CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 09190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative a plurimi reati di omicidio con aggravante mafiosa e associazione mafiosa; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 41-bis Ord. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale da giustificare l'applicazione del regime penitenziario differenziato. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua notevole biografia criminale, ulteriormente aggravatasi, rispetto all'ultimo provvedimento di proroga, in ragione dell'emissione - a suo carico - di una nuova ordinanza cautelare per diversi omicidi, nonché al suo inserimento, come elemento di vertice, in una consorteria mafiosa, nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio