CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 24669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 giugno 2019, con la quale l'imputata era stata condannata - ritenuto sussistente il vincolo della continuazione - alla pena di mesi due di reclusione e 900,00 euro di multa, per avere, in violazione dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463 del 1983, omesso i versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché le trattenute ex artt. 20, 21 e 22 della legge n. 153 del 1969, per complessivi euro 16.270,17, omettendo peraltro di provvedervi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo quanto sostenuto dalla difesa, i giudici d'appello avrebbero negato la sospensione de qua sulla base dei precedenti dell'imputata, i quali non legittimerebbero una prognosi negativa di non recidivanza, trattandosi di tre decreti penali di condanna emessi per fatti risalenti e commessi tra gli anni 2012 e 2014, peraltro con pene assai miti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare la stessa censura già formulata con i motivi di appello e non accolta dalla Corte territoriale. Infatti, Come ben evidenziato dai giudici di appello, l'imputata è recidiva specifica, circostanza che legittima la prognosi negativa di non recidivanza, proprio alla luce dei numerosi e specifici precedenti, che fanno emergere la sua negativa personalità. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q. r411 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P