CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 01070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpe ha concluso chiedendo ei24", (i2m) 12-12 9-9 •ìtp. eZu,k• aide4itm ':,e o il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Sciacca che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolto il predetto per non aver commesso il fatto. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo interpone ricorso per cassazione dolendosi, con un unico motivo, del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto di una circostanza determinante ai fini della delibazione della fondatezza dei capo di accusa, ovvero del concorso nel delitto contestato all'odierno ricorrente di [OSCURATO:PERSONA], convivente di D'[OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente con rito abbreviato con sentenza del 1.3.3017 del Tribunale di Sciacca e assolta, tra l'altro, anche dal medesimo furto contestato al D'Angelo nel presente procedimento, perché non punibile per avere agito in stato di necessità in quanto costretta dal D'Angelo ( che l'aveva minacciata ). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha chiesto anch'egli rigettarsi il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. In realtà, la pronuncia di cui fa cenno il ricorso del Procuratore Generale non fu depositata all'udienza di appello, come ammette lo stesso ricorrente, di talchè questi ora non può dolersi della mancata valutazione da parte della corte territoriale delle circostanze in essa contenute. Né potrebbe ritenersi che incombesse sulla corte di appello l'obbligo, come pure si assume testualmente in ricorso, di procedere alla riapertura dell'istruzione dibattimentale in quanto l'esito dell'altro procedimento - della cui pendenza il giudice non poteva non rendersi conto dal momento che il reato di furto risulta contestato al D'Angelo in concorso con la Abate - costituiva circostanza assolutamente necessaria ai fini del decidere; in mancanza di elementi precisi riguardo a tale esito, non avuti a disposizione dalla corte territoriale in assenza della pronuncia assolutoria della Abate, la sola pendenza dell'altro procedimento a carico della coimputata non poteva certo costituire motivo di approfondimento istruttorio da parte della corte territoriale, in mancanza peraltro di una formale, specifica, richiesta di parte che ne rappresentasse la necessità, che, alla stregua dello stesso ricorso del Procuratore Generale, non risulta intervenuta ( il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse coimputata del D'Angelo era peraltro - come fatto notare dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dato noto alle parti tutte fin dall'esercizio dell'azione penale sicché una eventuale audizione di [OSCURATO:PERSONA] ben poteva essere richiesta nel corso del procedimento 774/2017 RGNR a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], citato a giudizio con decreto del 11.2.2015, processo definito in primo grado con sentenza 6.12.2017. Allo stesso modo l'acquisizione della sentenza pronunziata il giorno 1.3.2014, depositata il 13 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. 1048/2C)14, ben avrebbe potuto essere acquisita su richiesta di parte nel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] poiché depositata ben prima dell'inizio del dibattimento a suo carico ). 5. In ragione delle considerazioni sin qui sviluppate il ricorso del Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Corte Su