di precisione di colore grigio marchio Dia- mond; un setaccio in plastica di colore rosso; un rotolo di nastro adesivo di colo- re nero; un cucchiaino in plastica trasparente. All'interno del locale uso ufficio:nr. 3 involucri rispettivamente di gr. 5,085 - 4,737 - 5,157, all'interno delle ta- sche di una giacca di tuta sita sull'appendiabiti situato dietro la porta; nr. 18 in- volucri del peso vario (0,522- 1,816 grammi), sui ripiani del mobiletto sito di fronte alla porta; nr. 20 involucri de peso vario (0,471 - 1,732 grammi), in un mobiletto sito sul lato destro rispetto alla porta; nr. 17 involucri del peso vario (0,529- 1,672 grammi), sul frigo sito nell'angolo lato sinistro rispetto alla porta; un rotolo di sacchetti in plastica per alimenti". C'era, dunque - ed è di palmare evidenza- tutto l'armamentario consueto per poter dire che in quel luogo si detenesse una non banale quantità (807 grammi) di cocaina destinata allo spaccio. Il provvedimento impugnato, tuttavia, non opera un buon governo del principio di diritto, che pure aveva correttamente richiamato, in punto di neces- sarietà di un rapporto specifico, diretto e non occasionale di strumentalità tra il bene e l'impiego dello stesso per la consumazione del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Ciò avviene quando, alquanto apoditticamente, afferma: "E' di palma- re evidenza che la presenza di una così completa predisposizione di mezzi non sia compatibile con l'utilizzo occasionale, a fini di detenzione e spaccio di stupe- facenti, dell'immobile in questione. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, non avrebbe por- tato e custodito nel suo locale un così ampio strumentario, con tutti i rischi che tale organizzazione doveva comportare, se avesse custodito solo estempora- neamente sostanze stupefacenti e eseguito qualche sporadica cessione della stessa. Al contrario, la barberia era stata stabilmente organizzata come base di vendita del narcotico, avendo considerato che l'attività artigianale ivi esercitata consentiva il contatto riservato con gli acquirenti e l'elusione dei controlli che normalmente le ff.00. esercitano con efficacia nei luoghi pubblici (strade, piazze, parchi) ove viene eseguito solitamente lo spaccio". In realtà, tale "palmare evidenza", che porta il tribunale potentino a rite- nere sussistente la necessaria strumentalità tra l'immobile in parola e la consu- mazione del delitto ascritto al Giordano, e quindi legittimo il disposto sequestro preventivo, attesa la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività criminale oggetto di contestazione, non appare sussistente, o, comunque, non ne viene dato adeguato conto in motivazione. Ciò soprattutto alla luce del fatto che -come rileva fondatamente il ricor- rente- ogni accertamento si è limitato alla sola data del 4/2/2021. Nessun elemento -se non quello congetturale legato alla quantità dello stupefacente, ai mezzi di confezionamento rinvenuti ed alle finalità elusive dei controlli- viene evidenziato per poter affermare che l'attività in questione fosse in essere da tempo e che la barberia ne costituisce il mezzo necessario - da sot- trarre al detentore- per poter evitare che in futuro l'attività proseguisse.6. È noto che il vigente codice di rito non ha riprodotto per le misure cau- telari reali le condizioni sancite dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in conside- razione della natura e della funzione delle predette misure e del relativo oggetto. Sicché tali misure prescindono totalmente da qualsiasi profilo di "colpevo- lezza", proprio perché la funzione preventiva non attiene all'autore del fatto cri- minoso, ma concerne solo il tasso di "pericolosità" di alcune cose in quanto si pongono con un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato. Tale pertinenzialità postula che la libera disponibilità di tali cose possa co- stituire quella situazione di pericolo descritta dall'art. 321 co. 1 cod. proc. pen. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "nel caso di sequestro c.d. impeditivo, previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti- nente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevo- lare la commissione di altri reati", sicché si tratta di "uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il pos- sesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi", laddove "nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., il periculum si ricollega la "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella del- la res" (Sez. Un., n. 29951 del 24/5/2004, Focarelli, Rv. 228163). In altri termini, il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. "presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un even- to antigiuridico" e va, pertanto, disposto: "...nelle situazioni in cui il non assog- gettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ov- vero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ul- teriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbo- no essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo colle- gato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di ele- menti di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ov- vero alla agevolazione alla commissione di altri reati" (Sez. Un., n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721). 7. Si tratta di un tema decisivo su cui il giudice del rinvio dovrà tornare e offrire un adeguato riscontro motivazionale nel caso in esame. Anche nelle pronunce più recenti costituisce, infatti, ius receptum che, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (cfr. sul punto Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173, che ha annullato con rinvio il sequestro preventivo del veicolo utilizzato dall'im- putato in sole due occasioni per commettere il delitto di atti osceni). Occorre, in altri termini, che sia dimostrata "con ragionevole certezza l'u- tilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede" (così Sez. 6, n. 56446 del 7/11/2018 Deodati, Rv. 274778, che ha annullato con rinvio il sequestro preven- tivo disposto su quote societarie senza valutare l'indisponibilità delle stesse per effetto della precedente sottoposizione dell'ente a misura interdittiva antimafia; conf. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928). Va dunque riaffermato il principio che, in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il "periculum" rilevante al fine della adozione della misura caute- lare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma co- me concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale ri- spetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inol- tre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene seque- strato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commes- so non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (vedasi anche Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881). Orbene in tale cornice, va ribadito che l'immobile ove si spaccia la droga non può ritenersi collegato - in modo automatico - da un nesso strumentale di- retto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra lo spacciatore ed il cliente e che può svolgersi in rn ‘ 9 luoghi diversi. A meno che non possa provarsi che, in quelle condizioni di tempo e di luogo, il locale in questione non fosse facilmente sostituibile con altro. 8. Infine, tema non meno rilevante con cui il giudice del rinvio sarà chia- mato a confrontarsi è quello della proporzionalità dello strumento ablativo pre- scelto (cfr., in motivazione, la recente Sez. Un., n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, seppure relativa al caso, diverso da quello in esame, del sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.) Si va ormai definitivamente consolidando il condivisibile principio che, in tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impo- ne al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevola- zione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (vedasi la recentissima Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 relativa ad una bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella di- sponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione). Del tema della proporzionalità, concetto centrale del costituzionalismo contemporaneo, si è più volte occupato il giudice delle leggi, che ha definito il test di proporzionalità, utilizzato da molte delle giurisdizioni costituzionali euro- pee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell'Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell'Unione e degli Stati membri, come volto a "valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia ne- cessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (così Corte cost., sent. n. 1 del 2014). In ordine al rapporto tra lo strumento scelto dal legislatore e le finalità da perseguire, nel linguaggio della Consulta tale categoria di valutazioni ha avuto ad oggetto sia la congruità e l'adeguatezza del mezzo rispetto al fine, sia l'idoneità e la necessità della soluzione adottata. Così, ad esempio, in talune occasioni i giu- dici delle leggi fanno espresso riferimento al "test di ragionevolezza in ordine alla congruità tra mezzi e fini" (così Corte cost. sentenze nn. 267/2016 e 10/2015); in altri casi parlano, invece, di "adeguato rapporto tra mezzi e fini" (Corte cost.12 n. 169/2017); talvolta, infine, pongono in risalto l'esigenza che l'intervento legislativo sia "strettamente necessario alla tutela di quell'interesse" (Corte cost. n. 20/2017). Con riferimento agli effetti, in concreto, delle disposizioni legislative im- pugnate, la Corte costituzionale, in altri termini, sempre più spesso, opera un'analisi costi-benefici, finalizzata a verificare che i sacrifici imposti ai diritti ed agli interessi coinvolti non risultino eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito ed ai vantaggi ad esso connessi. In tale perimetro, il test di proporzionalità assume una valenza "di siste- ma", valenza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimi- tà, che, infatti, sottopone a detto scrutinio anche i provvedimenti applicativi di un sequestro, non solo quando lo stesso riveste natura di misura cautelare. Come ricorda la richiamata Sez. 5 n. 17586/21, superando un risalente indirizzo che escludeva l'applicabilità del principio di proporzionalità alle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 16818 del 16/01/2007, Rosato, Rv. 236490), la giuri- sprudenza di legittimità si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al se- questro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno in- vasiva (cfr. Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509, in una fat- tispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un in- tero "dominio" intemet, in ragione della motivata impossibilità tecnica di oscura- re il singolo file lesivo del diritto d'autore; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché, in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979). Come si è anticipato, il test di propor- zionalità è necessario per ogni tipo di sequestro, ma, naturalmente, i termini ri- spetto ai quali deve essere svolto il relativo scrutinio variano a seconda della na- tura e della funzione del tipo di sequestro in questione. Dunque, costituisce ormai ius receptum che: 1. rispetto al sequestro probatorio, il principio di proporzionalità esige la ponderazione tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accer- tamento dei fatti oggetto delle indagini (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272538, in una fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo - in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio per il quale si procedeva - il sequestro in- discriminato di supporti telefonici e informatici a un giornalista, alla sua convi- vente ed alla sua ex moglie);2. con riferimento al sequestro conservativo, la valutazione di proporzio- nalità va, invece, operata tra il valore dei beni sequestrati e i crediti del richie- dente (Sez. 5, n. 19903 del 17/04/2009, Ciotta, Rv. 243944). 3. rispetto al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalen- te, il test di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare (Sez. 3, n. 39091 del 23/04/2013, Cian- frone, Rv. 257284). 4. infine, nel caso che più interessa in questa sede, perché è quello in esame, nel caso del sequestro preventivo c.d. impeditivo, "il giudice deve moti- vare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricor- rendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello di- sposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la fun- zionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare" (così Sez. 5, n. 8382 del 2013, Caruso, cit.), di talché è necessario verificare: "a) se l'aggravamento o la protra- zione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l'avente diritto della disponibilità della cosa; b) se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive" (Sez. 3, n. 12500 del 2011, dep. 2012, Sartori, cit.). 8. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Potenza che, nel rispetto dei principi dianzi indicati, dovrà procedere ad un nuovo esame che ponga rimedio al rilevato deficit argomentativo del provvedimento odierno, in particolare quanto al necessario rapporto di pertinenzialità tra
Decreto Cassazione n. 13741/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris