CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21440/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 119 R.G. n. 44001/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 340 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente - è inammissibile in quanto avente ad oggetto profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato: invero, la Corte d'appello, con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche, ha rilevato come - alla luce delle risultanze probatorie - fosse stato accertato tanto il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., essendo la condotta violenta e minacciosa del ricorrente finalizzata ad indurre l'autista a trasgredire la regola che impedisce l'accesso sull'autobus delle biciclette, quanto la coscienza e volontà del ricorrente di interrompere il pubblico servizio di circolazione fino a che non gli fosse consentito di salire (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso