CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di primo e secondo grado, non considerando che i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente si sia meramente "dato alla fuga", bensì ha posto in essere una condotta attiva di resistenza; rilevato che il motivo concernente la recidiva non si confronta con le argomentazioni - sia pur sintetiche - contenute nella sentenza di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te