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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 13679/2026

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a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti rispetto alla recidiva, alla misura di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Caltagirone il 6 e il 16 giugno 2015, il 31/08/2015 e il 04/09/2015; [OSCURATO:PERSONA] che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che quanto alla prima censura riguardo all'inutilizzabilità del verbale di arresto/la Corte territoriale ne ha evidenziato il solo contenuto descrittivo e il motivo di ricorso non indica quale profilo valutativo infici l'utilizzabilità dell'atto; che il secondo motivo di ricorso mira ad un'inammissibile rivalutazione nel merito delle modalità delle condotte, già negativamente apprezzate dalla Corte territoriale, e si fonda su un'interpretazione del testo della disposizione incriminatrice, che, come già si spiega nel provvedimento impugnato, non trova riscontro negli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità; che il terzo motivo/ riguardo alla recidiva/contesta una motivazione che poggia su un complessivo esame delle condotte precedenti a quelle (plurime) oggetto del giudizio e con logico rigore ne trae ineccepibili conclusioni sulla dimostrata relazione tra i precedenti penali e i reati di cui all'imputazione, mentre la distanza temporale tra loro non è elemento unico né decisivo di valutazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.M°Giov st To.

DEposITATA Paola M [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 26 FUITZiOriarig udZUO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti rispetto alla recidiva, alla misura di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Caltagirone il 6 e il 16 giugno 2015, il 31/08/2015 e il 04/09/2015; [OSCURATO:PERSONA] che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che quanto alla prima censura riguardo all'inutilizzabilità del verbale di arresto/la Corte territoriale ne ha evidenziato il solo contenuto descrittivo e il motivo di ricorso non indica quale profilo valutativo infici l'utilizzabilità dell'atto; che il secondo motivo di ricorso mira ad un'inammissibile rivalutazione nel merito delle modalità delle condotte, già negativamente apprezzate dalla Corte territoriale, e si fonda su un'interpretazione del testo della disposizione incriminatrice, che, come già si spiega nel provvedimento impugnato, non trova riscontro negli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità; che il terzo motivo/ riguardo alla recidiva/contesta una motivazione che poggia su un complessivo esame delle condotte precedenti a quelle (plurime) oggetto del giudizio e con logico rigore ne trae ineccepibili conclusioni sulla dimostrata relazione tra i precedenti penali e i reati di cui all'imputazione, mentre la distanza temporale tra loro non è elemento unico né decisivo di valutazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M°Giov st To. DEposITATA Paola M [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 26 FUITZiOriarig udZUO
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