CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 31821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 32056/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con sede legale in Modena, [OSCURATO:PERSONA], 8/20 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena e prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Nomentana, 78, in forza di procura rilasciata su separato foglio -ricorrente – pagina contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, signor [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] in Casale (BO), via Ferrara, 35-41, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in Bologna, via Castiglione, 11 Bologna, elegge domicilio giusta procura rilasciata con atto separato e depositato unitamente al controricorso -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna , sezione terza civile, n. 1231/2021, pubblicata il 20/5/2021 NRG 1513/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2833/2016, ha accolto parzialmente le domande di [OSCURATO:SOCIETA] (citazione del 2014) di ripetizione di somme addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, CMS e valute, relativamente a rapporti di c/c e c/ anticipi estinti , intercorsi tra le parti (un c/c ordinario e 4 c/c anticipi accesi nel 1998 ed estinti nel 2011 e 2012, e 2 c/c finanziamento estinti nel 2000 e 2001), considerando nulle le relative clausole dei contratti. Riteneva, inoltre, di accogliere l’ eccezione della banca di prescrizione decennale per i conti/finanziamenti, ma non per gli altri rapporti , dovendosi considerare le rimesse tutte ripristinatorie, conprescrizione decennale decorrente dalla chiusura dei singoli rapporti. Condannava la banca alpagamento di €. 191,799,25. pagina 2) BPER Bancaha appellato la sentenza, sostenendo , tra l’altro, che dovevano essere ritenute solutorie tutte le rimesse derivanti dai c/ anticipi (e quindi prescritte ante 2004), anche se girocontate sul conto corrente ordinario, perché i castelletti avevano natura solutoria e non erano assimilabili all’apertura di credito. [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato che, anche per g l i anticipi su fatture, in presenza di affidamento, tutte le rimesse dovevano considerarsi ripristinatorie, che anche nella documentazione bancaria il fido era indicato come “apertura di credito in c/c per anticipo su fatture” e no n “castelletto di sco n to”, e che gli affidamenti erano stati dimostrati dai documenti in atti, comprese le risultanze della centrale rischi. Con appello incidentale, poi, [OSCURATO:SOCIETA] ha , tra l’altro, chiesto che il conteggio delle somme da restituire partisse dall’ apertura dei rap porti e non dal decennio a ritroso dalla chiusura deglistessi. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1231/2021 pubblicata in data 20/5/2021, ha confermato la validità del contratto monofirma , ha rilevato l’illegittimità dell’applicazione di anatocismo , CMS, s p ese e commissioni non pattuite, ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale, ritenendo che la prescrizione nondecorresse che dalla chiusura dei conti (tra il 2011 e il 2012) e che quindi tutti i conteggi andassero effettuati a partire dall’inizio dei rapporti, anche oltre il decennio, e ha ricalcolato il saldo ne ll a misura di €. 138.889,40 a credito delcorrentista, con obbligo del medesimo di restituire la differenza tra tale somma e quella, superiore, oggetto della condanna in primogrado. 3) Con ricorso del 20/12/2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sen tenza della Corte d’Appello di Bologna, proponendo duemotivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] srlresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] pagina 1) Primo motivo di impugnazione ( Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2935, 2946 e 2033 c.c. per avere la Corte d’appello considerata provata l’esistenza di rimesse ripristinatorie intervenute sul conto ai fini della decisione sulla decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto seppure in presenza di annotazioni avvenute su saldo attivo, a credito del correntista, costituenti pagamenti). La ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia violato il disposto di cui agli art. 2935 e 2033 c.c. ritenendo erroneamente la decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del conto, anche in ipotesi in cui l’azione di ripetizione abbia avuto ad oggetto i pagamenti delle competenze trimestrali, avvenuti contestualmente alla loro annotazione in conto poiché eseguiti su saldo attivo ed a credito del correntista. Specifica la ricorrente che la Corte ha affermato apoditticamente che tutti i versamenti eseguiti sui rapporti c/c ordinario 888392 e sui c/c anticipi 889049, 889050, 889051, 889052fossero di natura ripristinatoria , mentre gli allegati alla CTU attestavano il passaggio a credito del conto nel periodo 2001 - 2004 e tale passaggio a credito (no n contestato dalla controparte) comportava l’ avvenuto pagamentodi tutti i presunti addebiti illegittimamente applicati fino a tale data. La ricorrente afferma che una rimessa ripristinatoria presuppone sempre un conto passivo, in quanto funge da ripristinodella provvista nei limiti del fido . Come sostanzialmente spiegato dalla Cass. S.U. 24418/2010, il pagamento , invece,che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Tale spostamento patrimoniale in favore della Banca, osserva la ricorrente,si verifica anche laddove il conto diventi attivo e l’indebito intervenga su saldo a credito del correntista. In questo caso, il conto attivo consente di pagare immediatamente gli addebiti registrati trimestralmente e la Banca percepisce il pagina pagamento delle competenze in pari data con il loro addebito sul conto, attuandosi uno spostamento patrimoniale a favore dell’Istituto coincidente con la data di sua esecuzione. 2) Secondo motivo di impugnazione (“ Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sub specie di presenza rimesse solutorie (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2935 c.c.”). Secondola ricorrente la Corte erroneamente ha ritenuto che tutti i versamenti effettuati nei rapporti in esame fossero ripristinatori, considerando che l’affidamento complessivo dovesse essere individuato nella sommatoria degli affidamentitecnici “castelletti” con l’apertura di credito. La ricorrente afferma, invece (e lo ribadisce nella memoria del 18/11/2025) , che, ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie, è necessario tenere distinte l’apertura di credito (fido di cassa) dai fidi di altra natura (castelletti o sconti effetti). Solo con l’apertura di credito si viene a creare un’immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o risoluzione del contratto. Il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti non attribuiscono, invece, al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidatario presenterà. 3)Il secondo motivo, da esaminare in via pregiudiziale, è fondato. La Corte d’Appello ha affermato che il cliente ha dimostrato la natura ripristinatoria delle rimesse mediante la documentazione versata ed esaminata pagina dal CTU- che ha concluso per l’esistenza di un “conto unico” affidato in forma mista (fido di cassa e anticipo effetti sbf)-, e che inoltre molteplici documenti evidenziano sin dall’apertura dei rapporti nel 1998 linee di credito in c/c per cassa e promiscuamente, modificati in aumento nel 2002, 2010, diminuite nel 2011. Ha aggiunto che non colgono nel segno le deduzioni della banca volte a non considerare i “castelletti”, perché i fidi evidenziati avevano carattere per la quasi totalità “promiscuo”, e che la giurisprudenza riferita al diverso caso dell’azione revocatoria non considera che la banca nel caso di anticipi su fatture mette a disposizione del cliente un importo che poi viene estinto al momento dell’effettivo incasso dal cliente. Infine ha sottolineato che neppure il fatto che i saldi dei conti fossero quasi sempre positivi poteva giovare alle tesi della banca, perché ciò significava solo che le rimesse evidentemente erano eseguite su saldi entro il limite del fido e non sconfinanti. La Corte d’appello ha quindi concluso che le rimesse erano eseguite così sempre su saldi entro il limite del fido. Il vizio denunciato dalla ricorrente non consiste nell’erronea ricostruzione di un fatto, ma nell’errata interpretazione giuridica dei fatti. In particolare, la suddetta conclusione della sentenza impugnata viola il principio di diritto, più volte affermatodalla Corte di Cassazione , secondo cui , “ in caso di castelletto di sconto, o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini dell'esercizio della detta azione le rimesse effettuate su tale conto dal cliente poi fallito hanno carattere solutorio ove, nel corso del pagina rapporto il correntista abbia sconfinato il limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.” (Cass. sez. I, 11/05/2016, n.9621; Cass. civ., sez. I, sez. I, 13/01/2022, n.926; Cass.13510/2015; Cass. 12306/2010). Il fatto che tale principio sia stato affermato in tema di revocatoria fallimentare non vale ad escluderne l’applicazione ove il cliente agisca in sede di ripetizione e la banca eccepisca la prescrizione, essendo comune il principio di diritto. Si ribadisce, quindi, che i conti anticipi e i fidi tecnici non possono essere assimilati, né sommati, nemmeno aifini della prescrizione , all’apertura di credito, dalmomento che non consentono una immediata e incondizionata disponibilità di credito. E anche ove esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l’apertura di credito, le diverse forme tecniche non mutano la loro naturae il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta una forma di utilizzazione dell’apertura di credito(in tal senso si v e da anche per es. Cass. civ., sez. I, 11/09/1993, n.9479: “Il castelletto di sconto è un negozio che si distingue da quello di apertura di credito, in quanto con esso la banca si impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà e, pertanto, non implica, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione"); mentre detto trasferimento pagina avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti (in forza di tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto atti solutori - come tali revocabili a norma dell'art. 67 l. fall. - i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l'apertura di credito, in quanto il "castelletto", pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell'apertura di credito stesso”). Il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di “castelletti”, dunque, decorre dalla data del pagamento, ossia dalla data dell'incasso o dell'addebito in conto corrente. 4) Il ricorso va, pertanto, accolto in parte in relazione al secondo motivo, restando assorbiti la restante parte delsecondo motivo ed il primo motivo. Lasentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie parzialmente il secondo motivo , considerando assorbiti la restante parte del secondo motivo ed il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa co