CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubblico ministero, nella personadel Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma di quella del Tribunale diTrieste, riconosciuta anche l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. in regime diprevalenza sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente inordine ai reati di cui agli artt. 572 (capo A) e 81, comma 2, 629, comma 2 inrelazione all’art. 628, comma 3, n. 3-bis e 3-quinques cod. pen., applicando lamisura di sicurezza della libertà vigilata.2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att.cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 43, 88 e 89 cod.pen. ed il vizio di motivazione.Si lamenta che la Corte di merito - pur avendo disposto perizia psichiatricasulla persona dell’imputato - non si sia confrontata con i temi posti dalla difesa inrelazione al contenuto dell’indagine peritale e, in particolare, sul rapporto traimputabilità e colpevolezza, sul nesso di causalità tra la condotta illecita e lapatologia psichiatrica, sulla loro possibile interferenza. In particolare, la difesaadduce i seguenti rilievi:- si era “confusa” l’indagine sull’imputabilità al momento dei fatti rispetto aquella sussistente al momento del processo;- la “grave patologia psichiatrica delirante con ideazione paranoica”riscontrata a seguito della perizia, era tale da scemare completamente – e nonparzialmente per come ritenuto dalla Corte di merito - la capacità di intendere edi volere alla luce delle considerazioni svolte dallo stesso perito che il motivo diricorso richiama;- la motivazione era del tutto carente con riferimento al nesso eziologico ealla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, avendo del tutto omesso era ilconfronto con gli elementi conoscitivi offerti dal perito.2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto diestorsione, alla luce delle risultanze peritali e carenza di motivazione.Si lamenta che la Corte di merito abbia disatteso le ricadute in punto disussistenza del reato determinate dalla grava patologia psichiatrica, essendosilimitata, invece, ad esaminare l’istanza subordinata di riqualificazione dei fatti,valutando esclusivamente l’aspetto materiale delle condotte e trascurandocompletamente quello psicologico. La doglianza richiama il profilo di censura inprecedenza sollevato, attinente all’individuazione del dolo in presenza di undelirio persecutorio che, per come emerso dagli stessi esiti dell’attività istruttoria– che la difesa puntualmente riepiloga – era pervasivo della personalitàdell’imputato e causalmente sotteso al suo illecito agire. Da ciò la difesa ne faanche derivare un vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello nonaveva spiegato, con appagante grado di certezza, che l’imputato avesse avutoanche consapevolezza del profitto ricercato e, soprattutto, della sua illiceità.2.3. Violazione di legge in ordine all’omessa riqualificazione del fatto diestorsione in esercizio arbitrario ex art. 393 cod. pen. e vizio di motivazione.Richiamando i recenti arresti di legittimità in materia di distinzione tra i duereati, soffermandosi in particolare sul ruolo da riconoscersi all’elementopsicologico dell’agente, ossia sulla convinzione di perseguire un profitto ritenutogiusto o, al contrario, consapevolmente ingiusto, la difesa ne fa discenderel’esclusione del più grave reato, anche contestando la non debenza delle sommerichieste tenuto conto dell’esistenza di un obbligo dei genitori di provvedere almantenimento del figlio maggiorenne affetto da disabilità – situazione in cui sitrovava il ricorrente - per come sancito da norma di legge (si cita l’art. 3 l. n.104 del 1992) e da convenzioni internazionali (si cita il Protocollo addizionale diquella dell’ONU del 13 dicembre 2006).2.4. Violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen., inrelazione all’art. 624-bis cod. pen.Richiamata la ratio dell’aggravante, da individuarsi nell’assicurare una tutelarafforzata dell’inviolabilità del domicilio, la difesa ritiene evidente che lo stato diparentela e convivenza costituiscano situazioni di fatto incompatibili con lacircostanza de qua, in quanto non si era al cospetto di un’introduzione oviolazione di domicilio, non vi era una situazione di maggior vulnerabilità per lavittima del reato dovuta alla presenza di un soggetto “estraneo”, sussistendo ilconsenso dei genitori all’accessibilità nel luogo, così venendo meno la stessanozione di “privata dimora”.3. Con requisitoria del 13 giugno 2026, il Pubblico ministero, nella personadel sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.4. Con memoria del 23 giugno 2026, la difesa del ricorrente ha replicato alleconclusioni di cui alla requisitoria della P.G., con particolare riguardo al vizio dimotivazione denunciato in punto di imputabilità, nonché alla sussistenzadell’aggravante speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Il primo motivo è infondato.Va anzitutto escluso che il dato relativo all’imputabilità sia stato ricavato – intermini di mera “ricaduta” argomentativa - esclusivamente da quello attinentealla capacità processuale dell’imputato, sulla quale pure il perito si erapositivamente pronunciato (v. pag. 6), essendosi comunque fatto riferimento allapresenza di una grave patologia psichiatrica delirante con ideazione paranoicariferibile anche all’epoca del commesso reato e, financo, ad epoca antecedente.Inoltre, va anche rimarcato che il tema dell’interferenza di tale condizionesull’imputabilità non risulta confinato all’asserto conclusivo del perito (“talecapacità è da intendersi come grandemente scemata ma non del tutto abolita”),pure richiamato dalla Corte di merito, ma si nutre di fonti conoscitive, indicate insentenza, che sono pressoché coeve al momento di commissione dei fatti (il 16febbraio 2024 aveva esecuzione la misura cautelare), in relazione ai quali lavalutazione espressa dal perito si pone pure in termini di stretta continuità(l’incarico è del 2025). La mancanza di cesure temporali significative tra le fonticonoscitive presenti al momento dei fatti ed apprezzate dal perito e il rinnovatogiudizio sull’imputato che ne è conseguito, non rende assertivo il giudizioespresso che ha, comunque, escluso una ricaduta piena della condizionepatologica, seppur grave, sull’imputabilità al momento dei fatti, così escludendoquella decisiva influenza sull’atto illecito commesso, per come avvalorato anchedalle osservazioni sulla persona del ricorrente su cui si è diffuso il peritonell’incipit del suo elaborato.Tanto esclude, quindi, il paventato vizio di motivazione, potendosi alproposito richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità in materiasecondo cui l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputatocostituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e sisottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solorichiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme aicriteri scientifici di tipo clinico e valutativo, peraltro non specificamente contestatinel motivo di ricorso (Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630 – 01).3. Anche il secondo motivo non è fondato. L’assenza di decisività dellacensura difensiva – incentrata sul riconoscimento di una totale incidenza deltema persecutorio sull’azione illecita e, in particolare, sulla “rappresentazione”che l’imputato avrebbe avuto o dovuto avere del suo illecito agire in aderenzacon gli ambiti della fattispecie contestata – è smentita proprio dalla ricostruzionedella vicenda in cui le violenze e le minacce sono state ricondotte ad una causaleesistente e proveniente dallo stesso imputato per soddisfare sui bisogni, anche acarattere patrimoniale e non a reazioni del tutto prive di un antecedente fattualedi tipo inferenziale che individuasse nelle persone offese la causa di tali reazioni(ad es. additando i genitori come responsabili di sottrazioni ai suoi danni ovverocome fautori del fallimento di programmi di reinserimento o lavorativi cui purel’imputato aspirava).4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il riferimento all’elementopsicologico, quale elemento distintivo tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario, inossequio a quanto precisato in materia dalle S.U. Filardo (Sez. U, n. 29541del16/07/2020, Rv. 280027 – 02), non significa affatto che il giudice di meritodebba prescindere dalla verifica dell’esistenza di una pretesa che sarebbegiuridicamente tutelabile. Si legga, infatti, a pag. 21 e ss. della richiamatadecisione che «pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero cheil diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve,peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornitadi una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv.260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggettoovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggettodi una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità disuccesso (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verificaha carattere preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione alprofilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cuil'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice èpreliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità delprimo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua delsecondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764).In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta laconfigurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditoreche eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché intal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere ilsoddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesacontra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n.26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968)».Nel caso in esame, l’elemento decisivo che ha portato correttamente laCorte di merito ad escludere la prospettata derubricazione, si rinviene nel fattoche il denaro preteso non era dovuto, in quanto volto ad acquistare sigarette eforse anche stupefacenti (v. pag. 7) e, soprattutto, non trovava in alcun modo lasua giustificazione nell’adempimento di un obbligo di carattere assistenziale e/osociale, posto anche che, si precisa, l’imputato veniva mantenuto senzacontribuire al menage familiare, ricevendo vitto, alloggio, vestiario e quantonecessario alle sue esigenze di mantenimento diretto (v. pag. 7-8). Dondel’inconferenza dei riferimenti normativi e convenzionali citati dalla difesa asostegno di un obbligo di mantenimento e assistenza del soggetto debole,peraltro assicurato nel caso in esame. Pur continuando ad incombere sui genitoriil dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, laddove non autosufficienti(Cass. civ., sez. 1, n. 12121 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. civ., Sez. 1, n. 9886 del15/04/2025), non può configurarsi un esercizio arbitrario delle proprie ragioninell’ipotesi in cui le somme richieste con violenza o minaccia non siano destinatealle esigenze primarie di vita. Non potendo, diversamente, parlarsi di preteseazionabili dinanzi ad un giudice.5. Manifestamente infondato è anche il motivo volto ad escludere i profilicircostanziali dell’estorsione per essere il fatto stato commesso nei luoghi di cuiall’art. 624-bis cod. pen.La ratio dell’aggravante non si esaurisce soltanto nell’offerire una protezionemaggiore nei confronti di reati che sono consumati attraverso la violazione deldomicilio, ma anche di assicurare una più pregnante protezione dell’incolumitàfisica della vittima, più esposta a rischi di aggressione in luoghi – quale ildomicilio – che la isolano, così prestandosi ad abbattere le sue possibilità didifesa (Sez. 2, n. 32781 del 13/07/2021, Maiorana, Rv. 281914 -01; Sez. 2, n.23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479 - 01. Da ultimo, Sez. 2, n. 35181del 28/10/2025, Acquaviva, non massimata).L'art. 628, comma 3, n.3-bis cod. pen., prevede, infatti, un aggravamento dipena "se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis...", mentre l'art.624-bis cod. pen. sanziona chi commette il fatto "mediante introduzione in unedificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nellepertinenze di essa"; si noti la differenza terminologica usata, dove nel primo casociò che viene in rilievo è la commissione del fatto "nei luoghi", mentre nelsecondo caso, il fatto avviene "mediante introduzione", il ché sta a significareche ciò che si è inteso punire con l'aggravante in esame è proprio la particolareodiosità del crimine che la persona offesa subisce nella propria abitazione o altroluogo di privata dimora, luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi tutelata e alsicuro (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv. 279672 – 01)In tal senso si è espressa la Corte di appello che, a supporto delriconoscimento dell’aggravante, ha correttamente citato gli orientamenti dilegittimità sopra evidenziati.6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.7. In ragione della condizione di soggetto vulnerabile della persona offesa, anorma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, va apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere,in caso di riproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nelprovvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.