CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 16.12.2020 all'esito di giudizio abbreviato e su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., esclusa la recidiva e l'aggravante dei futili motivi, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione in relazione al reato di lesioni aggravate da conseguenze permanenti e porto ingiustificato di arma da taglio, reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo stava tentando di difendere il figlio Giovanni dall'aggressione armata da parte dell'imputato, in seguito ad un diverbio tra loro, ed è stato attinto da questi al volto, riportando un esito cicatriziale con lieve retrazione cutanea a seguito di ferita causata dal coltello utilizzato per colpirlo. 2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, chiedendo che sia annullata la sentenza per vizio di motivazione carente, avuto riguardo alla volontarietà dell'azione dolosa nei confronti della vittima ed alla sussistenza della scriminante della legittima difesa, che emergerebbe dalle prove in atti e dalle dichiarazioni del figlio della vittima. Si propongono argomenti di censura relativamente anche all'aggravante dei futili motivi, che tuttavia è stata esclusa dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto sulla base di censure che si collocano al di fuori del perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondate. 2. Anzitutto deve ritenersi la manifesta infondatezza della doglianza, avendo il giudice d'appello fornito ampie ragioni, esplicite, sulla responsabilità del ricorrente, autore del ferimento al volto della vittima, commesso con un coltello, nel corso di un litigio durante il quale egli stava tentando di colpire il figlio di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha anche dato atto della correttezza dell'indicazione di esclusione delle circostanze aggravanti dei futili motivi e della recidiva, contenuta nella proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo, pertanto, la prospettiva che inutilmente oggi il ricorrente ripropone quanto all'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., doglianza, dunque, inammissibile perché priva di interesse. I giudici d'appello hanno, in tal modo, assicurato saldezza ulteriore alla motivazione sul cd. "patteggiamento" o "concordato" in appello, tenuto conto anche che, per Grà 4. orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, ord. n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853 che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con i quali si deducevano la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, la prima sentenza, anche sulla sussistenza di una circostanza aggravante). E nel caso di specie, vi è stata rinuncia implicita ai motivi riguardanti la responsabilità, con accoglimento della proposta di concordata limitata all'esclusione della recidiva e dell'altra aggravante dei futili motivi pure contestata. In ogni caso, quanto alla evocata accidentalità e non volontarietà dell'aggressione e del ferimento della vittima da parte del ricorrente, il quale — secondo la ricostruzione in fatto - stava dirigendo il suo colpo nei confronti del figlio della persona offesa, il Collegio rammenta che il delitto di lesioni aggravate contestato all'imputato è stato commesso con aberratio ictus, sicchè, ai sensi dell'art. 82 cod. pen., l'agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di lesioni in danno di persona diversa da quella colpita (cfr. Sez. 5, n. 2146 del 14/12/1999, dep. 2020, Vito, Rv. 215478; Sez. 5, n. 12330 del 28/5/1990, Moschetti, Rv. 185288, in tema di omicidio preterintenzionale). La condotta, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta, essendo rivolta a procurare lesioni, modificandosi soltanto la persona il cui bene- interesse dell'incolumità individuale viene attinto (cfr. Sez. 1, n. 37272 del 3/6/2021, Vivenzio, Rv. 282043). Anche in tema di lesioni aggravate, dunque, deve essere ribadito il principio secondo cui l'art. 82 cod. pen., che disciplina l'aberratio ictus, prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato, nel senso che il reato, invece di offendere il bene- interesse cui l'offesa era diretta, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, sicchè, in rapporto alla persona offesa per errore sussiste ugualmente il dolo, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra (oppure l'offesa per errore anche di un'altra persona) non vale a mutare la direzione della volontà (Sez. 1, n. 15990 del 6/4/2006, Muca, Rv. 234132). Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost.3 n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] IogAnna Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE P